Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 11 settembre 2014

Riscossione a mezzo ruolo - Cartella di pagamento

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Per  formazione del ruolo pag 11



Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 512/13/13 del 24.9.2013 in materia di prescrizione


21/10/2013


FATTO
Con l’intimazione di pagamento n. 295 2012 9010260511/000 notificata il 10 febbraio 2012, la SERIT Sicilia S.p.A. ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 12.965,38, relativa alla cartella esattoriale n. 295 2002 0049004806000, asseritamente notificata il 18.12.2002, e riferita al mancato pagamento di IRAP, Addizionale regionale IRPEF, ritenute alla fonte per retribuzione ed IVA.
Con ricorso passato per la notifica il 7 aprile 2012 e depositato il 7 maggio 2012, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
  1. nullità dell’intimazione di pagamento derivante dall’omessa notifica della cartella esattoriale;
  2. prescrizione del credito derivante la tardiva notifica dell’intimazione di pagamento;
  3. nullità dell’atto per intempestività della notifica e violazione dell’art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto la cartella di pagamento non sarebbe stata notificata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quella di consegna del ruolo;
  4. nullità della notifica, in quanto l’atto impugnato sarebbe privo della relativa relata;
  5. nullità dell’atto per violazione della legge 27 luglio 2000 n. 212 “statuto dei diritti del contribuente”, per non aver l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, prima dell’iscrizione a ruolo, invitato il contribuente a fornire chiarimenti necessari;
  6. nullità dell’atto per violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 “statuto dei diritti del contribuente”, per aver il provvedimento impugnato omesso una motivazione congrua ed esaustiva;
  7. nullità della cartella di pagamento per violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 546/92 e degli artt. 6 e 7 della legge 212/2000, per non aver il provvedimento impugnato indicato la procedura il contribuente deve seguire nell’ipotesi di opposizione;
  8. mancata sottoscrizione del responsabile procedimento della cartella di pagamento;
  9. non tenutezza e, comunque, erroneità delle sanzioni richieste.
Costituitasi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso con la richiesta di estromissione dal giudizio, essendosi le censure contenute nel ricorso incentrate sulla procedura di riscossione.
Costituitasi, altresì,
la SERIT Sicilia S.p.A., dopo aver evidenziato che l’originaria cartella esattoriale è stata regolarmente notificata al contribuente, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 186/13/13 del 19 marzo 2013 questa stessa Sezione ha disposto la provvisoria sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del 2 luglio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, il Collegio esamina la domanda di estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate di Messina e la ritiene infondata, poiché alcune delle censure mosse si appuntano sull’atto presupposto dalla stessa emanato.
II. Ciò posto, vanno presi in esame i motivi 1), 3), 7) e 9), con i quali si assumono vizi propri della presupposta cartella esattoriale. In particolare, con il primo motivo si sostiene che la stessa non è stata notificata al contribuente.
La SERIT nella sua produzione documentale ha allegato il certificato di residenza presso il comune di Messina dove il ricorrente, alla data del 16.01.2003, risultava residente, pur “senza recapito”, l’avviso di ricevimento relativo alla predetta cartella esattoriale con l’attestazione di notifica del 18.01.2003 e di deposito presso il Comune dal 17.1.2003 al 25.1.2003 e, infine, l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione del 14.2.2003.
Considerato che dalla predetta attestazione risulta una residenza senza recapito, appare del tutto giustificata una notifica con la procedura prevista dall’articolo 140 c.p.c., peraltro espressamente richiamato dall’art. 1, lettera e) del d.p.r. 600/73 nel testo applicabile ratione temporis.
Né, come dovuto, a fronte della predetta certificazione di residenza, è stato controdedotto alcunché, sicché la pur presente individuazione di un diverso domicilio fiscale nell’estratto di ruolo allegato in atti dalla stessa Amministrazione, in questo caso, non inficia la validità della notificazione, correttamente avvenuta presso il Comune di residenza del ricorrente.
Consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso, nonché la tardività delle successive censure sopra individuate rivolte alla cartella esattoriale.
III. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha sostenuto l’intervenuta prescrizione del credito, in quanto, essendo stata la cartella esattoriale effettivamente notificata il 18.1.2003, 
 

Esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.


