NOTA BENE: In alcune regioni a statuto
speciale il bollo auto è riscosso dall'agenzia delle entrate. In questo
caso, il ricorso può essere immediatamente presentato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se si eccepiscono vizi riconducibili all'operato dell'agente per la riscossione (non a caso nel modello abbiamo indicato SOLO
l'agente per la riscossione come resistente). Se si eccepiscono vizi
riconducibili all'operato all'agenzia per le entrate (per esempio la
mancata corretta notifica dell'avviso di accertamento) che in alcune
regioni gestisce ancora la riscossione del bollo auto, E' NECESSARIO PROPORRE PRIMA IL RECLAMO, ALTRIMENTI IL RICORSO E' INAMMISSIBILE.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ____________________
RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________
(c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del
presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma
dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)
CONTRO
EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la
provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in __________________
PER L'ANNULLAMENTO
Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di
(INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di
pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n.
__________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia
di ________________________________, per i seguenti
MOTIVI
Prescrizione del credito azionato
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il
pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito
mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione
all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della
resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per
l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
***
Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs.
546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le
norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Istanza di sospensione.
Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al
riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus
boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più
sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del
periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la
provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe
essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio,
un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un
danno grave ed irreparabile.
***
Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE
1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.
A cura dell'Avv. Danilo Mongiovì
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Tanto premesso,
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.
A cura dell'Avv. Danilo Mongiovì
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