Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 22 dicembre 2014

Avviso_bonario._Pagamento_e_riscossione

La regolarizzazione delle comunicazioni relative aicontrolli automatici
deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misuradel 30%. In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso
la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e
fruire della sanzione ridotta inizia a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla trasmissione dell’avviso; 
 
 

sabato 20 dicembre 2014

Il Ddl di Stabilità cambia le regole per il regime dei minimi.



 Dalle condizioni d'accesso all'imposta al 15% le principali novità a partire dal prossimo anno 2015.

Il nuovo regime forfetario è riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata. Restano escluse, pertanto, dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti. Per essere ammessi al nuovo regime forfetario occorre soddisfare alcuni requisiti individuati puntualmente dalla norma; tali condizioni di accesso - di seguito indicate - sono in sostanza finalizzate a individuare soggetti privi di struttura significativa a cui è riservato il nuovo istituto e per i quali, peraltro, il nuovo regime opera come “naturale”, nel senso che i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare alcuna opzione per l'ingresso nello stesso iva.
L’ACCESSO AL REGIME
La norma riconosce l'ingresso nel regime forfetario a quanti abbiano sostenuto, nel corso del precedente periodo d'imposta:
a) spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5mila euro lordi;
b) spese per stock di beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
Il contribuente dovrà tenere conto anche dei compensi corrisposti per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'imprenditore stesso, dal coniuge o dai figli minorenni di età o inabili al lavoro. Il computo non comprende, invece, i compensi corrisposti in via occasionale per attività commerciali o professionali non esercitate abitualmente. Per i beni di proprietà va considerato il costo storico di acquisto; i beni strumentali usati in modo promiscuo si calcolano al 50 per cento.
SOGGETTI ESCLUSI
 La norma individua chiaramente quali sono i soggetti a cui è precluso l'accesso al regime a forfait:
a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva;
b) soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
c) soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia e Islanda;
d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
e) soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.