NOTA BENE: In alcune regioni a statuto speciale il bollo auto è riscosso dall'agenzia delle entrate. In questo caso, il ricorso può essere immediatamente presentato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se si eccepiscono vizi riconducibili all'operato dell'agente per la riscossione (non a caso nel modello abbiamo indicato SOLO l'agente per la riscossione come resistente). Se si eccepiscono vizi riconducibili all'operato all'agenzia per le entrate (per esempio la mancata corretta notifica dell'avviso di accertamento) che in alcune regioni gestisce ancora la riscossione del bollo auto, E' NECESSARIO PROPORRE PRIMA IL RECLAMO, ALTRIMENTI IL RICORSO E' INAMMISSIBILE.


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ____________________

RICORSO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Del sottoscritto ______________, nato a __________ il ___________ (c.f.: ___________) residente in ___________ e domiciliato ai fini del presente atto in _________________ che si difende personalmente a norma dell'art. 12 D.Lgs 546/92 (1)

CONTRO
EQUITALIA SPA/SERIT SICILIA SPA, Agente per la riscossione per la provincia di __________ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in __________________

PER L'ANNULLAMENTO
Previa sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs n. 546/92, di (INSERIRE QUI l'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO: cartella di pagamneto, sollecito, intimazione, ruolo, ipoteca ecc. ecc.) n. __________________ emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di ________________________________, per i seguenti
MOTIVI
Prescrizione del credito azionato
Con l'atto impugnato, l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della complessiva somma di € _____________ per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione all'anno_______________.
Orbene, come è noto, l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Pertanto, dovendo, nel caso di specie, effettuarsi il pagamento nell'anno __________, la prescrizione del credito è intervenuta alla fine dell'anno __________.
Di certo, quindi, risulta prescritto il credito di cui alla cartella impugnata essendo la stessanotificata nel ____________ e non avendo ricevuto lo scrivente alcun atto interruttivo della prescrizione prima di tale data.
Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Lo scrivente ha certamente diritto, per il caso di condanna della resistente, alla refusione delle spese vive da egli sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
E ciò, trattandosi appunto delle spese vive e non di diritti ed onorari di avvocato, anche se lo stesso si è avvalso della possibilità di stare in giudizio personalmente.
In tal senso, per tutte, si veda quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. XI, sent. 22.02.2006, n. 20.

***
Inoltre, come è noto, a norma dell'art. 1, comma secondo del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria applica, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Orbene, tra tali norme rientra certamente l'art. 96 che, nella sua attuale formulazione, recentissimamente novellata, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma citata appare essere certamente compatibile con il processo tributario e, pertanto, essa va applicata anche al caso di specie.
In effetti, con tale norma, il legislatore ha previsto uno strumento che permetta al Giudicante di disporre un risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa anche a prescindere dai presupposti stringenti della c.d, lite temeraria e ciò al fine di dare risposta migliore all'esigenza racchiusa nel principio in base al quale non può costituire un danno l'essersi rivolti ad un Giudice e l'avere ottenuto ragione.
Per quanto concerne il caso di specie, invero, la sola refusione delle spese vive non sarebbe sufficiente a ristorare il danno subito dal sottoscritto per essere stato lo stesso costretto a rivolgersi al Giudice Tributario. E ciò anche in relazione al colpevole comportamento della controparte che ha agito per il recupero di un credito palesemente non dovuto per i motivi esposti più sopra.
Istanza di sospensione.
Infine, si rivolge istanza di sospensione del'atto impugnato. Al riguardo si sottolinea che certamente ricorre il presupposto del fumus boni iuris, essendo di chiara evidenza la fondatezza dei motivi più sopra spiegati. Certamente ricorre, inoltre, l'ulteriore presupposto del periculum in mora, stante il fatto che, qualora non fosse concessa la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, il sottoscritto potrebbe essere destinatario di successivi atti di esecuzione (come, per esempio, un provvedimento di fermo amministrativo) che potrebbero creare un danno grave ed irreparabile.
***

Tanto premesso,
PIACCIA A CODESTA COMMISSIONE
1) preliminarmente disporre la sospensione dell'atto impugnato;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità dell'atto impugnato, per i motivi più sopra esposti;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese vive sostenute dal sottoscritto, per come risultano dagli atti;
4) condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
Si richiede la trattazione in pubblica udienza.
Si deposita l'atto impugnato.
Si dichiara che il valore della presente causa è fino ad € 2.582,28 ed il contributo unificato dovuto equivale ad € 30,00
Data Firma
(1)Ci si può difendere senza avvocato se la causa è di valore inferiore ad € 2.582,28.
Il Valore è determinato dall'imposta richiesta nell'atto, al netto di sanzioni ed interessi. Se la controversia ha ad oggetto unicamente le sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare delle stesse.

