Dalle condizioni d'accesso all'imposta al 15% le principali novità a partire dal prossimo anno 2015.
Il nuovo regime forfetario è riservato alle persone fisiche
esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o
professioni, non in forma associata. Restano escluse, pertanto, dalla nuova
disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e
professionisti. Per essere ammessi al nuovo regime forfetario occorre
soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma; tali
condizioni di accesso - di seguito indicate - sono in sostanza finalizzate a
individuare soggetti privi di struttura significativa a cui è riservato il
nuovo istituto e per i quali, peraltro, il nuovo regime opera come “naturale”,
nel senso che i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla norma non
sono tenuti ad esercitare alcuna opzione per l'ingresso nello stesso iva.
L’ACCESSO AL REGIME
La norma riconosce l'ingresso nel regime forfetario a quanti
abbiano sostenuto, nel corso del precedente periodo d'imposta:
a) spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5mila euro lordi;
b) spese per stock di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
Il contribuente dovrà tenere conto anche dei compensi corrisposti per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'imprenditore stesso, dal coniuge o dai figli minorenni di età o inabili al lavoro. Il computo non comprende, invece, i compensi corrisposti in via occasionale per attività commerciali o professionali non esercitate abitualmente. Per i beni di proprietà va considerato il costo storico di acquisto; i beni strumentali usati in modo promiscuo si calcolano al 50 per cento.
a) spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5mila euro lordi;
b) spese per stock di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
Il contribuente dovrà tenere conto anche dei compensi corrisposti per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'imprenditore stesso, dal coniuge o dai figli minorenni di età o inabili al lavoro. Il computo non comprende, invece, i compensi corrisposti in via occasionale per attività commerciali o professionali non esercitate abitualmente. Per i beni di proprietà va considerato il costo storico di acquisto; i beni strumentali usati in modo promiscuo si calcolano al 50 per cento.
SOGGETTI ESCLUSI
La norma individua
chiaramente quali sono i soggetti a cui è precluso l'accesso al regime a
forfait:
a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva;
b) soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
c) soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia e Islanda;
d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
e) soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.
a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva;
b) soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
c) soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia e Islanda;
d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
e) soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.
GLI OBBLIGHI
Il regime forfetario porta con sé una serie di
semplificazioni in materia di imposta dirette, Iva e Irap. Ai fini Iva, la
norma regolamenta l'applicazione dell'imposta rispetto alle diverse fattispecie
di operazioni attive e passive che i soggetti interessati possono porre in essere.
In pratica, i contribuenti che decidono di applicare il regime forfetario
saranno considerati alla stregua dei consumatori finali restando incisi dal
tributo eventualmente loro addebitato. I soggetti in regime forfetario devono,
invece, assolvere l'Iva su questi tipi di operazioni:
a) prestazioni di servizi ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972, ricevute da soggetti non residenti;
b) acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10mila euro;
c) operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (esempio reverse charge)
Tutte le cause di esclusione vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo.
a) prestazioni di servizi ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972, ricevute da soggetti non residenti;
b) acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10mila euro;
c) operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (esempio reverse charge)
Tutte le cause di esclusione vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo.
SEMPLIFICAZIONI
Il contribuente che ha le condizioni previste per il regime
forfetario opererà come tale e, quindi, si comporterà come naturale
destinatario della norma, senza dover effettuare specifiche comunicazioni
all'agenzia delle Entrate, salvo che per l'inizio attività, ed a tal fine deve
barrare l'apposita casella nel quadro B del modello AA9/9. In caso contrario si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs 471/1997, ossia
da 516 euro a 2.065 euro. I contribuenti forfettari sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle
imposte dirette. Sono, quindi, esentati dagli adempimenti dichiarativi ai fini
Irap e sono esclusi dagli accertamenti con gli studi di settore, ma restano
invece controllabili con il redditometro. L'obbligo informativo va assolto con
la compilazione del modello Unico.
IL CALCOLO DEL REDDITO
Il reddito imponibile si determina in via forfetaria
applicando ai ricavi e compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, un
coefficiente di redditività differenziato per tipo di attività. Diversamente
dal regime dei minimi, si tratta di un regime forfetario in cui non assumono
alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo relative all'esercizio
dell'attività d'impresa o professionale: le spese sono forfetizzate nella
percentuale di redditività. L'autoconsumo non rileva a fini Iva, in quanto i
contribuenti forfetari non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa, mentre i
ricavi relativi a beni destinati al consumo personale o familiare
dell'esercente attività d'impresa concorreranno come componenti positive del
reddito imponibile, anche se per tale destinazione non risultano ricavi.
LA PREVIDENZA
In base al disegno di legge stabilità il nuovo regime
forfetario varrà anche per i contributi che saranno calcolati sul reddito
forfetariamente determinato in base ai medesimi criteri individuati ai fini
fiscali. Questo beneficio riguarderà però solo chi svolge attività d'impresa e
non a chi esercita arti e professioni. La conseguenza più importante è la non
applicazione, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti presso
l'Inps, del cosiddetto minimale di reddito, cioè di quel reddito minimo sul
quale in presenza di regime ordinario i contributi sono sempre dovuti, anche se
il reddito effettivo d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia (per il
2014 il reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro, a cui corrispondono
contributi minimi annui rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani
e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei commercianti).
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Una volta determinato il reddito, con i criteri già
analizzati negli interventi precedenti, il medesimo reddito viene assoggettato
ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali
e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per
cento.
L'applicazione di un'imposta sostitutiva determina diverse conseguenze, che non necessariamente si rivelano favorevoli per il contribuente. La manovra 2015 stabilisce che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'Irpef: trovano applicazione, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa: saldo entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4 per cento.
L'applicazione di un'imposta sostitutiva determina diverse conseguenze, che non necessariamente si rivelano favorevoli per il contribuente. La manovra 2015 stabilisce che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'Irpef: trovano applicazione, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa: saldo entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4 per cento.
IL PASSAGGIO
Il passaggio dai regimi non forfetari di tassazione ai fini
delle imposte sui redditi (semplificato o ordinario) al nuovo regime agevolato,
o viceversa, può determinare effetti di duplicazione o salti di imposta che il
legislatore ha inteso evitare prevedendo una disciplina ad hoc. In particolare
la manovra stabilisce che, in caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto
al regime forfetario, ad un periodo di imposta soggetto al regime ordinario, i
ricavi e i compensi, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei
periodi soggetti al regime forfetario, non assumano rilevanza nei periodi
d'imposta successivi (ancorchè di competenza di tali esercizi). Inoltre, il
passaggio dal regime ordinario di detraibilità, ad un regime forfetario,
comporta l'obbligo di restituire l'Iva precedentemente detratta, secondo quanto
disciplinato dal Dpr 633/1972. Se viene meno uno dei requisiti che permettono
di godere del regime forfetario o se si verifica una delle cause di esclusione,
il regime cessa di avere effetto dall'anno successivo.
L’USCITA DAL REGIME
La fuoriuscita dal regime può anche avvenire a seguito di un
avviso di accertamento divenuto definitivo. In presenza di un evento tra quelli
sopra elencati il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in
essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario
quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell'Iva. In
termini procedurali questo comporta che, alla fine di ogni anno, è necessario
effettuare una verifica delle situazioni sopra evidenziate per appurare la
sussistenza delle condizioni che consentono di permanere nel regime fiscale dei
forfetari.
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