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sabato 20 dicembre 2014

Il Ddl di Stabilità cambia le regole per il regime dei minimi.



 Dalle condizioni d'accesso all'imposta al 15% le principali novità a partire dal prossimo anno 2015.

Il nuovo regime forfetario è riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata. Restano escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti. Per essere ammessi al nuovo regime forfetario occorre soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma; tali condizioni di accesso - di seguito indicate - sono in sostanza finalizzate a individuare soggetti privi di struttura significativa a cui è riservato il nuovo istituto e per i quali, peraltro, il nuovo regime opera come “naturale”, nel senso che i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare alcuna opzione per l'ingresso nello stesso iva.
L’ACCESSO AL REGIME
La norma riconosce l'ingresso nel regime forfetario a quanti abbiano sostenuto, nel corso del precedente periodo d'imposta:
a) spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5mila euro lordi;
b) spese per stock di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
Il contribuente dovrà tenere conto anche dei compensi corrisposti per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'imprenditore stesso, dal coniuge o dai figli minorenni di età o inabili al lavoro. Il computo non comprende, invece, i compensi corrisposti in via occasionale per attività commerciali o professionali non esercitate abitualmente. Per i beni di proprietà va considerato il costo storico di acquisto; i beni strumentali usati in modo promiscuo si calcolano al 50 per cento.
SOGGETTI ESCLUSI
 La norma individua chiaramente quali sono i soggetti a cui è precluso l'accesso al regime a forfait:
a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva;
b) soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
c) soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia e Islanda;
d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
e) soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.

GLI OBBLIGHI
Il regime forfetario porta con sé una serie di semplificazioni in materia di imposta dirette, Iva e Irap. Ai fini Iva, la norma regolamenta l'applicazione dell'imposta rispetto alle diverse fattispecie di operazioni attive e passive che i soggetti interessati possono porre in essere. In pratica, i contribuenti che decidono di applicare il regime forfetario saranno considerati alla stregua dei consumatori finali restando incisi dal tributo eventualmente loro addebitato. I soggetti in regime forfetario devono, invece, assolvere l'Iva su questi tipi di operazioni:
a) prestazioni di servizi ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972, ricevute da soggetti non residenti;
b) acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10mila euro;
c) operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (esempio reverse charge)
Tutte le cause di esclusione vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo.
SEMPLIFICAZIONI
Il contribuente che ha le condizioni previste per il regime forfetario opererà come tale e, quindi, si comporterà come naturale destinatario della norma, senza dover effettuare specifiche comunicazioni all'agenzia delle Entrate, salvo che per l'inizio attività, ed a tal fine deve barrare l'apposita casella nel quadro B del modello AA9/9. In caso contrario si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs 471/1997, ossia da 516 euro a 2.065 euro. I contribuenti forfettari sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette. Sono, quindi, esentati dagli adempimenti dichiarativi ai fini Irap e sono esclusi dagli accertamenti con gli studi di settore, ma restano invece controllabili con il redditometro. L'obbligo informativo va assolto con la compilazione del modello Unico.
IL CALCOLO DEL REDDITO
Il reddito imponibile si determina in via forfetaria applicando ai ricavi e compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, un coefficiente di redditività differenziato per tipo di attività. Diversamente dal regime dei minimi, si tratta di un regime forfetario in cui non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo relative all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale: le spese sono forfetizzate nella percentuale di redditività. L'autoconsumo non rileva a fini Iva, in quanto i contribuenti forfetari non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa, mentre i ricavi relativi a beni destinati al consumo personale o familiare dell'esercente attività d'impresa concorreranno come componenti positive del reddito imponibile, anche se per tale destinazione non risultano ricavi.
LA PREVIDENZA
In base al disegno di legge stabilità il nuovo regime forfetario varrà anche per i contributi che saranno calcolati sul reddito forfetariamente determinato in base ai medesimi criteri individuati ai fini fiscali. Questo beneficio riguarderà però solo chi svolge attività d'impresa e non a chi esercita arti e professioni. La conseguenza più importante è la non applicazione, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti presso l'Inps, del cosiddetto minimale di reddito, cioè di quel reddito minimo sul quale in presenza di regime ordinario i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito effettivo d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia (per il 2014 il reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei commercianti).
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Una volta determinato il reddito, con i criteri già analizzati negli interventi precedenti, il medesimo reddito viene assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.
L'applicazione di un'imposta sostitutiva determina diverse conseguenze, che non necessariamente si rivelano favorevoli per il contribuente. La manovra 2015 stabilisce che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'Irpef: trovano applicazione, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa: saldo entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4 per cento.
IL PASSAGGIO
Il passaggio dai regimi non forfetari di tassazione ai fini delle imposte sui redditi (semplificato o ordinario) al nuovo regime agevolato, o viceversa, può determinare effetti di duplicazione o salti di imposta che il legislatore ha inteso evitare prevedendo una disciplina ad hoc. In particolare la manovra stabilisce che, in caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario, ad un periodo di imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi e i compensi, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi soggetti al regime forfetario, non assumano rilevanza nei periodi d'imposta successivi (ancorchè di competenza di tali esercizi). Inoltre, il passaggio dal regime ordinario di detraibilità, ad un regime forfetario, comporta l'obbligo di restituire l'Iva precedentemente detratta, secondo quanto disciplinato dal Dpr 633/1972. Se viene meno uno dei requisiti che permettono di godere del regime forfetario o se si verifica una delle cause di esclusione, il regime cessa di avere effetto dall'anno successivo.
L’USCITA DAL REGIME
La fuoriuscita dal regime può anche avvenire a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell'Iva. In termini procedurali questo comporta che, alla fine di ogni anno, è necessario effettuare una verifica delle situazioni sopra evidenziate per appurare la sussistenza delle condizioni che consentono di permanere nel regime fiscale dei forfetari.



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