Gentile Cliente,
la presente per comunicarLe che martedì 16 dicembre 2014 ricorre la scadenza di versamento del saldo TASI 2014.
I
passi da effettuare in vista del 16 dicembre 2014, sono i seguenti:
1.
INDIVIDUARE L'ALIQUOTA APPLICABILE NELLE
DELIBERE.La situazione delle delibere a
oggi è questa:
·
in circa 2.200 Comuni, l'acconto TASI è stato
versato lo scorso 16 giugno 2014. I contribuenti che possiedono immobili in
tali comuni, dovranno effettuare il versamento del solo saldo TASI (a conguaglio)
entro il 16 dicembre 2014;
·
in circa 5.300 Comuni le delibere al Mef sono
state inviate entro il 10 settembre 2014; i contribuenti che possiedono
immobili in tali comuni, hanno effettuato il versamento dell’acconto entro il
16.10.2014 e dovranno effettuare quello del
saldo TASI (a conguaglio) entro il 16 dicembre 2014;
·
qualora il Comune sia uno dei 300 Comuni che
non hanno deliberato, i contribuenti dovranno effettuare il versamento dell’acconto e del saldo in un’unica
soluzioneentro il 16 dicembre 2014, applicando:
à all’ abitazione
principale e pertinenze -> l’aliquota standard dell'1 per mille;
à agli altri
fabbricatil'1 per mille, ma solo
se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille.
Nota
bene - La Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille).Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece
effettuare il calcolo del tributo considerando
il margine disponibile:
·
se
l'aliquota Imu è al 10,2 per mille,
la Tasi per gli altri fabbricati sarà allo 0,4 per mille;
·
se
l’aliquota Imu è al 9,00 per mille la Tasi per gli altri fabbricati sarà al
1,6 per mille.
|
2.
VERIFICARE CHE NON SIANO INTERVENUTE
VARIAZIONI NELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE O OGGETTIVE, OSSIA CHE NON SIANO VARIATI
I DATI SU CUI SI CALCOLA LA TASI, RISPETTO AGLI ACCONTI (es.: variazioni
catastali, acquisti o cessioni); ci forniremo di una visura catastale
aggiornata o verificheremo i dati direttamente dal sito dell’Agenzia del
Territorio.
ATTENZIONE -In
caso di acquisto, cessione o altra variazione, siete quindi pregati di
consegnare allo scrivente Studio i rogiti relativi.
|
VARIAZIONI
INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2014
Si ricorda, infine, che sulla quantificazione
dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:
Modificazioni relative all’immobile:
ü
nuovi accatastamenti;
ü
frazionamenti;
ü
demolizioni;
ü
ristrutturazioni;
ü
inagibilità;
ü
fusioni o comunque altre
variazioni che riguardino i fabbricati;
ü
variazioni di coltura che
riguardino i terreni agricoli;
ü variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune
dell’area edificabile nonché il relativo valore.
Modificazioni relative alla titolarità:
ü
cessioni o acquisizioni di
immobili;
ü
cessazioni o costituzioni di
diritti di usufrutto;
ü
uso o abitazione;
ü
separazione legale o
divorzio con assegnazione della casa coniugale (specificare se la casa coniugale assegnata si trova in uno dei comuni
di nascita degli ex coniugi o nel comune in cui è stato celebrato il matrimonio
oppure no);
ü
ottenimento in concessione o in
diritto di superficie di un terreno;
ü
sottoscrizione di un contratto
di leasing immobiliare
(specificare se ci sarà riscatto anticipato nel 2012).
Modificazioni relative all’occupazione dell’immobile:
ü
risoluzioni contrattuali
anticipate;
ü
ecc.
Note operative per gestire
la scadenza
Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la
documentazione contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel
corso dell’anno: impattano sul calcolo 2014 anche le variazioni intervenute nella
prima metà del mese di dicembre.
|
Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento,
saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre, quando
dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono
situati gli immobili interessati.
