Un’ agente di commercio che per “convenienza fiscale”, si trasforma in società deve valutare attentamente gli aspetti previdenziali.
Un’ agente di commercio che per “convenienza
fiscale”, si trasforma in società deve valutare attentamente gli aspetti
previdenziali.
Innanzitutto bisogna capire se la trasformazione avverrà in società di persone o in società di capitale. Le società di persone snc (società in nome collettivo) o sas (società in accomandita semplice); nel primo caso abbiamo soci lavoratori mentre nel secondo abbiamo soci lavoratori (accomandatari) e soci finanziatori (accomandanti); dal punto di vista previdenziale, i contributi Enasarco vengono versati a favore di tutti i soci della snc e dei soci lavoratori (accomandatari) della sas. Ne segue che se l’agente individuale si trasforma in snc continuerà a vedersi versati i contributi anche se in misura minore perché gli importi contributivi verranno divisi con l’altro o addirittura con gli altri soci. Se invece si trasformerà in sas le aziende mandanti continueranno a versare i contributi sulla sua matricola solo se nella società rivestirà il ruolo di socio accomandatario.
Completamente diversa è la situazione se invece l’agente individuale si trasformerà in società di capitale; tali società possono essere le SpA (società per azioni), Sapa (so cie tà in accomandita per a zio ni) e srl (società a responsabilità limitata). La maggior parte dei commercialisti suggerisco no di passare a una srl). In questo caso i soci non si vedranno riconosciuta alcuna pensione nono stante le mandanti versino un contributo previdenziale sulla base delle loro provvigioni.
Questo contributo va a favore di un generico fondo assistenza di cui però non usufruiranno i soci della srl. Anzi con il nuovo regolamento Enasarco il preponente che si avvalga di agenti che svol gono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo più alto rispetto all’anno scorso e soprattutto l’incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica. Quindi il socio della srl si ritrova a pagare un contributo ma non riceverà la relativa prestazione pensionistica .In questi casi quindi è quanto meno consigliabile, dopo aver analizzato la situazione previdenziale Enasarco dell’agente, procedere – se necessario – a una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari per raggiungere il minimo dei contributi necessari per ottenere la pensione ma soprattutto per non correre il rischio di perdere tutti i contributi già accantonati. Occorre poi ricordare che il passaggio da agente individuale a società deve essere effettuato con il preventivo consenso della casa mandante che deve essere d’accordo sia sul subentro nel contratto del nuovo soggetto giuridico sia sul riconoscimento della continuità del rapporto in relazione alle indennità. Tutti questi aspetti devono essere affrontati e disciplinati per iscritto. Anche in questo caso quindi capite quanto sia importante analizzare tutte le sfaccettature di ogni variazione del rapporto e non fermarsi solo all’aspetto fiscale.
Innanzitutto bisogna capire se la trasformazione avverrà in società di persone o in società di capitale. Le società di persone snc (società in nome collettivo) o sas (società in accomandita semplice); nel primo caso abbiamo soci lavoratori mentre nel secondo abbiamo soci lavoratori (accomandatari) e soci finanziatori (accomandanti); dal punto di vista previdenziale, i contributi Enasarco vengono versati a favore di tutti i soci della snc e dei soci lavoratori (accomandatari) della sas. Ne segue che se l’agente individuale si trasforma in snc continuerà a vedersi versati i contributi anche se in misura minore perché gli importi contributivi verranno divisi con l’altro o addirittura con gli altri soci. Se invece si trasformerà in sas le aziende mandanti continueranno a versare i contributi sulla sua matricola solo se nella società rivestirà il ruolo di socio accomandatario.
Completamente diversa è la situazione se invece l’agente individuale si trasformerà in società di capitale; tali società possono essere le SpA (società per azioni), Sapa (so cie tà in accomandita per a zio ni) e srl (società a responsabilità limitata). La maggior parte dei commercialisti suggerisco no di passare a una srl). In questo caso i soci non si vedranno riconosciuta alcuna pensione nono stante le mandanti versino un contributo previdenziale sulla base delle loro provvigioni.