 A cura dell'Avv.

RICORSO CONTRO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO


Tributario

Intimazione di pagamento - prescrizione quinquennale successiva a notifica cartella - sussiste

Il termine di prescrizione quinquennale previsto a pena di decadenza ex art. 25 del DPR n.602/73, decorre anche nel periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento. Il credito dell'amministrazione (IRES), pertanto, è da considerarsi prescritto nel caso in cui l'intimazione di pagamento viene notificata cinque anni dopo la notifica della cartella.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA -SEZIONE 5-
riunita con l'intervento dei Signori:
BORRELLI ANNA MARIA -Presidente-
FEGGI ALESSANDRO -relatore-
RIVERSO ROBERTO -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.140/13 depositato il 26.04.2013
avverso Avviso di intimazione IRES-Altro 1995
contro: Agente di Riscossione Ferrara Equitalia Centro S.p.a.
proposto dal ricorrente
C.M.
Difeso da:
LIPERA PIETRO
via Trieste 19 95100 Catania
Oggetto: ricorso contro intimazione di pagamento. Ricorso di RGR n. 140/13. Anno d'imposta 1995.
Svolgimento del processo
Il contribuente, Signor M. C. rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Lipera come da mandato a margine, ricorreva contro intimazione di pagamento n. 039201____, notificata in data 7.3.2013, riguardante imposta sul patrimonio netto, anno 1995, emessa da EQUITALIA Centro S.p.a. quale Agente della riscossione, per chiederne, previa sospensiva, l'annullamento. La difesa del contribuente spiegava succintamente i fatti che collegavano i fratelli C. alle obbligazioni tributarie avanzate nei loro confronti, anche se infondatamente.
Il Signor C. C. nel novembre del 1996 acquistava con il padre le quote della società Garden s.n.c., avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiere e di ristorazione al Lido di Pomposa, nel Comune di Comacchio.
Con la cessione di quote si provvedeva anche a modificare la ragione sociale della società. Nel 1999 il padre cedeva la sua quota all'altro figlio M. La società era rimasta attiva sino al settembre 2009.
L'Amministrazione finanziaria riteneva che la società, e i fratelli C. in quanto soci, fossero tenuti al pagamento di imposte di cui ai ricorsi di RGR n. 140 - 141 -176 - 177, tutti trattati congiuntamente nel corso della stessa udienza del 26.9.2013. A fondamento delle proprie richieste la difesa del contribuente poneva le seguenti principali motivazioni:
eccepiva in primo luogo che era maturata la prescrizione quinquennale;
sussisteva violazione dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/73, poiché l'espropriazione non era iniziata entro un anno dalla notifica della cartella e questo per mancanza di notifica;
il Concessionario era incorso in decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/73, non essendo state notificate le cartelle indicate nell'intimazione. In ogni caso, nella fattispecie, la notifica dell'atto prodromico sarebbe stata presuntivamente effettuata il 27.11.2007 mentre l'intimazione opposta era stata notificata il 7.3.2013, per cui erano ormai trascorsi oltre cinque anni, con violazione dei termini di cui al citato art. 25;
l'imposta su patrimonio netto era stata abrogata con l'entrata in vigore dell'lRAP e pertanto l'Ufficio chiedeva il versamento di una imposta riferita all'anno 1995, non più esistente, oltre sanzioni e accessori;
in ogni caso era maturata anche la prescrizione ex art. 2948 c.c., trattandosi di obbligazione tributaria di natura periodica con applicazione della prescrizione quinquennale. La prescrizione quinquennale poteva eccepirsi anche ai sensi dell'art. 25, comma 6, del DPR n. 602/93;
- l'Amministrazione aveva violato i principi di cui all'art. 97 Cost. e quelli indicati dall'art. 7 della legge n. 212/2000.
Si costituiva la società EQUITALIA che in via preliminare chiedeva l'integrezione del contraddittorio, poiché la parte poneva delle questioni che riguardavano anche il merito della vicenda processuale e di queste doveva risponderne necessariamente l'Agenzia delle Entrate. Con riferimento alle altre eccezioni deduceva che la notifica della cartella era stata regolarmente eseguita come da documentezione allegata alla memoria di costituzione, deduceva che il credito vantato nei confronti del contribuente era assoggettato alla prescrizione decennele ex art. 2946 c.c. e che la cartella principale era stata notificata al coobbligato iscritto a ruolo e cioè la società Garden s.n.c. Parimenti infondate erano le argomentazioni del ricorrente in tema di vizi formali, atteso che gli atti opposti erano conformi alle prescrizioni di legge. La parte depositava memoria illustrativa di replica. Riproponeva tutte le eccezioni in tema di prescrizione - decadenza e soprattutto di nullità della notifica, come da documentazione in atti. Evidenziava che non sussisteva la necessità di integrare il contraddittorio, poiché il fatto del maturare della prescrizione era imputabile solo al Concessionario. La Commissione con ordinanza del 13.6.2013 accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente. La causa era discussa in sede di pubblica udienza. Assente EQUITALIA.
Motivazione
La Commissione osserva che il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Infatti, la cartella di pagamento presupposta sarebbe stata notificata, come ammesso dall'Ufficio, in data 27.11.2007, mentre intimazione impugnata è stata notificata in data 7.3.2013. Il concessionario pertanto, è incorso nella violazione del termine quinquennale, decorrente dal 31 dicembre del'anno in cui fu presentata la dichiarazione, previsto a pena di decadenza ex art. 26 del DPR n. 602/73. Tale considerazione vale per l'ipotesi di validità della notifica eseguita il 27.11.2007 come ammessa da parte del concessionario stesso. La Commissione prende atto del fatto che la difesa del contribuente nega la regolarità della notifica, perché ritenuta effettuata in violazione dell'art. 60 del DPR n. 600/73, come modificato per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 233/2006, convertito in legge n.248/2006. Si ritiene tuttavia che l'accoglimento del motivo principale di impugnazione, costituito dall'intervenuta decadenza sia assorbente di tutte le altre questioni. Va respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'Ufficio resistente, poiché il ricorrente non ha chiesto di entrare nel merito di nessuna delle richieste di pagamento. Nella fattispecie non vi sono ragioni per dubitare che il ruolo non sia stato regolarmente consegnato da parte dell'ente impositore, per cui la mancata riscossione del tributo nei termini di legge è unicamente imputabile al comportamento del Concessionario.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del numero delle cause trattate nel corso della stessa udienza nonchè delle problematiche sostanzialmente simili, si liquidano in misura forfettaria come da dispositivo.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente EQUITALIA alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di € 250.00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ferrara, il giorno 26.09.2013.
Il relatore
(Avv. Alessandro Feggi)
Il V.Presidente di Sezione
D.ssa Anna Maria Borrelli
Depositato in segreteria il 21.11.2013



