23 agosto 2013
Le spese agevolabili - La detrazione è riconosciuta per spese sostenute per:
- l’acquisto di “mobili finalizzati all'arredo” dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Dunque il bonus può essere applicato per l’acquisto di cucine, librerie e pareti attrezzate, tavoli e sedie, letti, divani e poltrone, armadi e scarpiere. Stessa cosa per mobili commissionati a un artigiano.
Va specificato, tuttavia, che in caso di acquisto del materiale e successivo realizzo in proprio del mobile la detrazione al 50% non trova applicazione nemmeno per le spese dei materiali, anche se pagati con bonifico. Non ci sono problemi, invece, se si tratta di mobili realizzati in appalto o contratto d’opera su misura.
Sono esclusi i mobili usati acquistati da privati, antiquari o rigattieri, come non rientrano tra i beni agevolati i complementi di arredo (lampade, apparecchi di illuminazione, soprammobili).
- e le spese per i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, sempre che siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
I “grandi elettrodomestici” sono, secondo la direttiva 2002/96/Ce sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le piastre riscaldanti elettriche, i forni a microonde, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici e gli apparecchi per il condizionamento.
Sono, quindi, esclusi i piccoli elettrodomestici quali televisori, aspirapolvere, computer, robot da cucina e tutti gli altri elettrodomestici non inclusi in questa lista.
L’estensione del bonus ai grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) potrà operare solo per i pagamenti che verranno effettuati dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Modalità di pagamento - Con un comunicato stampa datato 4 luglio, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'unico mezzo di pagamento accettato è il bonifico bancario o postale, il quale deve riportare:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste italiane “Acquisto di mobili/elettrodomestici; detrazione del 50%, articolo 16-bis del Tuir”;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva
- il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Non sono, dunque, consentiti pagamenti in contanti (come, ad esempio, per le spese mediche, veterinarie, gli asili nido o l'istruzione).
Tale adempimento rischia di scoraggiare i contribuenti che pagano in contanti, con assegni o con il ricorso a finanziamenti agevolati. Per quest’ultima modalità, occorrerebbe cambiare la procedura utilizzata dalla società finanziatrice basate su RID e domiciliazione bancaria, in quanto non vi è coincidenza tra il beneficiario del bonifico (la finanziaria) e l'emittente della fattura (il rivenditore di mobili).
Acquisto con finanziamento - In tal caso il finanziamento dovrà essere erogato entro il 31.12.2013, tramite bonifico intestato al venditore del mobilio o degli elettrodomestici, in nome e per conto del richiedente il prestito.
L’istituto finanziario provvederà poi a fornire tutta la documentazione in capo al beneficiario della detrazione (Nota Agenzia Entrate, DRE Piemonte del 17.04.2009, n. 24882).
Valendo il principio di cassa, se la Finanziaria paga interamente con bonifico il venditore, l’importo detraibile per l’acquirente è il 50% dell’importo finanziato, nei limiti di 10.000 euro da ripartire in 10 quote annuali e recuperabili in dichiarazione, senza tener conto delle rate di rimborso del finanziamento da parte dell’acquirente, che avverrà in un lasso temporale anche più lungo del 31.12.2013.
Ci deve comunque essere coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese per l’acquisto del mobilio e il soggetto che sostiene le spese per la ristrutturazione.
Se ad esempio la spesa di ristrutturazione viene ripartita tra comproprietari o familiari conviventi (ripartizione riportata in fattura), la stessa suddivisione deve avvenire per le spese relative all’acquisto dell’arredamento, pena l’inammissibilità dei benefici fiscali.
- l’acquisto di “mobili finalizzati all'arredo” dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Dunque il bonus può essere applicato per l’acquisto di cucine, librerie e pareti attrezzate, tavoli e sedie, letti, divani e poltrone, armadi e scarpiere. Stessa cosa per mobili commissionati a un artigiano.
Va specificato, tuttavia, che in caso di acquisto del materiale e successivo realizzo in proprio del mobile la detrazione al 50% non trova applicazione nemmeno per le spese dei materiali, anche se pagati con bonifico. Non ci sono problemi, invece, se si tratta di mobili realizzati in appalto o contratto d’opera su misura.
Sono esclusi i mobili usati acquistati da privati, antiquari o rigattieri, come non rientrano tra i beni agevolati i complementi di arredo (lampade, apparecchi di illuminazione, soprammobili).
- e le spese per i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, sempre che siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
I “grandi elettrodomestici” sono, secondo la direttiva 2002/96/Ce sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le piastre riscaldanti elettriche, i forni a microonde, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici e gli apparecchi per il condizionamento.
Sono, quindi, esclusi i piccoli elettrodomestici quali televisori, aspirapolvere, computer, robot da cucina e tutti gli altri elettrodomestici non inclusi in questa lista.
L’estensione del bonus ai grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) potrà operare solo per i pagamenti che verranno effettuati dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Modalità di pagamento - Con un comunicato stampa datato 4 luglio, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'unico mezzo di pagamento accettato è il bonifico bancario o postale, il quale deve riportare:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste italiane “Acquisto di mobili/elettrodomestici; detrazione del 50%, articolo 16-bis del Tuir”;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva
- il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Non sono, dunque, consentiti pagamenti in contanti (come, ad esempio, per le spese mediche, veterinarie, gli asili nido o l'istruzione).
Tale adempimento rischia di scoraggiare i contribuenti che pagano in contanti, con assegni o con il ricorso a finanziamenti agevolati. Per quest’ultima modalità, occorrerebbe cambiare la procedura utilizzata dalla società finanziatrice basate su RID e domiciliazione bancaria, in quanto non vi è coincidenza tra il beneficiario del bonifico (la finanziaria) e l'emittente della fattura (il rivenditore di mobili).
Acquisto con finanziamento - In tal caso il finanziamento dovrà essere erogato entro il 31.12.2013, tramite bonifico intestato al venditore del mobilio o degli elettrodomestici, in nome e per conto del richiedente il prestito.
L’istituto finanziario provvederà poi a fornire tutta la documentazione in capo al beneficiario della detrazione (Nota Agenzia Entrate, DRE Piemonte del 17.04.2009, n. 24882).
Valendo il principio di cassa, se la Finanziaria paga interamente con bonifico il venditore, l’importo detraibile per l’acquirente è il 50% dell’importo finanziato, nei limiti di 10.000 euro da ripartire in 10 quote annuali e recuperabili in dichiarazione, senza tener conto delle rate di rimborso del finanziamento da parte dell’acquirente, che avverrà in un lasso temporale anche più lungo del 31.12.2013.
Ci deve comunque essere coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese per l’acquisto del mobilio e il soggetto che sostiene le spese per la ristrutturazione.
Se ad esempio la spesa di ristrutturazione viene ripartita tra comproprietari o familiari conviventi (ripartizione riportata in fattura), la stessa suddivisione deve avvenire per le spese relative all’acquisto dell’arredamento, pena l’inammissibilità dei benefici fiscali.
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