3. FARE I CONTI CON
LE NUOVE REGOLE, APPLICABILI DAL 01.10.2014, AGLI F24
Va tenuto conto chedal
01.10.2014 debbono essere applicate le nuove regole per il
versamento dei tributi con F24. Anche il versamento del saldo TASI del 16.12.2014
dovrà fare i conti con tali misure.A tal proposito si ricorda che:
-
se il comune invia un F24 pre-compilato,
anche con unimporto superiore a 1.000 euro, è possibile il versamento
col vecchio metodo cartaceo c/o banche e poste;
-
se il contribuente si affida a un consulente
per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è pari a zero,perché
compensato totalmente con un credito disponibile, dovrà effettuare il
versamento SOLO con modalità telematiche e SOLO attraverso i software
dell’Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo cartaceo, né
con l’home banking);
-
se il contribuente si affida a un consulente
per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è superiore a 1.000 euro e
non presenta compensazioni, o ha saldo diverso da zero, inferiore a 1.000 euro
con compensazioni di crediti disponibili,dovrà effettuare il versamento con
modalità telematiche ad es. con home banking o CBI o attraverso i software
dell’Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo cartaceo);
-
se il contribuente si affida a un consulente
per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è inferiore a 1.000 euro potrà
effettuare il versamento ancora col vecchio metodo cartaceo.
CALCOLO SALDO TASI 2014 (scadenza del
16.12.2014)
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La TASI è dovuta per anni solari, come l’IMU, in
proporzione alla quota di possesso e ai mesi per i quali si è protratto (N.B.
15 giorni di possesso fanno 1 mese).
|
SOGGETTI AL TRIBUTO:
Ø proprietario di immobili (fabbricati,
aree edificabili);
Ø usufruttuario (nudo proprietario è esonerato);
Ø chi ha il diritto d’uso dell’immobile;
Ø il titolare del
diritto di abitazione (es. coniuge
superstite);
Ø chi ha il diritto di enfiteusi;
Ø chi ha il diritto di superficie;
Ø il concessionario di aree demaniali;
Ø il locatario nel contratto di leasing
immobiliare (dalla data di stipula del contratto), anche se in costruendo (qualora il fabbricato sia "da costruire o in corso di costruzione" si applicano le
regole delle aree fabbricabili);
Ø l’ex coniuge assegnatario della casa
coniugale;
Ø l’occupante l’immobile (inquilino se
in locazione, comodatario se in comodato, affittuario, se in affitto
d’azienda).
ATTENZIONE - In
caso di pluralità di proprietari (o possessori) o di occupanti
(detentori), essi sono tenuti in solido al versamento dell’unica obbligazione tributaria (comma 671 L. 147/2013).
Proprietario e occupante hanno, invece, un’obbligazione tributaria
autonoma. Dunque, il proprietario non risponde solidalmente del tributo
(10% - 30%), eventualmente non versato dall’occupante.
|
NOTA BENE - Concessionari
di aree demaniali -Una doppia obbligazione tributaria
si ha anche in tutti i casi in cui il soggetto detentore è diverso dal
proprietario, come nel caso delle concessioni demaniali. In mancanza di una
norma analoga all'Imu, è necessario capire se la concessione:
- costituisce un diritto superficiario:
in tal caso l'unico soggetto passivo è il concessionario (titolare diritto
reale e occupante);
- o è di tipo obbligatorio: la Tasi
in tal caso viene ripartita tra proprietario (demanio) e concessionario
(occupante), sempre se la detenzione è superiore a sei mesi.
|
ESONERATI DAL TRIBUTO:
- il nudo
proprietario;
- la società
concedente nel contratto di leasing;
- l’ex coniuge non
assegnatario della casa coniugale.