GLI OBBLIGHI
Il regime forfetario porta con sé una serie di semplificazioni in materia di imposta dirette, Iva e Irap. Ai fini Iva, la norma regolamenta l'applicazione dell'imposta rispetto alle diverse fattispecie di operazioni attive e passive che i soggetti interessati possono porre in essere. In pratica, i contribuenti che decidono di applicare il regime forfetario saranno considerati alla stregua dei consumatori finali restando incisi dal tributo eventualmente loro addebitato. I soggetti in regime forfetario devono, invece, assolvere l'Iva su questi tipi di operazioni:
a) prestazioni di servizi ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972, ricevute da soggetti non residenti;
b) acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10mila euro;
c) operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (esempio reverse charge)
Tutte le cause di esclusione vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo.
SEMPLIFICAZIONI
Il contribuente che ha le condizioni previste per il regime forfetario opererà come tale e, quindi, si comporterà come naturale destinatario della norma, senza dover effettuare specifiche comunicazioni all'agenzia delle Entrate, salvo che per l'inizio attività, ed a tal fine deve barrare l'apposita casella nel quadro B del modello AA9/9. In caso contrario si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs 471/1997, ossia da 516 euro a 2.065 euro. I contribuenti forfettari sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette. Sono, quindi, esentati dagli adempimenti dichiarativi ai fini Irap e sono esclusi dagli accertamenti con gli studi di settore, ma restano invece controllabili con il redditometro. L'obbligo informativo va assolto con la compilazione del modello Unico.
IL CALCOLO DEL REDDITO
Il reddito imponibile si determina in via forfetaria applicando ai ricavi e compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta, un coefficiente di redditività differenziato per tipo di attività. Diversamente dal regime dei minimi, si tratta di un regime forfetario in cui non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nello stesso periodo relative all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale: le spese sono forfetizzate nella percentuale di redditività. L'autoconsumo non rileva a fini Iva, in quanto i contribuenti forfetari non addebitano l'Iva a titolo di rivalsa, mentre i ricavi relativi a beni destinati al consumo personale o familiare dell'esercente attività d'impresa concorreranno come componenti positive del reddito imponibile, anche se per tale destinazione non risultano ricavi.
LA PREVIDENZA
In base al disegno di legge stabilità il nuovo regime forfetario varrà anche per i contributi che saranno calcolati sul reddito forfetariamente determinato in base ai medesimi criteri individuati ai fini fiscali. Questo beneficio riguarderà però solo chi svolge attività d'impresa e non a chi esercita arti e professioni. La conseguenza più importante è la non applicazione, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti presso l'Inps, del cosiddetto minimale di reddito, cioè di quel reddito minimo sul quale in presenza di regime ordinario i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito effettivo d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia (per il 2014 il reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei commercianti).
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Una volta determinato il reddito, con i criteri già analizzati negli interventi precedenti, il medesimo reddito viene assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.
L'applicazione di un'imposta sostitutiva determina diverse conseguenze, che non necessariamente si rivelano favorevoli per il contribuente. La manovra 2015 stabilisce che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'Irpef: trovano applicazione, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa: saldo entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4 per cento.
IL PASSAGGIO
Il passaggio dai regimi non forfetari di tassazione ai fini delle imposte sui redditi (semplificato o ordinario) al nuovo regime agevolato, o viceversa, può determinare effetti di duplicazione o salti di imposta che il legislatore ha inteso evitare prevedendo una disciplina ad hoc. In particolare la manovra stabilisce che, in caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario, ad un periodo di imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi e i compensi, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi soggetti al regime forfetario, non assumano rilevanza nei periodi d'imposta successivi (ancorchè di competenza di tali esercizi). Inoltre, il passaggio dal regime ordinario di detraibilità, ad un regime forfetario, comporta l'obbligo di restituire l'Iva precedentemente detratta, secondo quanto disciplinato dal Dpr 633/1972. Se viene meno uno dei requisiti che permettono di godere del regime forfetario o se si verifica una delle cause di esclusione, il regime cessa di avere effetto dall'anno successivo.
L’USCITA DAL REGIME
La fuoriuscita dal regime può anche avvenire a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell'Iva. In termini procedurali questo comporta che, alla fine di ogni anno, è necessario effettuare una verifica delle situazioni sopra evidenziate per appurare la sussistenza delle condizioni che consentono di permanere nel regime fiscale dei forfetari.



In evidenza:
•Trasparenza fiscale: l’esercizio dell’opzione
•Unico entro il 29 e 31 dicembre
•TFR di novembre: fissato il coefficiente di
rivalutazione
•Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n.
159941 del 15.12.2014- VIES: iscrizione immediata
•Comunicato dell’Agenzia delle Entrate - 730
precompilato. Innovazione del modello
•I vantaggi del nuovo regime forfettario
•IMU/TASI: i rimedi dopo il 16 dicembre 2014
•D.L. 185/2014, pubblicato in G.U. n. 291 del
16.12.2014 - IMU terreni montani: proroga ufficiale
del versamento al 26.01.2015
•Collaborazione volontaria: convenienza e oneri
stimati
•Comunicazione black list: vecchie regole per il
2014 
 

martedì 16 dicembre 2014

Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario 2015

La Legge di Stabilità (in corso di approvazione inParlamento) introduce un
nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.
Il nuovo regime, denominato “
Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario,
prevede in breve:
•la determinazione particolarmente semplificata del
reddito;
•l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sos
titutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e
dell’IRAP;
•adempimenti semplificati, confermando sostanzialmen
te le disposizioni vigenti nell’attuale
regime dei minimi. 

Servizi generici B2B

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_News_n._373_del_16.12.2014_Servizi_B2B._Circostanze_rilevanti.pdf

mercoledì 10 dicembre 2014

Saldo TASI 2014 – da versare il 16.12.2014




Gentile Cliente,
la presente per comunicarLe che martedì 16 dicembre 2014 ricorre la scadenza di versamento del saldo TASI 2014.


