Sanzione sul maggior valore accertato solo con atto definitivo
In breve l'art. 71 del DPR 131/86 esclude la ' soglia di tolleranza 'per i beni in cui operava la valutazione automatica ax art. 52 del DPR 131/86 che precludeva ll'Agenzia delle Entrate l'accertamento ove il valore dichiaratoin atto dal contribuente fosse pari o superiore a quello ottenuto moltiplicando la rendita per determinati coefficienti.
Ora però la valutazione automatica è circoscritta alle cessioni immobiliari ad uso abitativo nei confronti dei privati ( modifiche del DL 223/2006 all'art 52 DPR 131/83), e di conseguenza sono state ampliate le fattispecie in cui la sanzione risulta subordinato allo scostamento del quarto tra valore dichiarato e valore definitivamente accertato.
Dal tenore dell'art. 71 emerge che il presupposto che consente l'irrogazione della sanzione è il menzionato scostamento, che va verificato solo quando l'accertamento di maggior valore è definitivo.
Tale condizione, potrebbe rendere la sanzione inapplicabile in caso di ricorso contro l'accertamento per decorrenza dei termini per la sua irrogazione.
Come detto dall'AE ( circ 138/2000) le sanzioni devono essere irrogate entro il termine dell'accertamento quindi, in questo caso, entro 2 anni dal pagamento dell'imposta proporzionale ( art. 76 c.1 del TUR).
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