IMMOBILI GRAVATI DA TASI
|
FABBRICATI
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ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE (esenti, invece, da IMU se diverse
da A/1,A/8 e A/9 dal 2014), SECONDE CASE, IMMOBILI PRODUTTIVI, ALLOGGI
DELLE COOP. A PROPRIETÀ INDIVISA, ALLOGGI SOCIALI, EX CASE CONIUGALI ED
ABITAZIONI DELLE FORZE ARMATE (vanno verificate le delibere comunali)
|
AREE EDIFICABILI
|
TUTTE
N.B.
AREE EDIFICABILI DETENUTE DA COLTIVATORI DIRETTI O IAP
Per la
finzione giuridica già prevista nell'Imu, un terreno edificabile posseduto da un coltivatore diretto o un
imprenditore agricolo professionale è comunque considerato terreno agricolo,
quindi esente da Tasi.
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FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
|
SOGGETTI A
TASI anche se ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, RIMANGONO
INVECE ESENTI DA IMU
|
TERRENI AGRICOLI
|
ESENTI DA TASI, SOGGETTI A
IMU (fatta eccezione per quelli in comuni montani o collinari – requisiti
nuovo D.M.)
|
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IMMOBILE OCCUPATO DA UN SOGGETTO DIVERSO
DAL TITOLARE DEL
DIRITTO REALE PER UN PERIODO SUPERIORE A 6 MESI (locato, concesso in
comodato, ecc.)
|
DELIBERA COMUNALE SPECIFICA LA % DI RIPARTIZIONE
|
IL TITOLARE E L’OCCUPANTE
(CONDUTTORE, COMODATARIO, ECC.) SONO TITOLARI DI DUE OBBLIGAZIONI
TRIBUTARIE AUTONOME
-
OCCUPANTE -> in base alla percentuale
stabilita dal comune;
-
TITOLARE -> per la parte residua.
NOTA BENE - L’imposta complessiva va determinata in base alle
condizioni del titolare del diritto reale e va poi
ripartita con l’occupante (FAQ del 04.06.2014).
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IL COMUNE NON SPECIFICA ALCUNA %
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IL TITOLARE E L’OCCUPANTE
(CONDUTTORE, COMODATARIO, ECC.) SONO TITOLARI DI DUE OBBLIGAZIONI
TRIBUTARIE AUTONOME
-
OCCUPANTE -> al 10%;
-
TITOLARE -> per il 90% del tributo.
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IMMOBILE OCCUPATO DA UN SOGGETTO DIVERSO
DAL TITOLARE DEL
DIRITTO REALE TEMPORANEAMENTE(locato, concesso in comodato, ecc.)
|
DELIBERA COMUNALE SPECIFICA O MENO LA % DI RIPARTIZIONE
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In caso di
detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno
solare (es.le case vacanza), la TASI
è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e quindi l’occupante non dovrà versare nulla.
(L. 147/2013,
co. 673).
|
|
VERSAMENTO
Ø F24 (con le regole
applicabili dal 01.10.2014);
Ø BOLLETTINO POSTALE(senza limiti
di importo).
REGOLE PER I VERSAMENTI CON F24 (DAL 01.10.2014)
F24 > 1.000 euro non pre-compilato dal comune
->home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 > 1.000 euro pre-compilato dal comune ->cartaceo o home
banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 < o = 1000 euro ->cartaceo o home
banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 con compensazioni di crediti parziali ->home banking o
telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 a zero -> solo telematico
ENTRATEL/FISCONLINE
IMPORTO MINIMO
La soglia minima per
l’esigibilità di ogni tributo locale è contemplata dall’art. 1, co. 168, della L. 296/2006
(c.d. Finanziaria 2007), che opera anche ai fini TASI. Secondo tale norma,
gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 25 della legge
289/2002 (c.d. Finanziaria 2003), stabiliscono perciascun tributo di propria competenza gli importi, fino a
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono
eseguiti.
In caso di mancata
delibera, si applica l’art. 25 della L. 289/2002,
che fissa l’importo a 12 euro.
