Fisco: la modifica del classamento
dell’immobile adibito in parte a residenza e in parte ad affittacamere fa
scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una
sola camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti,
sappi che l’esercizio di tale attività comporta il cambio di destinazione
d’uso dell’unità abitativa. Se ometti questo importante adempimento,
potresti essere oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria
Regionale di Perugia [1].
Secondo i giudici è valido l’accertamento sul
classamento dell’immobile, per una parte adibito ad appartamento, per
l’altra ad affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di
civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione comporta il
cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene
esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non
può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e
pensioni.
La struttura ricettiva non conserva dunque la
caratteristica di civile abitazione in caso di esercizio dell’attività
di ricezione e ciò implica il cambio di destinazione d’uso dell’unità
abitativa.
Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento
Fisco: la
modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e
in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una sola
camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti, sappi che l’esercizio di tale attività comporta il
cambio di destinazione d’uso dell’unità
abitativa. Se ometti questo importante adempimento, potresti essere
oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria
Regionale di Perugia
[1].
Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad
appartamento, per l’altra ad
affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’
attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una
sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere
più considerato “A” ma “
D2”, che ricomprende
alberghi e
pensioni.
La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di
civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il
cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
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http://www.laleggepertutti.it/55646_affitto-di-una-camera-se-non-cambi-la-destinazione-duso-scatta-laccertamento#sthash.YHsf9Ouf.dpuf
Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento
Fisco: la
modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e
in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una sola
camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti, sappi che l’esercizio di tale attività comporta il
cambio di destinazione d’uso dell’unità
abitativa. Se ometti questo importante adempimento, potresti essere
oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria
Regionale di Perugia
[1].
Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad
appartamento, per l’altra ad
affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’
attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una
sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere
più considerato “A” ma “
D2”, che ricomprende
alberghi e
pensioni.
La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di
civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il
cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
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Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento
Fisco: la
modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e
in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una sola
camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti, sappi che l’esercizio di tale attività comporta il
cambio di destinazione d’uso dell’unità
abitativa. Se ometti questo importante adempimento, potresti essere
oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria
Regionale di Perugia
[1].
Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad
appartamento, per l’altra ad
affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’
attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una
sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere
più considerato “A” ma “
D2”, che ricomprende
alberghi e
pensioni.
La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di
civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il
cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
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Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento
Fisco: la
modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e
in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una sola
camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti, sappi che l’esercizio di tale attività comporta il
cambio di destinazione d’uso dell’unità
abitativa. Se ometti questo importante adempimento, potresti essere
oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria
Regionale di Perugia
[1].
Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad
appartamento, per l’altra ad
affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’
attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una
sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere
più considerato “A” ma “
D2”, che ricomprende
alberghi e
pensioni.
La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di
civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il
cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
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