L'ipoteca esattoriale può essere disposta sui beni immobili
del contribuente e dei coobbligati, così come prevede l'art.77 del DPR 602/73.
Grazie alle recenti innovazioni legislative,apportate, nello specifico,
dal DL 70/2011 e dal DL 69/2013, ora essa, da un lato, è configurabile
solo se la riscossione concerne crediti nel complesso superiori a 20.000 euro,
dall'altro, è legittima anche se nella specie non sarebbe possibile il pignoramento ( che sempre per effetto del DL 69/2013 è inibitoper i crediti nel
complesso inferiori a 120.000,00 ).Dal punto di vista procedimentale, l'ipoteca
deve essere precedeuta da una comunicazione preventiva, che rappresenta un atto
impugnabile ai sensi delD Lgs.546/92.
IPOTECA SU DIRITTI MINORI
Con la sentenza 133 /2010 la Provinciale di Bari si era espressa in senso negativo
per il diritto di abitazione. Ciò potrebbe essere messo in discussione,in quanto
il legislatore ammette l'ipoteca a prescindere dalla possibilità giuridica di
alienare in via coattiva il bene ( infatti essa è legittima se iscritta
per garantire crediti di importo compreso tra 20.000 e 120.000 euro, ove il
pignoramento immobiliare è inibito). Tanto detto,l'art. 2810 del c.c. prevede che
l'ipoteca può essere applicata anche sul diritto di usufrutto.
La Commissione Provinciale di Varese son la sentenza n.12/2013 ha affermato che
l'ipoteca esattoriale è una misura cautelare a sè stante non assimilabile nè a
quella legale nè a quella giudizale.
Essa è disciplinata dall'art.77 del Dpr 602/73, che fa riferimento agli
' immobili del debitore' o al ' proprietario degli immobili '
( a causa delle modifiche apportate nel 2011).
Per questo motivio è ILLEGITTIMA se iscritta sul diritto di usufrutto, stante
l'impossibilità di applicare, per l'ipoteca esattoriale i numeri da 2 a 4
del 2810.c.c.).
I giudici rilevano, che se il legislatore avesse voluto tale estensione, l'avrebbe
prevista esplicitamente, posto che in campo tributario non è ammessa
l'interpretazione analogica per la psecialità della materia.
Tratto da Eutekne - Alfio CISSELLO