Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 512/13/13 del 24.9.2013 in materia di prescrizione |
21/10/2013
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FATTO
Con l’intimazione di pagamento n. 295 2012 9010260511/000 notificata il 10 febbraio 2012, la SERIT Sicilia S.p.A. ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 12.965,38, relativa alla cartella esattoriale n. 295 2002 0049004806000, asseritamente notificata il 18.12.2002, e riferita al mancato pagamento di IRAP, Addizionale regionale IRPEF, ritenute alla fonte per retribuzione ed IVA.
Con ricorso passato per la notifica il 7 aprile 2012 e depositato il 7 maggio 2012, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
Costituitasi, altresì,
la SERIT Sicilia S.p.A., dopo aver evidenziato che l’originaria
cartella esattoriale è stata regolarmente notificata al contribuente, ha
concluso per l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 186/13/13 del 19 marzo 2013 questa stessa Sezione ha disposto la provvisoria sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del 2 luglio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, il Collegio esamina la domanda di estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate di Messina e la ritiene infondata, poiché alcune delle censure mosse si appuntano sull’atto presupposto dalla stessa emanato.
II. Ciò posto, vanno presi in esame i motivi 1), 3), 7) e 9), con i quali si assumono vizi propri della presupposta cartella esattoriale. In particolare, con il primo motivo si sostiene che la stessa non è stata notificata al contribuente.
La SERIT nella sua produzione documentale ha allegato il certificato di residenza presso il comune di Messina dove il ricorrente, alla data del 16.01.2003, risultava residente, pur “senza recapito”, l’avviso di ricevimento relativo alla predetta cartella esattoriale con l’attestazione di notifica del 18.01.2003 e di deposito presso il Comune dal 17.1.2003 al 25.1.2003 e, infine, l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione del 14.2.2003.
Considerato che dalla predetta attestazione risulta una residenza senza recapito, appare del tutto giustificata una notifica con la procedura prevista dall’articolo 140 c.p.c., peraltro espressamente richiamato dall’art. 1, lettera e) del d.p.r. 600/73 nel testo applicabile ratione temporis.
Né, come dovuto, a fronte della predetta certificazione di residenza, è stato controdedotto alcunché, sicché la pur presente individuazione di un diverso domicilio fiscale nell’estratto di ruolo allegato in atti dalla stessa Amministrazione, in questo caso, non inficia la validità della notificazione, correttamente avvenuta presso il Comune di residenza del ricorrente.
Consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso, nonché la tardività delle successive censure sopra individuate rivolte alla cartella esattoriale.
III. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha sostenuto l’intervenuta prescrizione del credito, in quanto, essendo stata la cartella esattoriale effettivamente notificata il 18.1.2003,
Con l’intimazione di pagamento n. 295 2012 9010260511/000 notificata il 10 febbraio 2012, la SERIT Sicilia S.p.A. ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 12.965,38, relativa alla cartella esattoriale n. 295 2002 0049004806000, asseritamente notificata il 18.12.2002, e riferita al mancato pagamento di IRAP, Addizionale regionale IRPEF, ritenute alla fonte per retribuzione ed IVA.
Con ricorso passato per la notifica il 7 aprile 2012 e depositato il 7 maggio 2012, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
- nullità dell’intimazione di pagamento derivante dall’omessa notifica della cartella esattoriale;
- prescrizione del credito derivante la tardiva notifica dell’intimazione di pagamento;
-
nullità dell’atto per intempestività della notifica e violazione
dell’art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto la cartella di
pagamento non sarebbe stata notificata entro l’ultimo giorno del quarto
mese successivo a quella di consegna del ruolo;
- nullità della notifica, in quanto l’atto impugnato sarebbe privo della relativa relata;
-
nullità dell’atto per violazione della legge 27 luglio 2000 n. 212
“statuto dei diritti del contribuente”, per non aver l’amministrazione,
ai sensi dell’articolo 6, comma 5, prima dell’iscrizione a ruolo,
invitato il contribuente a fornire chiarimenti necessari;
-
nullità dell’atto per violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000
n. 212 “statuto dei diritti del contribuente”, per aver il
provvedimento impugnato omesso una motivazione congrua ed esaustiva;
-
nullità della cartella di pagamento per violazione dell’articolo 19 del
decreto legislativo 546/92 e degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000,
per non aver il provvedimento impugnato indicato la procedura il
contribuente deve seguire nell’ipotesi di opposizione;
- mancata sottoscrizione del responsabile procedimento della cartella di pagamento;
- non tenutezza e, comunque, erroneità delle sanzioni richieste.
Costituitasi, altresì,
Con ordinanza n. 186/13/13 del 19 marzo 2013 questa stessa Sezione ha disposto la provvisoria sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del 2 luglio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, il Collegio esamina la domanda di estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate di Messina e la ritiene infondata, poiché alcune delle censure mosse si appuntano sull’atto presupposto dalla stessa emanato.
II. Ciò posto, vanno presi in esame i motivi 1), 3), 7) e 9), con i quali si assumono vizi propri della presupposta cartella esattoriale. In particolare, con il primo motivo si sostiene che la stessa non è stata notificata al contribuente.
La SERIT nella sua produzione documentale ha allegato il certificato di residenza presso il comune di Messina dove il ricorrente, alla data del 16.01.2003, risultava residente, pur “senza recapito”, l’avviso di ricevimento relativo alla predetta cartella esattoriale con l’attestazione di notifica del 18.01.2003 e di deposito presso il Comune dal 17.1.2003 al 25.1.2003 e, infine, l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione del 14.2.2003.
Considerato che dalla predetta attestazione risulta una residenza senza recapito, appare del tutto giustificata una notifica con la procedura prevista dall’articolo 140 c.p.c., peraltro espressamente richiamato dall’art. 1, lettera e) del d.p.r. 600/73 nel testo applicabile ratione temporis.
Né, come dovuto, a fronte della predetta certificazione di residenza, è stato controdedotto alcunché, sicché la pur presente individuazione di un diverso domicilio fiscale nell’estratto di ruolo allegato in atti dalla stessa Amministrazione, in questo caso, non inficia la validità della notificazione, correttamente avvenuta presso il Comune di residenza del ricorrente.
Consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso, nonché la tardività delle successive censure sopra individuate rivolte alla cartella esattoriale.
III. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha sostenuto l’intervenuta prescrizione del credito, in quanto, essendo stata la cartella esattoriale effettivamente notificata il 18.1.2003,
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