I
passi da effettuare in vista del 16 dicembre 2014, sono i seguenti:
1.
INDIVIDUARE L'ALIQUOTA APPLICABILE NELLE
DELIBERE E NEI REGOLAMENTI COMUNALI: dato che fino al 28 ottobre 2014, i
Comuni potevano deliberare anche modificando o integrando i propri precedenti
atti, è inevitabile che ci sia ancora un certo grado di incertezza. Sarà nostra
cura verificare direttamente con il Comune la disciplina applicabile (sul
sito del MEF) in caso di dubbi.
Ad
es. gli immobili concessi in comodato ai
figli, che ai fini Imu possono essere assimilati all'abitazione principale,
se il Comune ha ritenuto di operare in tal senso.
2.
VERIFICARE CHE NON SIANO INTERVENUTE
VARIAZIONI NELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE O OGGETTIVE, OSSIA CHE NON SIANO VARIATI
I DATI SU CUI SI CALCOLA L’IMU, RISPETTO AGLI ACCONTI (es.: variazioni
catastali, acquisti o cessioni, nascita di figli o compimento del 26° anno ai
fini della maggiorazione per l’abitazione principale); ci forniremo di una visura
catastale aggiornata o verificheremo i dati direttamente dal sito
dell’Agenzia del Territorio.
ATTENZIONE - In
caso di acquisto, cessione o altra variazione, siete quindi pregati di
consegnare allo scrivente Studio i rogiti relativi.
|
VARIAZIONI
INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2014
Si ricorda, infine, che sulla quantificazione
dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:
Modificazioni relative all’immobile:
ü
nuovi accatastamenti;
ü
frazionamenti;
ü
demolizioni;
ü
ristrutturazioni;
ü
inagibilità;
ü
fusioni o comunque altre variazioni che riguardino
i fabbricati;
ü
variazioni di coltura che riguardino i terreni
agricoli;
ü
variazioni di classificazione nel Piano Regolatore
Generale del Comune dell’area edificabile nonché il relativo valore.
Modificazioni relative alla titolarità
ü
cessioni o acquisizioni di immobili;
ü
cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto;
ü
uso o abitazione;
ü
separazione legale o divorzio con assegnazione
della casa coniugale (specificare se la casa coniugale assegnata si
trova in uno dei comuni di nascita degli ex coniugi o nel comune in cui è stato
celebrato il matrimonio oppure no);
ü
ottenimento in concessione o in diritto di
superficie di un terreno;
ü
sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare (specificare se
ci sarà riscatto anticipato nel 2012).
Note operative per gestire la
scadenza
Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la
documentazione contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel
corso dell’anno: impattano sul calcolo 2014 anche le variazioni intervenute nella
prima metà del mese di dicembre.
|
Tali informazioni, oltre che per la
quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire allo
Studio di predisporre, quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare
ai Comuni nei quali sono situati gli immobili interessati.
3. FARE I CONTI CON
LE NUOVE REGOLE, APPLICABILI DAL 01.10.2014, AGLI F24
Va tenuto conto che dal
01.10.2014 debbono essere applicate le nuove regole per il
versamento dei tributi con F24. Anche il versamento del saldo IMU di
dicembre 2014 dovrà fare i conti con tali misure. A tal proposito si ricorda
che:
-
se il comune invia un F24 pre-compilato,
anche con un importo superiore a 1.000 euro, è possibile il versamento
col vecchio metodo cartaceo c/o banche e poste;
-
se il contribuente si affida a un consulente
per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è pari a zero, perché
compensato totalmente con un credito disponibile, dovrà effettuare il
versamento SOLO con modalità telematiche e SOLO attraverso i software
dell’Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo cartaceo, né
con l’home banking);
-
se il contribuente si affida a un consulente
per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è superiore a 1.000 euro e
non presenta compensazioni, o ha saldo diverso da zero, inferiore a 1.000 euro
con compensazioni di crediti disponibili, dovrà effettuare il
versamento con modalità telematiche ad es. con home banking o CBI o attraverso
i software dell’Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo
cartaceo);
-
se il contribuente si affida a un consulente
per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è inferiore a 1.000 euro potrà
effettuare il versamento ancora col vecchio metodo cartaceo.
