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giovedì 26 giugno 2014

Le perdite fiscali dei soggetti Ires e il riporto in dichiarazione

Le perdite fiscali dei soggetti Ires e il riporto in dichiarazione

Nella redazione del modello Unico 2013 e nei calcoli per la determinazione del carico fiscale relativo al 2012 assume particolare rilevanza la corretta gestione del riporto a nuovo delle perdite

Immagine FiscoeTasse
L’art. 84, co. 1 e 2 del TUIR (così come modificato dal DL 98/2011) prevede che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possano essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
  • in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
  • entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Sul punto, al fine di chiarire alcuni aspetti dubbi, l’Agenzia è intervenuta rispettivamente con la CM 53/2011 e la CM 25/2012.

La Circolare 25/E/2012

Nell’ambito della circolare25/E/2012  viene, in particolare, stabilito che:
  • non vi è alcun ordine di priorità nell’utilizzo delle perdite pregresse qualora si disponga sia di perdite "ad utilizzo limitato" (80%) che di perdite "ad utilizzo illimitato" (prodotte nei primi tre periodi d'imposta);
  • a prescindere dalla scelta operata, il limite dell’80% si calcola sempre sul valore del reddito lordo;
  • le perdite pregresse delle società non operative possono essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile, purché risultino rispettate, congiuntamente, le seguenti due condizioni:
    • le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% dell’intero reddito imponibile del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 84, co.1, del Tuir;
    • le perdite pregresse effettivamente utilizzabili (nei limiti dell’ 80%) possono essere computate soltanto in diminuzione del reddito imponibile eccedente quello minimo presunto.

Indicazioni in Unico SC2013

Il suddetto meccanismo di riporto delle perdite si riflette anche sulla compilazione del modello Unico SC2013 (quadro RN e RS) nonché sulle società in fase di liquidazione.
In particolare, accanto all’indicazione delle perdite scomputabili nel quadro RN, nel quadro RS, le perdite non compensate, vengono ora distinte tra utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) ed utilizzabili “in misura piena” (rigo RS45).
Nell’ambito delle perdite utilizzabili in misura limitata, occorre ulteriormente distinguere tra:
  • perdite del periodo d’imposta in corso, risultante dal rigo RN5, col. 3 (rigo RS44, col. 3);
  • perdite pregresse (rigo RS44, col. 7).
Analogamente, con riferimento alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta, riportabili in misura piena, occorre distinguere tra le perdite fiscali pregresse (RS45, col. 7) e quelle del periodo d’imposta in corso (RS45, col. 3).

Liquidazione

Per quanto riguarda, infine, le modalità di scomputo delle perdite in caso di società in liquidazione, considerato che non sussistono orientamenti ufficiali dell’Agenzia, si ritiene opportuno tener separate le perdite prodotte nella fase ante liquidazione da quelle prodotte nel corso della procedura.
Sul punto, Assonime nella circolare 33/2011 sostiene che, nel bilancio finale di liquidazione, il limite dell’80% nel riporto delle perdite non dovrebbe essere osservato ovvero che la compensazione potrebbe avvenire in modo integrale; l’Associazione, infatti, precisa che : “appare.. del tutto logico ritenere che in sede di cessazione dell’attività d’impresa l’intero reddito debba trovare compensazione nelle perdite residue”.

Per saperne di più

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2013/Luglio+2013/Circolare+25+31072013+lottaevasione/circolare_+25e.pdf 

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