Le verifiche necessarie

I passi da effettuare in vista del 16 dicembre 2014, sono i seguenti:

1.     INDIVIDUARE L'ALIQUOTA APPLICABILE NELLE DELIBERE.La situazione delle delibere a oggi è questa:
·        in circa 2.200 Comuni, l'acconto TASI è stato versato lo scorso 16 giugno 2014. I contribuenti che possiedono immobili in tali comuni, dovranno effettuare il versamento del solo saldo TASI (a conguaglio) entro il 16 dicembre 2014;
·        in circa 5.300 Comuni le delibere al Mef sono state inviate entro il 10 settembre 2014; i contribuenti che possiedono immobili in tali comuni, hanno effettuato il versamento dell’acconto entro il 16.10.2014 e dovranno effettuare quello del saldo TASI (a conguaglio) entro il 16 dicembre 2014;
·        qualora il Comune sia uno dei 300 Comuni che non hanno deliberato, i contribuenti dovranno effettuare il versamento dell’acconto e del saldo in un’unica soluzioneentro il 16 dicembre 2014, applicando:
à     all’ abitazione principale e pertinenze -> l’aliquota standard dell'1 per mille;
à     agli altri fabbricatil'1 per mille, ma solo se l'aliquota Imu non supera il 9,6 per mille.

Nota bene - La Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille).Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile:
·         se l'aliquota Imu è al 10,2 per mille, la Tasi per gli altri fabbricati sarà allo 0,4 per mille;
·         se l’aliquota Imu è al 9,00 per mille la Tasi per gli altri fabbricati sarà al 1,6 per mille.


2.     VERIFICARE CHE NON SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI NELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE O OGGETTIVE, OSSIA CHE NON SIANO VARIATI I DATI SU CUI SI CALCOLA LA TASI, RISPETTO AGLI ACCONTI (es.: variazioni catastali, acquisti o cessioni); ci forniremo di una visura catastale aggiornata o verificheremo i dati direttamente dal sito dell’Agenzia del Territorio.

ATTENZIONE -In caso di acquisto, cessione o altra variazione, siete quindi pregati di consegnare allo scrivente Studio i rogiti relativi.


VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2014

Si ricorda, infine, che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

Modificazioni relative all’immobile:
ü    nuovi accatastamenti;
ü    frazionamenti;
ü    demolizioni;
ü    ristrutturazioni;
ü    inagibilità;
ü    fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati;
ü    variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli;
ü    variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile nonché il relativo valore.

Modificazioni relative alla titolarità:
ü    cessioni o acquisizioni di immobili;
ü    cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto;
ü    uso o abitazione;
ü    separazione legale o divorzio con assegnazione della casa coniugale (specificare se la casa coniugale assegnata si trova in uno dei comuni di nascita degli ex coniugi o nel comune in cui è stato celebrato il matrimonio oppure no);
ü    ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno;
ü    sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare (specificare se ci sarà riscatto anticipato nel 2012).

Modificazioni relative all’occupazione dell’immobile:
ü    risoluzioni contrattuali anticipate;
ü    ecc.
Note operative per gestire la scadenza

Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la documentazione contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel corso dell’anno: impattano sul calcolo 2014 anche le variazioni intervenute nella prima metà del mese di dicembre.

Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre, quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono situati gli immobili interessati.

3.     FARE I CONTI CON LE NUOVE REGOLE, APPLICABILI DAL 01.10.2014, AGLI F24
Va tenuto conto chedal 01.10.2014 debbono essere applicate le nuove regole per il versamento dei tributi con F24. Anche il versamento del saldo TASI del 16.12.2014 dovrà fare i conti con tali misure.A tal proposito si ricorda che:
-        se il comune invia un F24 pre-compilato, anche con unimporto superiore a 1.000 euro, è possibile il versamento col vecchio metodo cartaceo c/o banche e poste;
-        se il contribuente si affida a un consulente per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è pari a zero,perché compensato totalmente con un credito disponibile, dovrà effettuare il versamento SOLO con modalità telematiche e SOLO attraverso i software dell’Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo cartaceo, né con l’home banking);
-        se il contribuente si affida a un consulente per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è superiore a 1.000 euro e non presenta compensazioni, o ha saldo diverso da zero, inferiore a 1.000 euro con compensazioni di crediti disponibili,dovrà effettuare il versamento con modalità telematiche ad es. con home banking o CBI o attraverso i software dell’Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo cartaceo);
-        se il contribuente si affida a un consulente per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è inferiore a 1.000 euro potrà effettuare il versamento ancora col vecchio metodo cartaceo.