CALCOLO SALDO IMU 2014 (scadenza del 16.12.2014)
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||||||||||
L’IMU è dovuta per anni solari, in proporzione
alla quota di possesso e ai mesi per i quali si è protratto (N.B. 15 giorni
di possesso fanno 1 mese).
|
||||||||||
SOGGETTI AL TRIBUTO:
-
proprietario di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni);
-
usufruttuario (nudo proprietario è esonerato);
- chi
ha il diritto d’uso dell’immobile;
- il
titolare del diritto di abitazione (es. coniuge superstite);
- chi
ha il diritto di enfiteusi;
- chi
ha il diritto di superficie;
- il
concessionario di aree demaniali;
- il locatario nel contratto di
leasing immobiliare (dalla data di stipula del contratto), anche se in
costruendo;
- l’ex
coniuge assegnatario della casa coniugale.
ESONERATI DAL TRIBUTO:
- il
nudo proprietario;
-
l’occupante dell’immobile (soggetto a TASI);
- la
società concedente nel contratto di leasing;
- il
comodatario nel contratto di comodato immobiliare;
- l’ex
coniuge non assegnatario della casa coniugale.
|
||||||||||
ALIQUOTE:
|
||||||||||
VERSAMENTO
à
F24 (con le regole applicabili dal
01.10.2014);
à
BOLLETTINO POSTALE (senza limiti di importo).
REGOLE PER I VERSAMENTI CON F24 (DAL 01.10.2014)
F24 > 1.000
euro non pre-compilato dal comune -> home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 > 1.000
euro pre-compilato dal comune -> cartaceo o home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 < o = 1000
euro -> cartaceo
o home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 con
compensazioni di crediti parziali -> home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 a zero -> solo telematico
ENTRATEL/FISCONLINE
IMPORTO MINIMO
La soglia minima per l’esigibilità di ogni tributo locale è
contemplata dall’art. 1, co. 168,
della L. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), che opera anche ai fini
dell’Imu. Secondo tale norma, gli enti locali, nel rispetto dei principi
stabiliti dall’art. 25 della Legge 289/2002 (c.d. Finanziaria 2003),
stabiliscono per ciascun
tributo di propria competenza gli importi, fino a concorrenza dei
quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti.
In caso di mancata delibera, si applica l’art. 25
della L. 289/2002, che fissa l’importo
a 12 euro.
Dunque, la disciplina
prevista dall’art. 25 della L. 289/2002 si applica esclusivamente qualora l’ente
locale non provveda a stabilire un importo minimo di versamento per ogni
tributo (Imu, TARI, imposta sulla pubblicità, ecc.) dovuto da ciascun
soggetto passivo.
Il limite di 12 euro
rappresenta l’importo minimo dell’imposta complessivamente dovuta.
Per esempio, se l’imposta
dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il contribuente non deve
eseguire alcun versamento. Qualora, invece, l’imposta da versare in sede sia
di acconto, sia a saldo, fosse di 11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a
saldo di 22 euro. Il D.L. n. 16/2012 aveva
previsto che dal 1° luglio 2012, inoltre, non fosse possibile inviare
cartelle ai contribuenti che fossero debitori di una somma inferiore a 30 euro (articolo 3, comma 10). Va detto che
l’art.1 co. 736 della L. 147/2013 stabilisce che dal 01.01.2014, le
disposizioni dell’art. 3, co. 10 del DL 16/2012, non si applichino ai tributi
regionali e locali.
|
||||||||||
IMMOBILE
|
BASE IMPONIBILE
|
IMPOSTA DOVUTA
|
CODICE TRIBUTO
|
ANNOTAZIONI
|
||||||
FABBRICATI
|
||||||||||
Fabbricati di lusso, classificati nelle categorie catastali
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville)
e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici),
anche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
|
(Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
3912
|
|
||||||
Immobile (A/2 – A/7) adibito ad abitazione principale
-
nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi
situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile (co. 2 art. 13, D.L. 201/2011, come modif. dal
D.l. 16/2012)
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi in comuni diversi,
le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano su entrambi.
|
--
|
NO
(dovuta la TASI)
|
--
|
|
||||||
Pertinenze (C/2-C/6-C/7) dell’abitazione
principale
|
--
|
NO
|
--
|
Nel limite di una per ogni categoria catastale (CM n.