http://www.odcecbrindisi.it/media/ctp-bari-termini-di-impugnazione-avvisi-di-intimazione.pdf

Trust: possibili utilizzi Gestione di partecipazioni, di immobili, passaggio generazionale, trust liquidatorio

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_Approfondimento_n._36_del_09.09.2014_Trust_possibili_utilizzi.pdf

RW per i beneficiari effettivi di trust trasparenti


INFOFISCO
RW per i beneficiari effettivi di trust trasparenti
/ Daniele PEPE e Salvatore SANNA
Come evidenziato in un precedente intervento su Eutekne.info (si veda “Il trust al test del nuovo modulo RW” del 10 marzo), l’art. 4, comma 1 del DL 167/90 stabilisce che gli obblighi di monitoraggio fiscale non ricadono soltanto sui possessori “formali” degli investimenti esteri, ma anche su coloro che possono essere considerati titolari effettivi, ai sensi del DLgs. 21 novembre 2007 n. 231

Acquisto dell’immobile con accollo del mutuo irrilevante per il «redditometro»




/ Alfio CISSELLO EUTEKNE

Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento



Fisco: la modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Se hai deciso di affittare periodicamente anche una sola camera della tua casa per arrotondare lo stipendio e mantenerti, sappi che l’esercizio di tale attività comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa. Se ometti questo importante adempimento, potresti essere oggetto di un accertamento. A dirlo è la Commissione Tributaria Regionale di Perugia [1].

Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad appartamento, per l’altra ad affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Affitto di una camera: se non cambi la destinazione d’uso scatta l’accertamento

Fisco: la modifica del classamento dell’immobile adibito in parte a residenza e in parte ad affittacamere fa scattare l’accertamento.
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Secondo i giudici è valido l’accertamento sul classamento dell’immobile, per una parte adibito ad appartamento, per l’altra ad affittacamere. La struttura non conserva la caratteristica di civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione comporta il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.

Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
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Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

La struttura ricettiva non conserva dunque la caratteristica di civile abitazione in caso di esercizio dell’attività di ricezione e ciò implica il cambio di destinazione d’uso dell’unità abitativa.
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Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

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Insomma, anche se l’attività di affittacamere viene esercitata in una sola porzione (anche minima) dell’immobile, quest’ultimo non può essere più considerato “A” ma “D2”, che ricomprende alberghi e pensioni.

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venerdì 5 settembre 2014

ATTIVITÀ DI AGENZIA IN FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Un’ agente di commercio che per “convenienza fiscale”, si trasforma in società deve valutare attentamente gli aspetti previdenziali.


Un’ agente di commercio che per “convenienza fiscale”, si trasforma in società deve valutare attentamente gli aspetti previdenziali.
Innanzitutto bisogna capire se la trasformazione avverrà in società di persone o in società di capitale. Le società di persone snc (società in nome collettivo) o sas (società in accomandita semplice); nel primo caso abbiamo soci lavoratori mentre nel secondo abbiamo soci lavoratori (accomandatari) e soci finanziatori (accomandanti); dal punto di vista previdenziale, i contributi Enasarco vengono versati a favore di tutti i soci della snc e dei soci lavoratori (accomandatari) della sas. Ne segue che se l’agente individuale si trasforma in snc continuerà a vedersi versati i contributi anche se in misura minore perché gli importi contributivi verranno divisi con l’altro o addirittura con gli altri soci. Se invece si trasformerà in sas le aziende mandanti continueranno a versare i contributi sulla sua matricola solo se nella società rivestirà il ruolo di socio accomandatario.
Completamente diversa è la situazione se invece l’agente individuale si trasformerà in società di capitale; tali società possono essere le SpA (società per azioni), Sapa (so cie tà in accomandita per a zio ni) e srl (società a responsabilità limitata). La maggior parte dei commercialisti suggerisco no di passare a una srl). In questo caso i soci non si vedranno riconosciuta alcuna pensione nono stante le mandanti versino un contributo previdenziale sulla base delle loro provvigioni.
Questo contributo va a favore di un generico fondo assistenza di cui però non usufruiranno i soci della srl. Anzi con il nuovo regolamento Enasarco il preponente che si avvalga di agenti che svol gono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo più alto rispetto all’anno scorso e soprattutto l’incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica. Quindi il socio della srl si ritrova a pagare un contributo ma non riceverà la relativa prestazione pensionistica .In questi casi quindi è quanto meno consigliabile, dopo aver analizzato la situazione previdenziale Enasarco dell’agente, procedere – se necessario – a una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari per raggiungere il minimo dei contributi necessari per ottenere la pensione ma soprattutto per non correre il rischio di perdere tutti i contributi già accantonati. Occorre poi ricordare che il passaggio da agente individuale a società deve essere effettuato con il preventivo consenso della casa mandante che deve essere d’accordo sia sul subentro nel contratto del nuovo soggetto giuridico sia sul riconoscimento della continuità del rapporto in relazione alle indennità. Tutti questi aspetti devono essere affrontati e disciplinati per iscritto. Anche in questo caso quindi capite quanto sia importante analizzare tutte le sfaccettature di ogni variazione del rapporto e non fermarsi solo all’aspetto fiscale.




