Per quanto riguarda i rapporti B2B, ai sensi dell’art. 7 -ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972:
- si considerano effettuate in Italia le prestazioni generiche rese a soggetti passivi d’imposta stabili nel territorio dello Stato;
- non si considerano effettuate in Italia le prestazioni generiche rese a soggetti passivi d’imposta stabili in altri Stati UE, anche se rese da soggetti passivi d’imposta stabili nel territorio dello Stato.
Nel caso delle prestazioni di servizi generiche lo status del prestatore e quello del committente sono gli elementi a cui far riferimento per stabilire la loro rilevanza ai fini IVA, in Italia ovvero in altro Paese UE, senza tener conto di ulteriori elementi quali ad esempio il luogo di effettuazione delle prestazioni.
La C.M. n. 37/E/2011, tenendo conto delle indicazioni previste nel Regolamento UE n. 282/2011, precisa che per l'applicazione delle descritte regole, ed in particolare quella prevista per i servizi "B2B" rilevano tre circostanze:
• status di soggetto passivo del committente;
• il committente deve agire nella qualità di soggetto passivo d'imposta per la specifica prestazione;
• luogo di stabilimento del committente.
Lo status di soggetto passivo del committente - Per quanto riguarda lo status di soggetto passivo del committente, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 37/E/2011, compatibilmente con quanto previsto dal paragrafo 1 del Regolamento 282/2011, ha affermato che “in mancanza di elementi che dimostrino palesemente l’assenza di status di soggetto passivo, può attribuirsi rilevanza alla richiesta di attribuzione della partita IVA che il committente stabilito al di fuori del territorio dello Stato metta a disposizione del prestatore stabilito nel territorio dello Stato”.
In alternativa a tale prova, la C.M. n. 37/E del 2011, in adesione a quanto stabilito dall’art. 18 del regolamento UE n. 282/2011, consente di far ricorso ad altre prove, nel caso in cui il committente comunichi di aver fatto richiesta di attribuzione del numero di partita IVA, ma di non averlo ancora ricevuto.
Il committente deve agire nella qualità di soggetto passivo d'imposta per la specifica prestazione - Una volta acclarato che il committente del servizio è un soggetto passivo di imposta, è necessario verificare - ai fini della determinazione della territorialità dell’operazione - se il medesimo acquisisca i servizi nella veste di soggetto passivo d’imposta.
Per applicare la disciplina generale di territorialità per le prestazioni di servizi, il committente, oltre ad essere soggetto passivo, deve anche ricevere le prestazioni "nella veste di soggetto passivo d'imposta".
In proposito, la circolare n. 37/E del 2011 spiega che "un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato ad un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato, ai fini dell'acquisto dei predetti servizi, un soggetto non passivo". Conseguenza di ciò è che le prestazioni saranno tassate secondo le regole proprie previste per i rapporti B2C.
Luogo di stabilimento del committente - In merito all’individuazione del luogo di stabilimento del committente, va rilevato che, alla luce della lettera d) dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633, si considerano soggetti stabiliti nel territorio dello Stato:
• i soggetti domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la predetta disposizione chiarisce che per domicilio si intende il luogo in cui si trova la sede legale e per residenza si intende il luogo in cui si trova la sede effettiva;
• la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero, per le prestazioni da esse rese o ricevute.
Il terzo paragrafo dell’articolo 11 del regolamento 282/2011 chiarisce che l’esistenza di un numero di partita IVA non costituisce da sola una prova sufficiente dell’esistenza, in uno Stato membro, di una stabile organizzazione di un soggetto passivo che abbia la sede principale della propria attività economica in uno Stato membro diverso.
Non può essere considerato soggetto passivo nel territorio dello Stato, l’operatore estero dotato in Italia di partita Iva tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
- si considerano effettuate in Italia le prestazioni generiche rese a soggetti passivi d’imposta stabili nel territorio dello Stato;
- non si considerano effettuate in Italia le prestazioni generiche rese a soggetti passivi d’imposta stabili in altri Stati UE, anche se rese da soggetti passivi d’imposta stabili nel territorio dello Stato.
Nel caso delle prestazioni di servizi generiche lo status del prestatore e quello del committente sono gli elementi a cui far riferimento per stabilire la loro rilevanza ai fini IVA, in Italia ovvero in altro Paese UE, senza tener conto di ulteriori elementi quali ad esempio il luogo di effettuazione delle prestazioni.
La C.M. n. 37/E/2011, tenendo conto delle indicazioni previste nel Regolamento UE n. 282/2011, precisa che per l'applicazione delle descritte regole, ed in particolare quella prevista per i servizi "B2B" rilevano tre circostanze:
• status di soggetto passivo del committente;
• il committente deve agire nella qualità di soggetto passivo d'imposta per la specifica prestazione;
• luogo di stabilimento del committente.
Lo status di soggetto passivo del committente - Per quanto riguarda lo status di soggetto passivo del committente, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 37/E/2011, compatibilmente con quanto previsto dal paragrafo 1 del Regolamento 282/2011, ha affermato che “in mancanza di elementi che dimostrino palesemente l’assenza di status di soggetto passivo, può attribuirsi rilevanza alla richiesta di attribuzione della partita IVA che il committente stabilito al di fuori del territorio dello Stato metta a disposizione del prestatore stabilito nel territorio dello Stato”.
In alternativa a tale prova, la C.M. n. 37/E del 2011, in adesione a quanto stabilito dall’art. 18 del regolamento UE n. 282/2011, consente di far ricorso ad altre prove, nel caso in cui il committente comunichi di aver fatto richiesta di attribuzione del numero di partita IVA, ma di non averlo ancora ricevuto.
Il committente deve agire nella qualità di soggetto passivo d'imposta per la specifica prestazione - Una volta acclarato che il committente del servizio è un soggetto passivo di imposta, è necessario verificare - ai fini della determinazione della territorialità dell’operazione - se il medesimo acquisisca i servizi nella veste di soggetto passivo d’imposta.
Per applicare la disciplina generale di territorialità per le prestazioni di servizi, il committente, oltre ad essere soggetto passivo, deve anche ricevere le prestazioni "nella veste di soggetto passivo d'imposta".
In proposito, la circolare n. 37/E del 2011 spiega che "un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato ad un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato, ai fini dell'acquisto dei predetti servizi, un soggetto non passivo". Conseguenza di ciò è che le prestazioni saranno tassate secondo le regole proprie previste per i rapporti B2C.
Luogo di stabilimento del committente - In merito all’individuazione del luogo di stabilimento del committente, va rilevato che, alla luce della lettera d) dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633, si considerano soggetti stabiliti nel territorio dello Stato:
• i soggetti domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la predetta disposizione chiarisce che per domicilio si intende il luogo in cui si trova la sede legale e per residenza si intende il luogo in cui si trova la sede effettiva;
• la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero, per le prestazioni da esse rese o ricevute.
Il terzo paragrafo dell’articolo 11 del regolamento 282/2011 chiarisce che l’esistenza di un numero di partita IVA non costituisce da sola una prova sufficiente dell’esistenza, in uno Stato membro, di una stabile organizzazione di un soggetto passivo che abbia la sede principale della propria attività economica in uno Stato membro diverso.
Non può essere considerato soggetto passivo nel territorio dello Stato, l’operatore estero dotato in Italia di partita Iva tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
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