Dunque, la disciplina prevista dall’art. 25 della L. 289/2002 si
applica esclusivamente qualora l’ente locale non provveda a stabilire un
importo minimo di versamento per ogni tributo (Imu, TARI, imposta sulla
pubblicità, ecc.) dovuto da ciascun soggetto passivo.
Il limite
di 12 euro rappresenta l’importo minimo dell’imposta complessivamente
dovuta.
Per
esempio, se l’imposta dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il
contribuente non deve eseguire alcun versamento.
Qualora, invece, l’imposta da versare in sede sia di acconto, sia a
saldo, fosse di 11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo di 22 euro.
Il D.L. n.
16/2012 aveva previsto che dal 1° luglio 2012, inoltre, non fosse possibile
inviare cartelle ai contribuenti che fossero debitori di una somma inferiore a 30 euro (articolo
3, comma 10). Va detto che l’art.1 co. 736 della L. 147/2013 stabilisce che dal
01.01.2014, le disposizioni dell’art. 3, co. 10 del D.L. 16/2012, non si
applichino ai tributi regionali e locali.
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IMMOBILE
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BASE IMPONIBILE
|
IMPOSTA DOVUTA
|
CODICE TRIBUTO
|
ANNOTAZIONI
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FABBRICATI
|
Fabbricati di lusso,classificati
nelle categorie catastali A/1 (abitazioni
signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici), anche adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze
|
(Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
3958
|
- verso ACCONTO
E SALDO con aliquota all’1 per mille
in un’unica soluzione il 16.12.2014
se la delibera comunale, non è visibile sul sito www.finanze.it
|
Immobile (A/2 –
A/7) adibito ad abitazione principale
|
Rendita*1,05*160)*
aliquota
|
SI
|
Pertinenze (C/2-C/6-C/7) dell’abitazione
principale
|
Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
Immobili(C/2-C/6-C/7)
non pertinenza dell’abitazione
principale o in numero superiore a 1 per tipologia
|
(Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
3961
|
|
Immobili assimilati all’abitazione
principale
|
Alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP (ATER e ALER)
|
Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
3958
|
- verso con aliquota all’1 per mille in un’unica soluzione il 16.12.2014 se
la delibera comunale non è visibile sul sito www.finanze.it entro il
18.09.2014
|
Unità
immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci
assegnatari, e relative pertinenze.
|
NOTA BENE -
La cooperativa è l’unico soggetto
tenuto al versamento e i soci non hanno alcuna obbligazione tributaria (FAQ del MEF del 04.06.2014). Tuttavia, anche se secondo
il Ministero l'imposta grava solo sulla cooperativa, molti comuni hanno previsto regole diverse. Verificare dunque
quanto previsto a livello comunale, atteso che l’unico ente accertatore
rimane il Comune.
|
Alloggi sociali (D.M. 22.04.2008) – alloggi
realizzati da operatori pubblici e privati finanziati con contributi
destinati alle fasce di popolazione svantaggiate adibite ad abitazioni
principali
|
Immobile di
proprietà di un contribuente che fa parte delle FORZE ARMATE (polizia, vigili del fuoco,personale prefettura) non
censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
|
Unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili,che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente
|
L'ex casa coniugale assegnata al
coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
|
Rendita*1,05*160)*aliquota -
“3958”
IMMOBILE EX CONIUGIO
|
DI PROPRIETÀ DI ENTRAMBI AL 50%
|
L'IMPOSTA VA CALCOLATA DA
ENTRAMBI I SOGGETTI CON L'ALIQUOTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RIPARTITA POI TRA I DUE IN BASE ALLE
QUOTE DI PROPRIETÀ. CON LE STESSE PERCENTUALI VA POI SPALMATA
L'EVENTUALE DETRAZIONE SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DEL COMUNE.
