La CTP di Mantova accorda il rimborso ICI a una cooperativa agricola
Ai
fini dei benefici fiscali sui fabbricati rurali strumentali
all’esercizio delle attività agricole rileva anche il silenzio-assenso
dell’Agenzia del territorio. Se quest’ultima non emana il provvedimento
di diniego dell’annotazione di ruralità dell'immobile o della categoria
catastale richiesta, entro un anno dalla proposizione della domanda, il
contribuente ha diritto all’agevolazione e al conseguente rimborso
dell’ICI versata negli anni pregressi.
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 121/02/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso proposto da una cooperativa a r.l. avverso il provvedimento di diniego dell’ICI versta negli anni dal 2004 al 2007.
Tesi a confronto. Il Comune ha respinto l’istanza di rimborso ICI perché i fabbricati in titolarità della cooperativa non risultavano accatastati in categoria D10 (categoria di pertinenza degli immobili agricoli strumentali). A detta della cooperativa invece, ove non ricorra il predetto classa mento, ma l’immobile sia in concreto destinato ad attività agricole o connesse a esse e alla trasformazione dei prodotti tratti dal fondo, l’ICI non è comunque dovuta. In altre parole, l’accatastamento nella categoria A6 o D10 è condizione sufficiente, ma non necessaria, ai fini dell'esenzione dei fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole.
Silenzio - assenso. Ebbene, dopo avere esaminato la normativa di riferimento, il giudicante ha affermato che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i titolari devono inoltrare apposita domanda di accatastamento degli stessi nella categoria A6 o D10, ove non siano già così censiti. Qualora l’Agenzia del territorio non provveda nei dodici mesi successivi ha negare il classamento, il contribuente può assumere la categoria richiesta, sicché il bene censito deve ritenersi, in ogni caso, rurale; fatto salvo il generale potere accertativo dell’Amministrazione Finanziaria.
Conclusioni. Insomma, ad avviso della CTP di Mantova, le domande presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, con relative richieste di variazioni catastali, si intendono accolte se passano più di 12 mesi dall'invio dell'autocertificazione all’Agenzia del territorio e quest’ultima non emette alcun provvedimento amministrativo di diniego (espresso).
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 121/02/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova. I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso proposto da una cooperativa a r.l. avverso il provvedimento di diniego dell’ICI versta negli anni dal 2004 al 2007.
Tesi a confronto. Il Comune ha respinto l’istanza di rimborso ICI perché i fabbricati in titolarità della cooperativa non risultavano accatastati in categoria D10 (categoria di pertinenza degli immobili agricoli strumentali). A detta della cooperativa invece, ove non ricorra il predetto classa mento, ma l’immobile sia in concreto destinato ad attività agricole o connesse a esse e alla trasformazione dei prodotti tratti dal fondo, l’ICI non è comunque dovuta. In altre parole, l’accatastamento nella categoria A6 o D10 è condizione sufficiente, ma non necessaria, ai fini dell'esenzione dei fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole.
Silenzio - assenso. Ebbene, dopo avere esaminato la normativa di riferimento, il giudicante ha affermato che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i titolari devono inoltrare apposita domanda di accatastamento degli stessi nella categoria A6 o D10, ove non siano già così censiti. Qualora l’Agenzia del territorio non provveda nei dodici mesi successivi ha negare il classamento, il contribuente può assumere la categoria richiesta, sicché il bene censito deve ritenersi, in ogni caso, rurale; fatto salvo il generale potere accertativo dell’Amministrazione Finanziaria.
Conclusioni. Insomma, ad avviso della CTP di Mantova, le domande presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, con relative richieste di variazioni catastali, si intendono accolte se passano più di 12 mesi dall'invio dell'autocertificazione all’Agenzia del territorio e quest’ultima non emette alcun provvedimento amministrativo di diniego (espresso).
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