Questo contributo va a favore di un generico fondo assistenza di cui però non usufruiranno i soci della srl. Anzi con il nuovo regolamento Enasarco il preponente che si avvalga di agenti che svol gono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo più alto rispetto all’anno scorso e soprattutto l’incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica. Quindi il socio della srl si ritrova a pagare un contributo ma non riceverà la relativa prestazione pensionistica .In questi casi quindi è quanto meno consigliabile, dopo aver analizzato la situazione previdenziale Enasarco dell’agente, procedere – se necessario – a una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari per raggiungere il minimo dei contributi necessari per ottenere la pensione ma soprattutto per non correre il rischio di perdere tutti i contributi già accantonati. Occorre poi ricordare che il passaggio da agente individuale a società deve essere effettuato con il preventivo consenso della casa mandante che deve essere d’accordo sia sul subentro nel contratto del nuovo soggetto giuridico sia sul riconoscimento della continuità del rapporto in relazione alle indennità. Tutti questi aspetti devono essere affrontati e disciplinati per iscritto. Anche in questo caso quindi capite quanto sia importante analizzare tutte le sfaccettature di ogni variazione del rapporto e non fermarsi solo all’aspetto fiscale.
Deducibilità
dei contributi in sede di compilazione del modello Unico
I contributi a carico dell’agente costituiscono, assieme ai contributi versati alla gestione INPS, oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo
10, comma 1, lettera e, del Tuir, in quanto “contributi previdenziali ed
assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Poiché i contributi Enasarco sono
obbligatori per effetto della Legge n. 12/1973, essi rientrano tra gli oneri
deducibili dal reddito complessivo.
La
Fondazione Enasarco è l’Ente Previdenziale degli Agenti di Commercio
che fornisce agli stessi prestazioni previdenziali ed
assistenziali integrative rispetto a quelle fornite dal “primo pilastro”
INPS gestione IVS commercianti. L'Enasarco recentemente ha approvato il
nuovo regolamento contributivo valido a partire dall'anno 2012 con il
quale sono state introdotte alcune novità e sono stati stabiliti in
nuove aliquote contributive minimali e massimali che verranno spalmate
su un'arco temporale dal 2013 al 2020. Di seguito analizziamo brevemente
le variazioni intervenute e riepiloghiamo i principali adempimenti a
carico dell'agente di commercio e della ditta preponente/mandante.
Il Regolamento della Fondazione Enasarco, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede le seguenti novità di rilievo:
- la possibilità di un’iscrizione facoltativa alla Fondazione Enasarco per tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio non obbligati alla contribuzione. Tutti coloro che lo vorranno, potranno chiedere l’iscrizione alla Fondazione con il versamento, a loro esclusivo carico, dell’intero contributo previdenziale (dietro presentazione della documentazione che attesta lo svolgimento dell’attività di agenzia).
- l'aumento molto graduale delle aliquote contributive, spalmato in un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, durante i quali si passerà dall’attuale 13,5% al 17%. Si ricorda che la contribuzione Enasarco è distribuita equamente tra agente e ditta preponente, ognuna delle parti paga il 50%.
- l'introduzione di una contribuzione facoltativa a totale carico dell’iscritto che voglia aumentare il proprio montante contributivo. Per far fronte alle esigenze dell’agente, che potrebbe veder modificata negli anni la propria disponibilità economica, la misura del contributo è determinabile liberamente, purché non sia inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario. Sarà anche possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente.
- la modifica, in senso decisamente più favorevole all’iscritto, dei requisiti di accesso alla contribuzione volontaria: dagli originari 7 anni di cui 3 nel quinquennio antecedente la cessazione si è giunti agli attuali 5 anni di cui 3. In più gli anni di contribuzione richiesta non dovranno necessariamente essere continuativi.
- l'innalzamento del contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali. L’incremento permetterà anche di erogare migliori prestazioni assistenziali, migliorare la polizza assicurativa per infortuni e malattia degli agenti e sviluppare nuove iniziative di formazione e aggiornamento.
Ricordiamo che debbono
essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti ed i rappresentanti
di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di
preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una
qualsiasi dipendenza in Italia e che operano in dipendenza di
un rapporto di agenzia "contratto di mandato" (provvigioni, rimborsi
spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).
Nel caso di società operanti in forma di società di persone, ad esempio, potranno essere iscritti:
- Società in nome collettivo: saranno iscritti tutti i soci;
- Società in accomandita semplice: saranno iscritti i soli soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall'art. 2314 comma 2 del Codice Civile)
All'atto della prima iscrizione la Fondazione Enasarco provvede ad assegnare un numero di posizione alla ditta preponente, un numero di matricola all'agente ed un numero identificativo alla società di agenzia.