|
DI PROPRIETÀDEL SEPARATO/DIVORZIATO NON ASSEGNATARIO
|
IL CONIUGE NON ASSEGNATARIO, UNICO
PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, È TENUTO A VERSARE L'IMPOSTA NELLA MISURA PREVISTA (TRA IL 70% E IL 90%) DAL COMUNE
E NELLA STESSA PERCENTUALE GLI COMPETE LA DETRAZIONE. LA RESTANTE PARTE È A
CARICO DELL'ASSEGNATARIO-DETENTORE, A CUI COMPETE LA DETRAZIONE SEMPRE
NELLA STESSA MISURA.
|
|
Unità
immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal
soggetto passivo dell'imposta a parenti
in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli)che la utilizzano come abitazione principale
|
Rendita*1,05*160)
*
aliquota
|
SI
|
3958 O 3961
HP.1 -> ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL
COMUNE, limitatamente:
- alla
quota di rendita non eccedente i 500
euro;
- ai
casi in cui l’ISEE familiare non supera i 15.000 euro annui.
- CRITERIO
RENDITA -> (rendita es. = 700 euro) -> fino a 500
euro si applica l’aliquota dell’ab. principale e la detrazione fissa; per l’eccedenza (200 euro eccedenti) si applica l’aliquota degli altri
immobili, senza detrazioni e quindi scatta anche la compartecipazione dell’occupante al tributo, assieme al possessore
(10% - 30% o 10% in mancanza di delibera).
- CRITERIO
ISEE -> si applica l’aliquota dell’abitazione
principale e le detrazioni sull’intera rendita (nell’es. su tutti i 700
euro).
- l’immobile è
come un’ “ab. principale” ->
aliquota TASI dell’ ab. principale
- SI
detrazioni
- NO
suddivisione del carico tributario tra possessore e occupante (10%-30% o 10%
in mancanza di delibera) ->
l’obbligo di versamento ricade sul possessore e non sull’occupante!!!
HP.
2 -> ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALENON PREVISTA DAL
COMUNE:
- l’immobile
è come un “altro immobile” ->
aliquota TASI per immobili diversi dall’abitazione principale
- NO
detrazioni
- suddivisione del carico tributario tra
possessore e occupante (10%-30% o 10% in mancanza di
delibera).
|
Altri fabbricati
|
Fabbricati di
categoria B e C/3 C/4 e C/5
|
(Rendita*1,05*140)*aliquota
|
SI
|
3961
|
La
Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto
la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del
tributo considerando il margine disponibile.
|
Fabbricati
della categoria C/1
|
(Rendita*1,05*55)*
aliquota
|
SI
|
3961
|
Eventuale suddivisione del carico
tributario tra possessore e occupantese concesso in
locazione, (10%-30% o 10% in mancanza di delibera).
La
Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto
la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del
tributo considerando il margine disponibile.
|
UFFICI: classe A/10 e fabbricati classificati
in D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazioni)
|
Rendita*1,05*80)*
aliquota
|
SI
|
3961
|
Eventuale suddivisione del carico
tributario tra possessore e occupantese concesso in
locazione, (10%-30% o 10% in mancanza di delibera).
La
Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto
la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del
tributo considerando il margine disponibile.
|
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI all’attività
agricola (stalle, depositi attrezzi, ecc.)
|
RENDITA
ISCRITTA IN CATASTO, *1,05 * COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI:
- 160 per l’autorimessa pertinenziale
C/6;
- 65 per il
fabbricato strumentale all’attività agricola D/10.
|
SI
|
3959
|
- va verifica
della sussistenza dei requisiti di cui al co. 3-bis dell'art. 9 del D.L.
30.12.93 n. 557 conv. L. 26.2.94 n. 133, a prescindere dal classamento.
Per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può eccedere l’1 per
mille e per il Comune non è possibile in
alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazioni, in quanto il comma 678
dell'articolo 1 della Legge 147/2013, stabilisce che l'aliquota non può
comunque superare tale aliquota; i fabbricati
rurali abitativi rientrano, invece, tra quelli per i quali i Comuni
possono deliberare la riduzione dell'aliquota o l'esenzione.