Deducibilità dei contributi in sede di compilazione del modello Unico
I contributi a carico dell’agente costituiscono, assieme ai contributi versati alla gestione INPS,  oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e, del Tuir, in quanto “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Poiché i contributi Enasarco sono obbligatori per effetto della Legge n. 12/1973, essi rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo.

La Fondazione Enasarco è l’Ente Previdenziale degli Agenti di Commercio che fornisce agli stessi prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative rispetto a quelle fornite dal “primo pilastro” INPS gestione IVS commercianti. L'Enasarco recentemente ha approvato il nuovo regolamento contributivo valido a partire dall'anno 2012 con il quale sono state introdotte alcune novità e sono stati stabiliti in nuove aliquote contributive minimali e massimali che verranno spalmate su un'arco temporale dal 2013 al 2020. Di seguito analizziamo brevemente le variazioni intervenute e riepiloghiamo i principali adempimenti a carico dell'agente di commercio e della ditta preponente/mandante.
Il Regolamento della Fondazione Enasarco, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede le seguenti novità di rilievo:
  • la possibilità di un’iscrizione facoltativa alla Fondazione Enasarco per tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio non obbligati alla contribuzione. Tutti coloro che lo vorranno, potranno chiedere l’iscrizione alla Fondazione con il versamento, a loro esclusivo carico, dell’intero contributo previdenziale (dietro presentazione della documentazione che attesta lo svolgimento dell’attività di agenzia).
  • l'aumento molto graduale delle aliquote contributive, spalmato in un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, durante i quali si passerà dall’attuale 13,5% al 17%. Si ricorda che la contribuzione Enasarco è distribuita equamente tra agente e ditta preponente, ognuna delle parti paga il 50%.
  • l'introduzione di una contribuzione facoltativa a totale carico dell’iscritto che voglia aumentare il proprio montante contributivo. Per far fronte alle esigenze dell’agente, che potrebbe veder modificata negli anni la propria disponibilità economica, la misura del contributo è determinabile liberamente, purché non sia inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario. Sarà anche possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente.
  • la modifica, in senso decisamente più favorevole all’iscritto, dei requisiti di accesso alla contribuzione volontaria: dagli originari 7 anni di cui 3 nel quinquennio antecedente la cessazione si è giunti agli attuali 5 anni di cui 3. In più gli anni di contribuzione richiesta non dovranno necessariamente essere continuativi.
  • l'innalzamento del contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali. L’incremento permetterà anche di erogare migliori prestazioni assistenziali, migliorare la polizza assicurativa per infortuni e malattia degli agenti e sviluppare nuove iniziative di formazione e aggiornamento.
Ricordiamo che debbono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia e che operano in dipendenza di un rapporto di agenzia "contratto di mandato" (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).
Nel caso di società operanti in forma di società di persone, ad esempio, potranno essere iscritti:
  • Società in nome collettivo: saranno iscritti tutti i soci;
  • Società in accomandita semplice: saranno iscritti i soli soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall'art. 2314 comma 2 del Codice Civile)
L'iscrizione alla Fondazione Enasarco deve essere effettuata da parte della ditta preponenteentro 30 gg dalla data di inizio del rapporto di agenzia.
All'atto della prima iscrizione la Fondazione Enasarco provvede ad assegnare un numero di posizione alla ditta preponente, un numero di matricola all'agente ed un numero identificativo alla società di agenzia.
Il regolamente della Fondazione Enasarco prevede il versamento delle seguenti tipologie di contributo:
  • il contributo al fondo Previdenza;
  • il contributo al fondo Assistenza;
  • il contributo al fondo FIRR.
Il contributo al fondo Previdenza
Il contributo al fondo previdenza, per gli agenti individuali e quellio operanti in forma di società di persone, è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà pagata all'agente e/o fatturata dall'agente. La ditta mandante e l'agente possono di comune accordo individuare un diverso tempo di maturazione delle provvigioni, che non può andare in nessun caso oltre il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare) il bene.
Per gli agenti che non operano attraverso società di capitali, società a responsabilità limitata o società per azioni, è previsto un limite massimo della base imponibile su cui calcolare la contribuzione.  
Contributo minimo annuo (minimale enasarco)
L’importo del contributo minimo sarà rivalutato ogni anno a partire dal 2013 secondo l’indice ISTAT dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operari ed impiegati (indice FOI).
Evoluzione del contributo minimo annuale e valore attuale:
Data decorrenza Agenti plurimandatari Agenti monomandatari
A decorrere dal 01/01/2012 Euro 400,00 Euro 800,00
Fino al 31/12/2011 Euro 396,00 Euro 789,00
Fino al 31/12/2009 Euro 381,00 Euro 759,00
Fino al 31/12/2007 Euro 364,00 Euro 727,00
 
