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giovedì 11 settembre 2014

Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento



Fisco: la modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una sola camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti, sappi che l’esercizio di tale attività comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa. Se ometti questo importante adempimento, potresti essere oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria Regionale di Perugia [1].

Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad appartamento, per l’altra ad affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento

Fisco: la modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una sola camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti, sappi che l’esercizio di tale attività comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa. Se ometti questo importante adempimento, potresti essere oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria Regionale di Perugia [1].

Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad appartamento, per l’altra ad affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
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Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento

Fisco: la modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una sola camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti, sappi che l’esercizio di tale attività comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa. Se ometti questo importante adempimento, potresti essere oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria Regionale di Perugia [1].

Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad appartamento, per l’altra ad affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
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Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad appartamento, per l’altra ad affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

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Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad appartamento, per l’altra ad affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

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