3/DF/12)
|
||||||
Immobili(C/2-C/6-C/7) non pertinenza dell’abitazione principale o in numero superiore a
1 per tipologia
|
(Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
3918
|
|
||||||
Immobili assimilati all’abitazione principale
|
||||||||||
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP (ATER e ALER)
|
--
|
NO
|
--
|
- va presentata la dichiarazione
IMU
|
||||||
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e relative
pertinenze.
|
--
|
NO
|
--
|
- va presentata la dichiarazione
IMU
|
||||||
Alloggi sociali (D.M. 22.04.2008) – alloggi
realizzati da operatori pubblici e privati finanziati con contributi
destinati alle fasce di popolazione svantaggiate adibite ad abitazioni
principali
|
--
|
NO
|
--
|
- esclusi dal 2014 (DL 102/2013)
- andrà presentata
la dichiarazione
IMU
|
||||||
L'ex casa
coniugale
assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
|
--
|
NO
|
--
|
L’ex coniuge ha diritto di abitazione e gode delle
detrazioni a prescindere dalla proprietà
|
||||||
Immobile di proprietà di un contribuente che fa parte
delle FORZE ARMATE (polizia, vigili
del fuoco, personale prefettura) non censito nelle categorie catastali A/1,
A/8 o A/9
|
--
|
NO
|
--
|
- per 1 solo immobile
- non concesso in locazione
- va presentata
la dichiarazione
IMU
|
||||||
Unità immobiliare posseduta
a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente
|
--
|
NO
|
--
|
- non deve essere locato
- e il comune deve prevedere nella delibera l’assimilazione
all’ab.princ.
|
||||||
Unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa
in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1°
grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione
principale
|
---
|
NO
|
--
|
- il comune deve prevedere nella delibera
l’assimilazione all’ab.princ.
- il comune può stabilire aliquote ridotte per parentele
fino al 3° grado e la necessità dell’ISEE per godere delle agevolazioni
|
||||||
Altri fabbricati
|
||||||||||
Fabbricati di categoria B e C/3 C/4 e C/5
|
(Rendita*1,05*140)*
aliquota
|
SI
|
3918
|
|
||||||
Fabbricati della categoria C/1
|
(Rendita*1,05*55)*
aliquota
|
SI
|
3918
|
|
||||||
UFFICI: classe A/10 e fabbricati
classificati in D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazioni)
|
Rendita*1,05*80)*
aliquota
|
SI
|
3918
|
|
||||||
Fabbricati del gruppo catastale D, escluso il gruppo D/5
|
Rendita*1,05*65)*
aliquota
|
SI
|
3925-3930
|
Il gettito va destinato tutto all’Erario
|
||||||
Fabbricati del gruppo catastale E (da E/1 a E/9)
|
---
|
NO
|
---
|
|
||||||
Fabbricati dello stato,
fabbricati posseduti nel loro territorio da Regioni, province e comuni, comunità montane, consorzi fra detti
enti e da enti del SSN destinati
esclusivamente ad attività istituzionali
|
---
|
NO
|
---
|
|
||||||
Fabbricati di proprietà della Santa Sede, agli stati
esteri e alle org. Int.li
|
---
|
NO
|
---
|
|
||||||
Fabbricati degli ENC destinati esclusivamente ad
attività esenti ex art.7 co.1 D. Lgs. n. 504/92
|
---
|
NO
|
---
|
|
||||||
FABBRICATI RURALI
STRUMENTALI
all’attività agricola (stalle, depositi attrezzi, ecc.)
|
---
|
NO
(dovuta la TASI)
|
--
|
- va verifica della sussistenza dei requisiti di cui al
co. 3-bis dell'art. 9 del DL 30.12.93 n. 557 conv. L. 26.2.94 n. 133, a
prescindere dal classamento
|
||||||
---
|
NO
|
--
|
Esenti ex articolo 9, comma 8, del vigente D.Lgs.