La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente. Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
  • produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
  • frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.
Il contributo massimo annuo (massimale enasarco)
I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:
Massimali Fino al 31/12/2007 Fino al 31/12/2009 Fino al 31/12/2011 A decorrere dal 1/01/2012 A decorrere dal 1/01/2013 A decorrere dal 1/01/2014  A decorrere dal 1/01/2015
Agenti monomandatari  Euro 25.481,00  Euro 26.603,00  Euro 27.667,00  Euro 30.000,00  Euro 32.500,00  Euro 35.000,00  Euro 37.500,00
Agenti plurimandatari  Euro 14.561,00  Euro 15.202,00  Euro 15.810,00  Euro 20.000,00  Euro 22.000,00  Euro 23.000,00  Euro 25.000,00
La rivalutazione delle provvigioni massime decorrerà a partire dall’anno 2016 secondo l’indice ISTAT dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operari ed impiegati (indice FOI).
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.
A differenza del contributo mininale quello massimale non può essere mai frazionabile anche se il rapporto di agenzia inizia o termina in corso d'anno. 
Aliquota contributiva
Il versamento dei contributi viene effettuato dalla casa mandante, secondo le aliquote contributive annuali riportate sotto in tabella, ma il relativo onere deve essere ripartito al 50% tra la ditta mandante "preponente" e l'agente (ad esempio nel 2013 all'agente verrà trattenuto in fattura un'importo pari al 6,75% pari alla metà del 13,75%). 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota contributiva 13,75% 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%
 L'aliquota contributiva è suddivisa nelle seguenti componenti:
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota previdenza 12,50% 12,70% 12,90% 13,10% 13,30% 13,50% 13,75% 14,00%
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% 3,00%
Esempio di calcolo sul fondo previdenza 2012 (seguendo il link qui a destra vi verrà mostrato un'esempio di calcolo del fondo di previdenza, dal sito della Fondazione Enasarco, effettuato con il regolamento in vigore dal 1° gennaio 2012)
Il versamento del contributo Previdenziale Enasarco
Il versamento dei contributi Enasarco (fondo previdenza) va effettuato dalla ditta mandante, che è responsabile del versamento anche per la parte a carico dell'agente (trattenuta su ogni singola fattura provvigionale), per ogni trimestre, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
Trimestre di riferimento Data di scadenza del versamento contributivo
I trimestre (1° gennaio - 31 marzo) 20 maggio*
II trimestre (1° aprile - 30 giugno) 20 agosto*
III trimestre (1° luglio - 30 settembre) 20 novembre*
IV trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) 20 febbraio* (anno successivo)
 * differito al primo giorno feriale quando la scadenza cade durante un giorno festivo.

Il contributo al fondo Assistenza

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl) la ditta mandante deve versare, totalmente a suo carico, un contributo assistenziale, attraverso il quale la Fondazione eroga annualmente prestazioni integrative ed assistenziali (soggiorni termali e climatici, borse di studio, assegni nascita etc.) agli agenti iscritti. Tale contributo, a differenza di quello previdenziale, non è soggetto ad alcun limite minmale o massimale.
Con il regolamento, valido dal 2012, si introduce un graduale aumento fino all'anno 2016 dell'aliquota al fondo assistenza; tale aumento è a carico sia della ditta/società preponente che dell'agente che opera in forma di società di capitali secondo la tabella che segue:
Importi provvigionali annui   2011  2012  2013  2014  2015   2016
Fino ad euro 13.000.000    ditta preponente  2%  2,2%  2,4%  2,6%  2,8%  3% 
società di capitali 0%  0,2%  0,4%  0,6%  0,8%  1% 
aliquota totale 2%  2,4%  2,8%  3,2%  3,6%  4% 
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00    ditta preponente  1%  1,1%  1,2%  1,3%  1,4%  1,5% 
società di capitali  0%  0,1%  0,2%  0,3%  0,4%  0,5% 
aliquota totale  1%  1,2%  1,4%  1,6%  1,8%  2% 
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00    ditta preponente 0,5%  0,55%  0,6%  0,65%  0,7%  0,75% 
società di capitali  0%  0,5%  0,1%  0,15%  0,2%  0,25% 
aliquota totale  0,5%  0,6%  0,7%  0,8%  0,9%  1% 
Da euro 26.000.000,01 in poi    ditta preponente  0,1%  0,125%  0,15%  0,2%  0,25%  0,3% 
società di capitali  0%  0,025%  0,05%  0,1%  0,15%  0,2% 
aliquota totale  0,1%  0,15%  0,2%  0,3%  0,4%  0,5% 