CALCOLO SALDO TASI 2014 (scadenza del 16.12.2014)
La TASI è dovuta per anni solari, come l’IMU, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi per i quali si è protratto (N.B. 15 giorni di possesso fanno 1 mese).
SOGGETTI AL TRIBUTO:
Ø       proprietario di immobili (fabbricati, aree edificabili);
Ø       usufruttuario (nudo proprietario è esonerato);
Ø       chi ha il diritto d’uso dell’immobile;
Ø       il titolare del diritto di abitazione (es. coniuge superstite);
Ø       chi ha il diritto di enfiteusi;
Ø       chi ha il diritto di superficie;
Ø       il concessionario di aree demaniali;
Ø       il locatario nel contratto di leasing immobiliare (dalla data di stipula del contratto), anche se in costruendo (qualora il fabbricato sia "da costruire o in corso di costruzione" si applicano le regole delle aree fabbricabili);
Ø       l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
Ø       l’occupante l’immobile (inquilino se in locazione, comodatario se in comodato, affittuario, se in affitto d’azienda).

ATTENZIONE - In caso di pluralità di proprietari (o possessori) o di occupanti (detentori), essi sono tenuti in solido al versamento dell’unica obbligazione tributaria (comma 671 L. 147/2013).
Proprietario e occupante hanno, invece, un’obbligazione tributaria autonoma. Dunque, il proprietario non risponde solidalmente del tributo (10% - 30%), eventualmente non versato dall’occupante.

NOTA BENE - Concessionari di aree demaniali -Una doppia obbligazione tributaria si ha anche in tutti i casi in cui il soggetto detentore è diverso dal proprietario, come nel caso delle concessioni demaniali. In mancanza di una norma analoga all'Imu, è necessario capire se la concessione:
- costituisce un diritto superficiario: in tal caso l'unico soggetto passivo è il concessionario (titolare diritto reale e occupante);
- o è di tipo obbligatorio: la Tasi in tal caso viene ripartita tra proprietario (demanio) e concessionario (occupante), sempre se la detenzione è superiore a sei mesi.

ESONERATI DAL TRIBUTO:
- il nudo proprietario;
- la società concedente nel contratto di leasing;
- l’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale.

IMMOBILI GRAVATI DA TASI
FABBRICATI
ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE (esenti, invece, da IMU se diverse da A/1,A/8 e A/9 dal 2014), SECONDE CASE, IMMOBILI PRODUTTIVI, ALLOGGI DELLE COOP. A PROPRIETÀ INDIVISA, ALLOGGI SOCIALI, EX CASE CONIUGALI ED ABITAZIONI DELLE FORZE ARMATE (vanno verificate le delibere comunali)
AREE EDIFICABILI

TUTTE
N.B. AREE EDIFICABILI DETENUTE DA COLTIVATORI DIRETTI O IAP
Per la finzione giuridica già prevista nell'Imu, un terreno edificabile posseduto da un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale è comunque considerato terreno agricolo, quindi esente da Tasi.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
SOGGETTI A TASI anche se ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, RIMANGONO INVECE ESENTI DA IMU
TERRENI AGRICOLI
ESENTI DA TASI, SOGGETTI A IMU (fatta eccezione per quelli in comuni montani o collinari – requisiti nuovo D.M.)

IMMOBILE OCCUPATO DA UN SOGGETTO DIVERSO                        
 DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE PER UN PERIODO SUPERIORE A 6 MESI (locato, concesso in comodato, ecc.)
DELIBERA COMUNALE SPECIFICA LA % DI RIPARTIZIONE
IL TITOLARE E L’OCCUPANTE (CONDUTTORE, COMODATARIO, ECC.) SONO TITOLARI DI DUE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE AUTONOME
-        OCCUPANTE -> in base alla percentuale stabilita dal comune;
-        TITOLARE -> per la parte residua.
NOTA BENE - L’imposta complessiva va determinata in base alle condizioni del titolare del diritto reale e va poi ripartita con l’occupante (FAQ del 04.06.2014).