23/2011
|
|||||||
FABBRICATI RURALI
ABITATIVI
|
(Rendita*1,05*160)*
aliquota
|
SI
|
3912
|
|
||||||
Fabbricati rurali ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale
dall’imprenditore agricolo
|
---
|
NO
|
--
|
|
||||||
Fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzata dai dipendenti
dell’imprenditore
|
---
|
NO
|
--
|
|
||||||
Fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati dai
coadiuvanti familiari
|
(Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
3918
|
- il comune può prevedere nella delibera l’assimilazione
all’ab.princ.
|
||||||
Fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati dai familiari NON coadiuvanti (1° GRADO IN LINEA RETTA)
|
(Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
3918
|
- il comune può prevedere nella delibera l’assimilazione
all’ab.princ.
|
||||||
BENI MERCE per le imprese costruttrici o
di ristrutturazione – (art.2, D.L. 102/2013)
|
---
|
NO
|
--
|
- non locati (sì in comodato);
- costruiti dalla società che possiede
il titolo abilitativo alla costruzione;
- contabilizzati tra le rimanenze,
finiti e invenduti;
- va presentata
la dichiarazione IMU.
|
||||||
Immobili vincolati dalla Sovrintendenza ai beni culturali e adibiti ad
abitazione principale
(immobili
di interesse storico o artistico – con vincolo diretto sul rogito ex art.
10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
|
ridotta del 50%
|
SI
|
3912-3918
|
|
||||||
Immobili INAGIBILI
O INABITABILI
N.B. Necessaria
una dichiarazione del tecnico comunale o autocertificazione del contribuente
|
ridotta del 50%
|
SI
|
3912-3918
|
|
||||||
TERRENI
|
||||||||||
Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori
diretti, e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza
agricola
|
Reddito dom. *1,25* 75*
aliquota
|
SI
|
3914
|
Soglia di 6.000 euro di esenzione; da 6.000,01 a 15.500 euro
riduzione del 70%, del 50% da 15.500,01 a25.500 e del 25% da 25.500,01 a 32.000
euro
|
||||||
Terreni agricoli posseduti e condotti da società agricole, in possesso della
qualifica di IAP
|
Reddito dom. *1,25* 75*
aliquota
|
SI
|
3914
|
Soglia di 6.000 euro di esenzione; da 6.000,01 a 15.500 euro
riduzione del 70%, del 50% da 15.500,01 a 25.500 e del 25% da 25.500,01 a 32.000
euro
|
||||||
Terreni agricoli posseduti e condotti da IAP o CD e
coltivati da una società di persone costituita tra gli stessi
|
Reddito dom. *1,25* 75*
aliquota
Soglia di 6.000 euro di
esenzione
|
SI
|
3914
|
- almeno un socio deve essere in possesso della
qualifica di IAP; se si tratta di S.a.s., la qualifica di IAP si deve
riferire ai soci accomandatari
|
||||||
Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e
condotti da società di capitali o cooperative
|
Reddito dom. *1,25* 75*aliquota
|
SI
|
3914
|
- almeno un amministratore deve essere in possesso della
qualifica di IAP; - se si tratta di società
cooperative, l'amministratore deve essere anche socio.
Soglie a scaglioni
|
||||||
Terreni agricoli non posseduti da CD o IAP
(incolti + orticelli compresi)
|
Reddito dom. risultante in catasto al 01.01.2014
*1,25* 135*aliquota
|
SI
|
3914
|
|
||||||
Terreni concessi in affitto a terzi anche se il
conduttore è IAP o CD
|
Reddito dom. *1,25* 135*aliquota
|
SI
|
3914
|
|
||||||
Terreni montani o collinari
|
Reddito dom. *1,25* 135*aliquota
|
SI /NO
|
3914
|
Verificare la lista dei comuni in base all’altitudine e
il regime di esenzione in base alla qualifica di CD e IAP o meno - DM
28.11.2014
|
||||||
AREE EDIFICABILI
|
||||||||||
Aree edificabili possedute da soggetti diversi da CD o
IAP
|
Valore di mercato al 01.01.14 * aliquota
|
SI
|
3916
|
|
||||||
Aree edificabili possedute da IAP o CD
|
--
|
NO
|
--
|
Considerati come terreni agricoli per presunzione
|
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