Il regolamente della Fondazione Enasarco prevede il versamento delle seguenti tipologie di contributo:
- il contributo al fondo Previdenza;
- il contributo al fondo Assistenza;
- il contributo al fondo FIRR.
Il
contributo al fondo previdenza, per gli agenti individuali e quellio
operanti in forma di società di persone, è dovuto nel momento in cui
matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà
pagata all'agente e/o fatturata dall'agente. La ditta mandante e
l'agente possono di comune accordo individuare un diverso tempo di
maturazione delle provvigioni, che non può andare in nessun caso oltre
il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare) il bene.
Per
gli agenti che non operano attraverso società di capitali, società a
responsabilità limitata o società per azioni, è previsto un limite
massimo della base imponibile su cui calcolare la contribuzione.
Contributo minimo annuo (minimale enasarco)
L’importo del contributo minimo sarà rivalutato ogni anno a partire dal 2013 secondo l’indice ISTAT dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operari ed impiegati (indice FOI).
Evoluzione del contributo minimo annuale e valore attuale:
Data decorrenza | Agenti plurimandatari | Agenti monomandatari |
A decorrere dal 01/01/2012 | Euro 400,00 | Euro 800,00 |
Fino al 31/12/2011 | Euro 396,00 | Euro 789,00 |
Fino al 31/12/2009 | Euro 381,00 | Euro 759,00 |
Fino al 31/12/2007 | Euro 364,00 | Euro 727,00 |
La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene
prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi
fondamentali:
- produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.
I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:
Massimali | Fino al 31/12/2007 | Fino al 31/12/2009 | Fino al 31/12/2011 | A decorrere dal 1/01/2012 | A decorrere dal 1/01/2013 | A decorrere dal 1/01/2014 | A decorrere dal 1/01/2015 |
Agenti monomandatari | Euro 25.481,00 | Euro 26.603,00 | Euro 27.667,00 | Euro 30.000,00 | Euro 32.500,00 | Euro 35.000,00 | Euro 37.500,00 |
Agenti plurimandatari | Euro 14.561,00 | Euro 15.202,00 | Euro 15.810,00 | Euro 20.000,00 | Euro 22.000,00 | Euro 23.000,00 | Euro 25.000,00 |
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.
A differenza del contributo mininale quello massimale non può essere mai frazionabile anche se il rapporto di agenzia inizia o termina in corso d'anno.
Aliquota contributiva
Il versamento dei contributi viene effettuato dalla casa mandante, secondo le aliquote contributive annuali riportate sotto in tabella, ma il relativo onere deve essere ripartito al 50% tra la ditta mandante "preponente" e l'agente (ad esempio nel 2013 all'agente verrà trattenuto in fattura un'importo pari al 6,75% pari alla metà del 13,75%).
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aliquota contributiva | 13,75% | 14,20% | 14,65% | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aliquota previdenza | 12,50% | 12,70% | 12,90% | 13,10% | 13,30% | 13,50% | 13,75% | 14,00% |
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |
Il versamento del contributo Previdenziale Enasarco
Trimestre di riferimento | Data di scadenza del versamento contributivo |
I trimestre (1° gennaio - 31 marzo) | 20 maggio* |
II trimestre (1° aprile - 30 giugno) | 20 agosto* |
III trimestre (1° luglio - 30 settembre) | 20 novembre* |
IV trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) | 20 febbraio* (anno successivo) |
Il contributo al fondo Assistenza
Per
gli agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl) la ditta
mandante deve versare, totalmente a suo carico, un contributo
assistenziale, attraverso il quale la Fondazione eroga annualmente
prestazioni integrative ed assistenziali (soggiorni termali e climatici,
borse di studio, assegni nascita etc.) agli agenti iscritti. Tale
contributo, a differenza di quello previdenziale, non è soggetto ad
alcun limite minmale o massimale.