IL COMUNE NON SPECIFICA ALCUNA %
IL TITOLARE E L’OCCUPANTE (CONDUTTORE, COMODATARIO, ECC.) SONO TITOLARI DI DUE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE AUTONOME
-        OCCUPANTE -> al 10%;
-        TITOLARE -> per il 90% del tributo.

IMMOBILE OCCUPATO DA UN SOGGETTO DIVERSO                       
  DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE TEMPORANEAMENTE(locato, concesso in comodato, ecc.)
DELIBERA COMUNALE SPECIFICA O MENO LA % DI RIPARTIZIONE
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare (es.le case vacanza), la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e quindi l’occupante non dovrà versare nulla.
(L. 147/2013, co. 673).


VERSAMENTO

Ø       F24 (con le regole applicabili dal 01.10.2014);
Ø       BOLLETTINO POSTALE(senza limiti di importo).

REGOLE PER I VERSAMENTI CON F24 (DAL 01.10.2014)

F24 > 1.000 euro non pre-compilato dal comune ->home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 > 1.000 euro pre-compilato dal comune ->cartaceo o home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 < o = 1000 euro ->cartaceo o home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 con compensazioni di crediti parziali ->home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE
F24 a zero -> solo telematico ENTRATEL/FISCONLINE

IMPORTO MINIMO

La soglia minima per l’esigibilità di ogni tributo locale è contemplata dall’art. 1, co. 168, della L. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), che opera anche ai fini TASI. Secondo tale norma, gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 25 della legge 289/2002 (c.d. Finanziaria 2003), stabiliscono perciascun tributo di propria competenza gli importi, fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti.
In caso di mancata delibera, si applica l’art. 25 della L. 289/2002, che fissa l’importo a 12 euro.
Dunque, la disciplina prevista dall’art. 25 della L. 289/2002 si applica esclusivamente qualora l’ente locale non provveda a stabilire un importo minimo di versamento per ogni tributo (Imu, TARI, imposta sulla pubblicità, ecc.) dovuto da ciascun soggetto passivo.
Il limite di 12 euro rappresenta l’importo minimo dell’imposta complessivamente dovuta.
Per esempio, se l’imposta dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il contribuente non deve eseguire alcun versamento.
Qualora, invece, l’imposta da versare in sede sia di acconto, sia a saldo, fosse di 11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo di 22 euro.
Il D.L. n. 16/2012 aveva previsto che dal 1° luglio 2012, inoltre, non fosse possibile inviare cartelle ai contribuenti che fossero debitori di una somma inferiore a 30 euro (articolo 3, comma 10). Va detto che l’art.1 co. 736 della L. 147/2013 stabilisce che dal 01.01.2014, le disposizioni dell’art. 3, co. 10 del D.L. 16/2012, non si applichino ai tributi regionali e locali.

IMMOBILE
BASE IMPONIBILE
IMPOSTA DOVUTA
CODICE TRIBUTO
ANNOTAZIONI
FABBRICATI
Fabbricati di lusso,classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), anche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
(Rendita*1,05*160)*aliquota
SI
3958
- verso ACCONTO E SALDO con aliquota all’1 per mille in un’unica soluzione il 16.12.2014 se la delibera comunale, non è visibile sul sito www.finanze.it
Immobile (A/2 – A/7) adibito ad abitazione principale
Rendita*1,05*160)*
aliquota
SI
Pertinenze (C/2-C/6-C/7) dell’abitazione principale
Rendita*1,05*160)*aliquota
SI
Immobili(C/2-C/6-C/7) non pertinenza dell’abitazione principale o in numero superiore a 1 per tipologia
(Rendita*1,05*160)*aliquota
SI
3961

