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mercoledì 11 giugno 2014

la nuova Imposta Unica Comunale, detta IUC

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2014 la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha previsto la nuova Imposta Unica Comunale, detta IUC, che si basa su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone:
  • dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (la cui disciplina resta tuttora contenuta nell’art. 13, D.L. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 214/2011, disposizione che ha subito tuttavia diverse modifiche finalizzate principalmente ad escludere dal 2014 l’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale);
  • di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (c.d. TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (c.d. TARI – in luogo della TARES abrogata con effetto 1° gennaio 2014), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Presupposto Soggetto passivo Base imponibile
IMU Possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (escluse quelle di lusso di cui alla Cat. cat. A/1, A/8 e A/9) Possessore Valore immobile art. 13 del DL n. 201/2011
TARI Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti Utilizzatore (ovvero inquilino) Superficie del fabbricato
TASI Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, nonché aree edificabili (così come definiti ai fini IMU) con eccezione dei terreni agricoli Possessore/Utilizzatore
NB: la quota a carico dell’utilizzatore varia tra il 10% e il 30% e dev’essere stabilita dal regolamento comunale. In caso di occupazione temporanea di durata che non supera i 6 mesi nell’arco dell’anno solare la Tasi è dovuta solo dal possessore
D.M. 9 maggio 1989
TARI
Presupposto impositivo Presupposto della TARI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva
Base imponibile La base imponibile della TARI è data dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne deriva che ciò che si deve prendere a riferimento è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi.
Si precisa che al fine dell’applicazione della tassa si devono considerare le superfici dichiarate ovvero accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
NB: il Decreto Salva Roma-ter (DL 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modifiche dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68) ha soppresso la disposizione che prevedeva la possibilità dei Comuni, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di ridurre la parte variabile proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrano di avere avviato al recupero
Tariffa La tariffa viene stabilita dal Comune, prendendo a riferimento i criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 del 27 dicembre 1999.
Modalità di versamento Il versamento dev’essere effettuato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
NB: per quanto attiene ai termini di versamento, le scadenze sono stabilite dal Comune, che deve comunque prevedere “di norma” almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI. Inoltre, è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
TASI
Presupposto impositivo Presupposto della TASI, così come riformulato dal Decreto Salva Roma-ter è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, nonché aree edificabili, come definiti ai fini IMU, eccetto, in ogni caso, i terreni agricoli.
NB: sulla base delle modifiche apportate dal Decreto Salva Roma-ter in merito al presupposto della TASI sembra ragionevole ritenere che (ancorché risulta opportuno/necessario una conferma ministeriale) dovrebbe venire meno l’assoggettamento a tale tributo per le aree fabbricabili possedute dai coltivatori diretti e IAP. Infatti, tali tipologie di aree ai fini IMU sono considerate terreni agricoli. Sempre il citato Decreto Salva-Roma ha eliminato la disposizione normativa che prevedeva l’esclusione dalla TASI per le aree scoperte pertinenziali ovvero accessorie a locali imponibili, non operative, nonché per le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del C.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
NB: le esenzioni sono quelle previste ai fini IMU (di cui all’art. 7, co. 1, lett. b), c), d), e), f) ed i) del DLgs. n. 504/1992)
Base imponibile Viene fatto diretto rinvio alle disposizioni in tema di IMU, più nel dettaglio all’art. 13 del DL n. 201/2011. Pertanto torna applicabile la stessa base imponibile dell’IMU.
Ne consegue che le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.
NB: si ricorda che risulta necessario acquisire la rendita catastale non rivalutata, incrementare la stessa nella misura del 5% ed applicare (per gli immobili abitativi) il moltiplicatore pari a 160
Aliquote – anno 2014 L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Inoltre a seguito del Decreto Salva Roma-ter i Comuni possono aumentare l’aliquota massima della TASI, per ogni tipologia di immobile, fino ad un massimo pari allo 0,8 per mille.Conseguentemente per il 2014 si potrebbero avere le seguenti aliquote massime:
  • aliquota standard: pari all’1 per mille (se aumentata dello 0,8 sarà pari ad un massimo dell’1,8 per mille);
  • aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: pari all’1 per mille (se aumentata dello 0,8 sarà pari ad un massimo dell’1,8 per mille);
  • aliquota per le altre tipologie di immobili: 2,5 per mille (se aumentata dello 0,8 sarà pari ad un massimo del 3,3 per mille).
NB: per il 2015 non sono invece previste delle aliquote massime
Modalità di versamento Il versamento dev’essere effettuato mediante modello F24 ovvero con apposito bollettino di conto corrente postale.
Ogni Comune può individuare il numero delle rate (almeno 2 rate con scadenza semestrale) nonché le relative scadenze.
NB: con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento per il primo anno deve essere effettuato con un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui al 31 maggio 2014 sia pubblicata la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge n. 147/2013
  • DL 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modifiche dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68

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