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venerdì 23 agosto 2013

Nel nuovo redditometro solo spese mediche effettive


Dalle istruzioni operative contenute nella circ. n. 24/2013 (  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2013/Luglio+2013/Circolare+24+31072013/circolare+24e.pdf  ) emerge l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di ricorrere, se necessario, anche alle medie ISTAT e ciò al fine di quantificare le spese correnti sostenute dai contribuenti. Tale procedimento si attiverà solo dopo, però, che il contribuente non sarà stato in grado di fornire, in sede di primo contraddittorio, le spiegazioni circa le fonti che gli hanno consentito di sostenere una serie di spese non stimate, e quindi riferite e dati già disponibili dell'AE.


23 agosto 2013

Redditometro e la famiglia monoreddito

Tutte le spese verranno attribuente al titolare del reddito

Premessa – L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24 del 31 luglio scorso ha chiarito che in per il nuovo redditometro in sede di selezione del contribuente da controllare si terrà conto, del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare. Per le famiglie monoreddito attenzione ai redditi sotto le soglie previste dal Tuir.

Selezione dei contribuenti - In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” presente nell’Anagrafe Tributaria. La ricostruzione della c.d. “Famiglia fiscale” avviene sulla base delle informazioni dei prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente.

Nucleo familiare con più soggetti produttori di reddito -
La circolare n. 24/E/2013 si preoccupa di regolare l’ipotesi in cui siano presenti, nel medesimo nucleo, più soggetti produttori di reddito, quindi non fiscalmente a carico di altri. In relazione al solo comparto della spesa media ISTAT, ove utilizzata dalla ricostruzione, si prevede infatti che la medesima (astrattamente riferibile al nucleo familiare) debba essere “spalmata” sui vari soggetti produttori di reddito nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili al nucleo familiare.

Nucleo familiare in cui nessun soggetto dichiara alcun reddito -
Si consideri anche il caso in cui nessun soggetto della famiglia dichiari alcun reddito; in tale ipotesi, l’imputazione delle spese standard ai vari contribuenti avverrà sulla scorta della percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell’intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria; quindi, mancando il riferimento alla fonte (reddito), si utilizza un criterio suppletivo (utilizzo) per poter comunque disporre di un meccanismo di calcolo. Quindi, nel caso di una coppia con un figlio a carico al 50% con un reddito dichiarato dalla famiglia = 0 per la quale sono state intercettate le seguenti spese: Componente 1: “spese certe” e “spese per elementi certi” 200 Componente 2: “spese certe”e “spese per elementi certi” 100 Figlio a carico: “spese certe”e “spese per elementi certi” 80 che vanno attribuite ai genitori nella misura del 50% (pari a 40). La ripartizione delle “spese ISTAT” tra i componenti della famiglia è la seguente: Componente 1 (200+40) / 380 =63% Componente 2 (100 +40) /380 = 37% Figlio a carico = 0.

Famiglie monoreddito - Nel caso di famiglia monoreddito, tutte le spese si ritengono come riferite al soggetto titolare del reddito stesso. Sempre a carico di quest’ultimo, inoltre, andranno a ricadere anche tutte le altre spese riferibili ad altri componenti del nucleo familiare che, proprio in quanto privi di redditi risultanti dal sistema, hanno manifestato una capacità di reddito (per il tramite della spesa) indirettamente riferibile a colui che dichiara imponibili al Fisco. Ovviamente, l’automatismo dovrebbe essere temperato, sia pure in relazione a somme modeste, ove il familiare considerato fiscalmente a carico abbia comunque prodotto un reddito, sia pure inferiore alle soglie previste dal T.U.I.R. per consentire tale qualificazione; ciò appare sensato e ragionevole per il semplice fatto che, se le intere spese si presumono sostenute dal familiare titolare del reddito “principale”, non è fuori luogo sostenere che il familiare a carico, con i suoi piccoli redditi sotto soglia, abbia potuto utilizzare le somme guadagnate per sostenere altrettante spese, concorrendo al sostentamento generale proprio e/o della famiglia di appartenenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

1 commento:

  1. Il nuovo redditometro non ha efficacia retroattiva
    di Mercoledì 01 maggio 2013
    Pubblichiamo l’intervento di Federica Ruggiano, della Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate. Nel merito delle decisioni recentemente assunte da alcune Commissioni tributarie provinciali (CTP di Reggio Emilia 18 aprile 2013, n. 74 e CTP di Rimini 21 marzo 3013, n. 41) va innanzitutto evidenziato che le stesse producono effetti per i singoli casi esaminati. Vanno fugati i dubbi per l'applicazione retroattiva del nuovo redditometro per le annualità precedenti il 2009. L'efficacia retroattiva della norma è da escludere per ragioni riferibili sia alla lettera della norma ( modifiche introdotte dal Dl 78/2010 hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiaraziono non è ancora scaduto quindi dal 2009) e sia alla particolarità della metodologia utilizzata dal nuovo redditometrom che si basa su manifestazioni di spesa e non come il vecchio sulla mera disponibilità del bene. Giova ricordare, che per la vecchia versione del redditometro risalante al 1992, era espressamente prevista la possibilità, che il copntribuente potesse chiedere, qualora l'accertamento non fosse divenuto definitivo,che il reddito venisse rideterminato sulla base dei nuovi criteri ( art. 5, comma 3 ult.periodo, DM 10 settembre '92). Analoche disposizioni non sono rinvenibili nel sistema attualmente vigente, delineato dal DM 24 dicembre 2012.Tra vecchio e nuoco redditometro emerge una sostanziale disomogeneità, sia nell'approccio metodologico sia nella base dati di riferimento, che giustifica la scelta del legislatore di non attribuire valenza retroattiva al nuovo redditometro.

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