È ormai certo l’aumento della
tassazione locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree collinari o montane,
nonostante siano stati sempre esenti da Ici e da IMU, da più di un decennio.
La
modifica della tassazione, che comporta la perdita dell’esenzione in quasi
2.000 Comuni, ha la finalità di ottenere 350 milioni di euro, che lo Stato ha
già destinato al “bonus 80 euro”.
Nonostante
le associazioni di categoria abbiano chiesto al Governo la sospensione totale del tributo e la futura eliminazione per tali
immobili, sembra che i
possessori di terreni ubicati in comuni considerati parzialmente montani o non
montani, dovranno versare il tributo comunque in via preventiva, il prossimo 26 gennaio 2015.
Le regole applicabili per il
versamento del 26.01.2015
La
nuova data da tener presente, quindi, per i possessori di terreni soggetti al
tributo, sarà probabilmente il 26
gennaio 2015 e si applicheranno le regole del D.M. del 28.11.2014, reso
noto con comunicato del 01.12.2014, dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Il
decreto suddivide i comuni in tre fasce, in base all’altitudine:
-
quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni
agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno esenti da IMU anche nel 2014,
dunque nessun versamento è dovuto il 26.01.2015;
-
quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri, i terreni
agricoli, posseduti dai contribuenti che
hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni rimarranno
esenti da IMU nel 2014; coloro che non posseggono tale qualifica,
dovranno versare l’intera imposta (acconto e saldo in un’unica soluzione) entro
il 26.01.2015;
-
quelli con altitudine fino a 281 m s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti
e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014, come previsto
fino a oggi.
REGOLE IMU TERRENI MONTANI
- per il 2014 -
|
||
FASCE DI COMUNI
|
CHI VERSA?
|
QUANDO?
|
COMUNI < 281
m. s.l.m.
|
TUTTI I CONTRIBUENTI
|
IL 26.01.2015
ACCONTO E SALDO IN UN’UNICA SOLUZIONE
|
COMUNI 281 < altitudine < o =600 m s.l.m.
|
SOLO I SOGGETTI CHE NON HANNO LA QUALIFICA DI CD E IAP ISCRITTI ALLA PREVIDENZA
AGRICOLA
|
IL 26.01.2015
ACCONTO E SALDO IN UN’UNICA SOLUZIONE
|
COMUNI > 600
m s.l.m.
(http://www.istat.it/it/archivio/6789 - si veda elenco
riportato nel foglio excel allegato alla circolare )
|
NESSUNO
|
---
|
Elenco dei comuni suddivisi in base
all’altitudine
Si allega un
elenco dei comuni in formato .xls, reperibile anche dal seguente link: http://www.istat.it/it/archivio/6789, con evidenziato
in rosa il dato dell’altitudine, da prendere a riferimento per classificare i
comuni.
La futura revisione dei criteri
Dopo il versamento del 26.01.2015, l’intera
disciplina relativa all’imposizione IMU dei terreni, ubicati in comuni
parzialmente montani o totalmente montani, verrà ulteriormente modificata,
anche alla luce delle perplessità sorte in merito ai criteri utilizzati per distinguere i comuni parzialmente montani
(con un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m.) e quelli montani (con altitudine superiore ai 600 m. s.l.m.).
Il
paradosso è che tale riordino normativo potrebbe
avere effetti retroattivi, in quanto il versamento dell’IMU sui terreni
montani, effettuato a gennaio 2015, potrebbe dare luogo a rimborsi, una volta
verificati i criteri definitivi:
·
ad esempio, se oggi
un comune rientra tra quelli parzialmente montani (con altitudine del
centro storico del comune in cui è ubicato, compresa tra i 281 e i 600 m.) - di conseguenza, il contribuente (diverso da
CD o IAP) versa l’acconto e il saldo IMU 2014 in un’unica soluzione,
entro il prossimo 26 gennaio 2015 -
e successivamente diventasse (grazie ai criteri rivisti) un comune montano a tutti gli effetti,
godrebbe dell’esenzione. Il contribuente dovrebbe quindi richiedere il rimborso
di quanto versato anticipatamente;
·
d’altro canto, se oggi
un comune rientra tra quelli totalmente montani (con altitudine del centro
storico del comune in cui è ubicato, superiore ai 600 m.) – dunque il
contribuente non versa nulla entro il prossimo 26 gennaio 2015 - e
diventasse successivamente (grazie ai criteri rivisti) un comune parzialmente montano, dovrebbe versare l’intero importo
omesso.
Le regole applicabili ai terreni
non montani
Attenzione, nulla
cambia ai fini Imu per i terreni ubicati in comuni diversi da quelli montani o parzialmente montani. Le regole sono sempre le medesime.
I versamenti
effettuati in acconto e saldo a giugno e dicembre 2014 restano, dunque, validi e nessun versamento integrativo è dovuto
il 26.01.2015.
Nessun commento:
Posta un commento