Con
il regolamento, valido dal 2012, si introduce un graduale aumento fino
all'anno 2016 dell'aliquota al fondo assistenza; tale aumento è a carico
sia della ditta/società preponente che dell'agente che opera in forma
di società di capitali secondo la tabella che segue:
Importi provvigionali annui | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Fino ad euro 13.000.000 | ditta preponente | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 3% |
società di capitali | 0% | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 1% | |
aliquota totale | 2% | 2,4% | 2,8% | 3,2% | 3,6% | 4% | |
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00 | ditta preponente | 1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% |
società di capitali | 0% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | |
aliquota totale | 1% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 2% | |
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 | ditta preponente | 0,5% | 0,55% | 0,6% | 0,65% | 0,7% | 0,75% |
società di capitali | 0% | 0,5% | 0,1% | 0,15% | 0,2% | 0,25% | |
aliquota totale | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1% | |
Da euro 26.000.000,01 in poi | ditta preponente | 0,1% | 0,125% | 0,15% | 0,2% | 0,25% | 0,3% |
società di capitali | 0% | 0,025% | 0,05% | 0,1% | 0,15% | 0,2% | |
aliquota totale | 0,1% | 0,15% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
Il versamento del contributo Assistenziale Enasarco
Il versamento dei contributi Enasarco (fondo assitenza) va effettuato, per ogni trimestre, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.Trimestre di riferimento | Data di scadenza del versamento contributivo |
I trimestre (1° gennaio - 31 marzo) | 20 maggio* |
II trimestre (1° aprile - 30 giugno) | 20 agosto* |
III trimestre (1° luglio - 30 settembre) | 20 novembre* |
IV trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) | 20 febbraio* (anno successivo) |
Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto)
Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr)
è costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle
aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del
mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre
accantonate. Le
ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma
rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote
stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle
organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento
presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco. L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:
- importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).
Monomandatari | Plurimandatari |
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno |
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno |
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno |
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno |
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno |
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno |
Quando
il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale comincia nel corso
dell'anno solare gli scaglioni saranno ridotti in proporzione ai mesi di
durata del rapporto nell'anno solare stesso (come previsto dall'art. 10
del regolamento enasarco). Se il rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale cessa nel corso dell'anno solare il contributo FIRR
dell'ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all'agente.
Quando e come si versa il FIRR
Il
FIRR deve essere versato dalle ditte mandanti entro il 31 marzo
(dell'anno solare successivo), ad esempio: il FIRR dell'anno solare 2012
dovrà essere versato entro il 31 marzo 2013.
L’azienda
mandante compila la distinta online, sul sito dell'Enasarco, inserendo
le provvigioni dei propri agenti, in automatico, verrà calcolato il
contributo dovuto. Per il versamento l’azienda mandante pùo scegliere
tra il Bollettino bancario MAV o l'addebito su c/c bancario
mediante (RID).
Il contributo facoltativo
Il
contributo facoltativo, introdotto dal Regolamento della Fondazione
Enasarco dall'anno 2012 (art.7), è un versamento volontario, ad
esclusivo carico dell’agente, e aggiuntivo rispetto a quello
obbligatorio già effettuato. Offre all’agente, che abbia almeno un
mandato attivo nell’anno in corso, la possibilità di incrementare il
proprio montante contributivo e conseguentemente la misura delle future
prestazioni pensionistiche, a cui potrà accedere nel momento in cui sarà
in possesso dei requisiti previsti.
In particolare:
- incrementa il montante contributivo, relativo alla sola quota C, al fine di aumentare la pensione;
- l’importo è determinato liberamente e può variare, nel corso del tempo, a seconda delle disponibilità economiche e delle decisioni dell’agente, con l’unico vincolo che non sia minore della metà del minimale annuo previsto per il pluri-mandatario (per l’anno 2012 è pari a 400 euro);
- è possibile interromperlo per poi riprenderlo successivamente;
- è vincolato al montante contributivo del solo anno in cui viene effettuato il pagamento e non ha effetti retroattivi sui contributi obbligatori delle annualità ormai trascorse;
- non incrementa l’anzianità contributiva, ma solo la misura della futura pensione.
Fonti normative:
- Sito della Fondazione Enasarco;
- Regolamento Fondazione Enasarco (in vigore dal 1° gennaio 2012);
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/0/068149FB2F34A401C12575C40033CDDB/$FILE/Rati6725.pdf
ISCRIZIONE E VERSAMENTO ALL'ENASARCO
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/0/DB899D341CD92532C12574B90027E5D5/$FILE/Rati3910-AI.pdf
MAGGIOLI :
http://ordini.maggioli.it/clienti/aggiornamenti/doc/gior0308.pdf
HO 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE ENASARCO E RICEVERO' € 64 DI PENSIONE A 70 ANNI
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