Immobili assimilati all’abitazione principale
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (ATER e ALER)
Rendita*1,05*160)*aliquota
SI
3958
- verso con aliquota all’1 per mille in un’unica soluzione il 16.12.2014 se la delibera comunale non è visibile sul sito www.finanze.it entro il 18.09.2014
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e relative pertinenze.
NOTA BENE - La cooperativa è l’unico soggetto tenuto al versamento e i soci non hanno alcuna obbligazione tributaria (FAQ del MEF del 04.06.2014). Tuttavia, anche se secondo il Ministero l'imposta grava solo sulla cooperativa, molti comuni hanno previsto regole diverse. Verificare dunque quanto previsto a livello comunale, atteso che l’unico ente accertatore rimane il Comune.
Alloggi sociali (D.M. 22.04.2008) – alloggi realizzati da operatori pubblici e privati finanziati con contributi destinati alle fasce di popolazione svantaggiate adibite ad abitazioni principali
Immobile di proprietà di un contribuente che fa parte delle FORZE ARMATE (polizia, vigili del fuoco,personale prefettura) non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili,che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
L'ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rendita*1,05*160)*aliquota  - 3958

IMMOBILE EX CONIUGIO
DI PROPRIETÀ DI ENTRAMBI AL 50%
L'IMPOSTA VA CALCOLATA DA ENTRAMBI I SOGGETTI CON L'ALIQUOTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RIPARTITA POI TRA I DUE IN BASE ALLE QUOTE DI PROPRIETÀ. CON LE STESSE PERCENTUALI VA POI SPALMATA L'EVENTUALE DETRAZIONE SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DEL COMUNE.
DI PROPRIETÀDEL SEPARATO/DIVORZIATO NON ASSEGNATARIO
IL CONIUGE NON ASSEGNATARIO, UNICO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, È TENUTO A VERSARE L'IMPOSTA NELLA MISURA PREVISTA (TRA IL 70% E IL 90%) DAL COMUNE E NELLA STESSA PERCENTUALE GLI COMPETE LA DETRAZIONE. LA RESTANTE PARTE È A CARICO DELL'ASSEGNATARIO-DETENTORE, A CUI COMPETE LA DETRAZIONE SEMPRE NELLA STESSA MISURA.
Unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli)che la utilizzano come abitazione principale
Rendita*1,05*160) *
aliquota
SI
3958 O 3961

HP.1 -> ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE, limitatamente:
-      alla quota di rendita non eccedente i 500 euro;
-      ai casi in cui l’ISEE familiare non supera i 15.000 euro annui.

- CRITERIO RENDITA -> (rendita es. = 700 euro) -> fino a 500 euro si applica l’aliquota dell’ab. principale e la detrazione fissa; per l’eccedenza (200 euro eccedenti) si applica l’aliquota degli altri immobili, senza detrazioni e quindi scatta anche la compartecipazione dell’occupante al tributo, assieme al possessore (10% - 30% o 10% in mancanza di delibera).

- CRITERIO ISEE -> si applica l’aliquota dell’abitazione principale e le detrazioni sull’intera rendita (nell’es. su tutti i 700 euro).
- l’immobile è come un’ “ab. principale” -> aliquota TASI dell’ ab. principale
- SI detrazioni
- NO suddivisione del carico tributario tra possessore e occupante (10%-30% o 10% in mancanza di delibera) -> l’obbligo di versamento ricade sul possessore e non sull’occupante!!!

HP. 2 -> ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALENON PREVISTA DAL COMUNE:

- l’immobile è come un “altro immobile” -> aliquota TASI per immobili diversi dall’abitazione principale
- NO detrazioni
- suddivisione del carico tributario tra possessore e occupante (10%-30% o 10% in mancanza di delibera).
Altri fabbricati
Fabbricati di categoria B e C/3 C/4 e C/5
(Rendita*1,05*140)*aliquota
SI
3961
La Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile.
Fabbricati della categoria C/1
(Rendita*1,05*55)*
aliquota
SI
3961
Eventuale suddivisione del carico tributario tra possessore e occupantese concesso in locazione, (10%-30% o 10% in mancanza di delibera).

La Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile.
UFFICI: classe A/10 e fabbricati classificati in D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazioni)
Rendita*1,05*80)*
aliquota
SI
3961
Eventuale suddivisione del carico tributario tra possessore e occupantese concesso in locazione, (10%-30% o 10% in mancanza di delibera).

La Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI all’attività agricola (stalle, depositi attrezzi, ecc.)
RENDITA ISCRITTA IN CATASTO, *1,05 * COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI:

- 160 per l’autorimessa pertinenziale C/6;
- 65 per il fabbricato strumentale all’attività agricola D/10.
SI
3959
- va verifica della sussistenza dei requisiti di cui al co. 3-bis dell'art. 9 del D.L. 30.12.93 n. 557 conv. L. 26.2.94 n. 133, a prescindere dal classamento.
Per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può eccedere l’1 per mille e per il Comune non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazioni, in quanto il comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, stabilisce che l'aliquota non può comunque superare tale aliquota; i fabbricati rurali abitativi rientrano, invece, tra quelli per i quali i Comuni possono deliberare la riduzione dell'aliquota o l'esenzione.

Se il fabbricato è strumentale:
la Tasi è dovuta con:
-      l'aliquota fissata dalla delibera dei Comuni se questa è inferiore all'1 per mille, ovvero non è dovuta se il Comune ha deliberato di non adottarla.
- è dovuta la Tasi con aliquota pari all'1 per mille in tutti gli altri casi.
I terreni agricoli sono esenti dall'imposta.
FABBRICATI RURALI ABITATIVI

Fabbricati ruraliad uso abitativo adibiti ad abitazione principale dall’imprenditore agricolo

Fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzata dai dipendenti dell’imprenditore

Fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati dai coadiuvanti familiari

Fabbricati ruraliad uso abitativo utilizzati dai familiari NON coadiuvanti (1° GRADO IN LINEA RETTA)
(Rendita*1,05*160)*aliquota
SI
3958
Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, i Comuni possono prevedere la riduzione o l'esonero dal pagamento dell'imposta.
Le abitazioni rurali utilizzate dai lavoratori dipendenti impiegati in azienda agricola per un numero di giornate annue superiore a 100 sono considerati fabbricati strumentali e seguono le regole degli stessi (aliquota massima 1 per mille).
Se il fondo rustico è concesso in affitto, la Tasi è dovuta dall'affittuario nella percentuale stabilità dal Comune (dal 10 al 30 %).
Se il fabbricato è abitativo:
-      non è dovuta la Tasi o è dovuta in misura ridotta qualora la delibera del Comune abbia previsto l'esclusione o la riduzione dell'imposta;
- è dovuta la Tasi con l'aliquota stabilita dal Comune, qualora questi abbiano provveduto ad inviare la delibera entro le scadenze previste;
- è dovuta la Tasi con aliquota 1 per mille (entro il 16 dicembre in ‘unica soluzione) nel caso in cui il Comune non abbia provveduto all'invio delle delibere.
BENI MERCE per le imprese costruttrici o di ristrutturazione – (art.2, DL 102/2013)
(Rendita*1,05*coeff. proprio) *
aliquota
SI
3961
Eventuale suddivisione del carico tributario tra possessore e occupante,se concesso in locazione (10%-30% o 10% in mancanza di delibera).

 La Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile.
Immobili vincolati dalla Sovrintendenza ai beni culturali e adibiti ad abitazione principale

(immobili di interesse storico o artistico – con vincolo diretto sul rogito ex art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
ridotta del 50%
SI
3961 o 3958
Se ab. principale, verso con aliquota all’1 per mille in un’unica soluzione il 16.12.2014 se la delibera comunale non è visibile sul sito www.finanze.it  entro il 18.09.2014.

Se altro fabbricato, la Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile.
Immobili INAGIBILI O INABITABILI

N.B. Necessaria una dichiarazione del tecnico comunale o autocertificazione del contribuente
ridotta del 50%
SI
3961
La Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile.
AREE EDIFICABILI
Aree edificabili possedute da soggetti diversi da CD o IAP
Valore di mercato al 01.01.14 * aliquota
SI
3960
La Tasi non andrà pagata se l’aliquota Imu è già massima (10,6 per mille). Sotto la soglia del 10,6 per mille, si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile.
Aree edificabili possedute da IAP o CD
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NO
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Considerati come terreni agricoli per presunzione