Il versamento del contributo Assistenziale Enasarco

Il versamento dei contributi Enasarco (fondo assitenza) va effettuato, per ogni trimestre, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
Trimestre di riferimento Data di scadenza del versamento contributivo
I trimestre (1° gennaio - 31 marzo) 20 maggio*
II trimestre (1° aprile - 30 giugno) 20 agosto*
III trimestre (1° luglio - 30 settembre) 20 novembre*
IV trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) 20 febbraio* (anno successivo)
* differito al primo giorno feriale quando la scadenza cade durante un giorno festivo.
Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto)
Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre accantonate. Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco. L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:
  • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
  • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
  • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).
Le aliquote FIRR sono attualmente le seguenti:
 Monomandatari  Plurimandatari
 4% sulle provvigioni
fino a 12.400,00 €/anno
 4% sulle provvigioni
fino a 6.200,00 €/anno
 2% sulla quota delle provvigioni
tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno
 2% sulla quota delle provvigioni
tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno
 1% sulla quota delle provvigioni
oltre 18.600,01 €/anno
 1% sulla quota delle provvigioni
oltre 9.300,01 €/anno
Quando il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale comincia nel corso dell'anno solare gli scaglioni saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso (come previsto dall'art. 10 del regolamento enasarco). Se il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale cessa nel corso dell'anno solare il contributo FIRR dell'ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all'agente.

Quando e come si versa il FIRR

Il FIRR deve essere versato dalle ditte mandanti entro il 31 marzo (dell'anno solare successivo), ad esempio: il FIRR dell'anno solare 2012 dovrà essere versato entro il 31 marzo 2013.
L’azienda mandante compila la distinta online, sul sito dell'Enasarco, inserendo le provvigioni dei propri agenti, in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento l’azienda mandante pùo scegliere tra il Bollettino bancario MAV o l'addebito su c/c bancario mediante (RID).
Il contributo facoltativo
Il contributo facoltativo, introdotto dal Regolamento della Fondazione Enasarco dall'anno 2012 (art.7), è un versamento volontario, ad esclusivo carico dell’agente, e aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio già effettuato. Offre all’agente, che abbia almeno un mandato attivo nell’anno in corso, la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo e conseguentemente la misura delle future prestazioni pensionistiche, a cui potrà accedere nel momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti.
In particolare:
  • incrementa il montante contributivo, relativo alla sola quota C, al fine di aumentare la pensione;
  • l’importo è determinato liberamente  e può variare, nel corso del tempo, a seconda delle disponibilità economiche e delle decisioni dell’agente, con l’unico vincolo che non sia minore della metà del minimale annuo previsto per il pluri-mandatario (per l’anno 2012 è pari a 400 euro);
  • è possibile interromperlo per poi riprenderlo successivamente;
  • è vincolato al montante contributivo del solo anno in cui viene effettuato il pagamento e non ha effetti retroattivi sui contributi obbligatori delle annualità ormai trascorse;
  • non incrementa l’anzianità contributiva, ma solo la misura della futura pensione.
Fonti normative:

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/0/068149FB2F34A401C12575C40033CDDB/$FILE/Rati6725.pdf


ISCRIZIONE E VERSAMENTO ALL'ENASARCO



http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/0/DB899D341CD92532C12574B90027E5D5/$FILE/Rati3910-AI.pdf

MAGGIOLI :
http://ordini.maggioli.it/clienti/aggiornamenti/doc/gior0308.pdf