Se
il fabbricato è strumentale:
la Tasi è dovuta con:
-
l'aliquota fissata dalla delibera dei
Comuni se questa è inferiore all'1 per mille, ovvero non è dovuta se il
Comune ha deliberato di non adottarla.
- è
dovuta la Tasi con aliquota pari all'1 per mille in tutti gli altri casi.
I terreni agricoli sono esenti dall'imposta.
|
FABBRICATI RURALI ABITATIVI
Fabbricati ruraliad uso abitativo adibiti
ad abitazione principale dall’imprenditore agricolo
Fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzata dai dipendenti
dell’imprenditore
Fabbricati rurali ad uso
abitativo utilizzati dai
coadiuvanti familiari
Fabbricati ruraliad uso
abitativo utilizzati dai familiari
NON coadiuvanti (1° GRADO IN LINEA RETTA)
|
(Rendita*1,05*160)*aliquota
|
SI
|
3958
|
Per i fabbricati rurali
ad uso abitativo, i Comuni possono prevedere la riduzione o l'esonero dal pagamento
dell'imposta.
Le abitazioni rurali
utilizzate dai lavoratori dipendenti impiegati in azienda agricola per un
numero di giornate annue superiore a 100 sono considerati fabbricati strumentali e seguono le
regole degli stessi (aliquota massima 1 per mille).
Se il fondo rustico è concesso in
affitto, la Tasi è dovuta dall'affittuario nella percentuale stabilità
dal Comune (dal 10 al 30 %).
Se il fabbricato è abitativo:
-
non è dovuta la Tasi o è dovuta in
misura ridotta qualora la delibera del Comune abbia previsto l'esclusione o
la riduzione dell'imposta;
- è
dovuta la Tasi con l'aliquota stabilita dal Comune, qualora questi abbiano
provveduto ad inviare la delibera entro le scadenze previste;
- è
dovuta la Tasi con aliquota 1 per
mille (entro il 16 dicembre in ‘unica soluzione) nel caso in cui il
Comune non abbia provveduto all'invio delle delibere.
|
BENI
MERCE per le imprese costruttrici o di ristrutturazione – (art.2, DL
102/2013)
|
(Rendita*1,05*coeff.
proprio) *
aliquota
|
SI
|
3961
|
Eventuale suddivisione del
carico tributario tra possessore e occupante,se
concesso in locazione (10%-30% o 10% in mancanza di
delibera).
La Tasi non andrà pagata
se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6
per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il
margine disponibile.
|
Immobili
vincolati dalla Sovrintendenza ai beni
culturali e adibiti ad abitazione principale
(immobili di interesse storico o artistico
– con vincolo diretto sul rogito ex art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42)
|
ridotta del 50%
|
SI
|
3961 o 3958
|
Se ab.
principale, verso con aliquota all’1
per mille in un’unica soluzione il
16.12.2014 se la delibera comunale non è visibile sul sito www.finanze.it entro il 18.09.2014.
Se altro fabbricato, la Tasi non andrà
pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del
10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo
considerando il margine disponibile.
|
Immobili INAGIBILI O INABITABILI
N.B.
Necessaria una dichiarazione del tecnico comunale o autocertificazione del
contribuente
|
ridotta del 50%
|
SI
|
3961
|
La
Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto
la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del
tributo considerando il margine disponibile.
|
AREE EDIFICABILI
|
Aree
edificabili possedute da soggetti diversi da CD o IAP
|
Valore di
mercato al 01.01.14 * aliquota
|
SI
|
3960
|
La
Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto
la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del
tributo considerando il margine disponibile.
|
Aree
edificabili possedute da IAP o CD
|
--
|
NO
|
--
|
Considerati
come terreni agricoli per presunzione
|