Spese
sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati
INTRODUZIONe
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L’art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:
- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
- i policlinici
universitari;
- le farmacie, pubbliche e
private;
- i presidi di
specialistica ambulatoriale;
- le strutture per
l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di
assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione
dei servizi sanitari; e
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati
relativi alle prestazioni erogate
nel 2015(anche per il 2016).
Dati che vengono
messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Unico)
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Novità
operative dal 1° gennaio 2016
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Per effetto del decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i
dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:
Ø degli
psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Ø degli
infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
Ø delle ostetriche/i, di cui al Decreto
Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
Ø dei tecnici sanitari
di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
Ø gli esercenti
l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che
hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute
di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
Ø le parafarmacie.
A quali spese ci riferiamo in particolare?
Facciamo in particolar modo riferimento alle spese
sanitarie, per le quali in via generale spetta una detrazione di imposta a
favore del contribuente che le ha sostenute in misura pari al 19%
dell’importo della spesa. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la
detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11
euro.
Le spese detraibili riguardano in via generale:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le
prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze;
- acquisto di medicinali;
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi
medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della
pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il
soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico
che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono
state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
- spese di assistenza specifica sostenute per assistenza
infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia,
laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale
di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore
professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività
di animazione e/o di terapia occupazionale.
L’obbligo di
comunicazione spetta solo per i soggetti riportati nella tabella in fondo
al documento. La platea dei soggetti obbligati alla comunicazione è stata
ampliata per effetto del D.M del Mef pubblicato in Gazzetta in data 13
settembre.
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DA
RICORDARE per il contribuente e il professionista sanitario
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Il contribuente
può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia
delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.
Come esercitare
l’opzione - L’opposizione viene manifestata con le seguenti
modalità (provvedimento AE del 29 luglio scorso):
a) nel caso di
scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il
codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi
chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione
dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione
di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura
sanitaria.
Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio
dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità sopra
richiamate , può esercitare l’opposizione, comunicando all’Agenzia delle Entrate,
oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, il
numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la
relativa data di scadenza e gli altri dati anagrafici esposti nel modello
disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate Home - Documentazione - Provvedimenti,
circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Luglio
2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - Provvedimento
del 29 luglio 2016 (pubblicato il 29/07/2016).
L’opposizione
all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le
spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi
disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a) inviare una
e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) telefonare al
Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante
l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39
0696668933 (da estero);
c) recarsi
personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione di cui
all’allegato 1 del presente provvedimento.
Se l’assistito utilizza le modalità di cui al punto a) e
b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato
sopra richiamato o fornire le informazioni necessarie in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello allegato al
provvedimento del 29 luglio, alla richiesta occorre allegare copia del
documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è
sufficiente indicare l tipo di documento di identità, il numero e la scadenza
dello stesso.
Successivo
inserimento – Il contribuente che ha manifestato l’opposizione alla
comunicazione può provvedere a inserire le spese per le quali è stata
esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della
dichiarazione precompilata, purché
sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti
dalla legge.
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Tabella
soggetti tenuti alla comunicazione per l’anno 2016
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Tabella dei
soggetti tenuti all’invio per il 2016
Professionista
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È tenuto all’invio dei
dati sanitari?
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Note
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Dentista
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SI
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È
espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all’invio dei dati,
essendo iscritto all’albo dei medici odontoiatri.
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Medico che svolge solo
attività intramoenia
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NO
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Tutti
gli adempimenti saranno a carico dell’azienda ospedaliera/ASL.
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Studio associato
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SI
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L’obbligo
di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come
“rappresentante” nel modello AA7/10 inviato all’Agenzia delle entrate.
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Studio costituito come
SRL
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SI
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L’obbligo
scatta da quest’anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).
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Medico (o odontoiatra)
che beneficia del regime dei minimi
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SI
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Nessuna
esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato.
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Psicologi
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Si
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Per
effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al
contrario di quanto previsto per lo scorso anno
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Ostetriche
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SI
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Per
effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al
contrario di quanto previsto per lo scorso anno
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Ottico
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SI
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Per
effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al
contrario di quanto previsto per lo scorso anno
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Tecnici sanitari di
radiologia medica
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SI
|
Per
effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al
contrario di quanto previsto per lo scorso anno
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Fisioterapista
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NO
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Non
sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
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Medico ortopedico
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SI
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Indipendentemente
dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici/odontoiatri, è
comunque obbligato all’invio dei dati.
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Massofisioterapisti
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NO
|
Non
sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
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Logopedisti
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NO
|
Non
sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
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Biologo nutrizionista
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NO
|
Non
sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
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Medico specializzato
nell’attività di dietista
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SI
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Indipendentemente
dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici è tenuto alla
trasmissione dei dati sanitari.
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Infermieri
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Si
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Per
effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al
contrario di quanto previsto per lo scorso anno
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Farmacia
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SI
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È
tra i soggetti espressamene ricompresi nell’ambito applicativo della
norma.
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Parafarmacia
|
SI
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Per
effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al
contrario di quanto previsto per lo scorso anno
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Medico di base che ha
emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici
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SI
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Il
Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche
le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in
oggetto.
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Medico veterinario
|
SI
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Per
effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al
contrario di quanto previsto per lo scorso anno
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Medico sportivo
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SI
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In
quanto iscritto all’albo dei medici.
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Allergologo
|
SI
|
In
quanto iscritto all’albo dei medici.
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Laboratori analisi –
strutture accreditate
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SI
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Rientrano
tra le struttura sanitarie accreditate.
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Altre strutture
accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza
specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici,
strutture residenziali psichiatriche, ecc.).
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SI
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La
norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i
soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.
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Strutture sanitarie
non accreditate
|
SI
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La
legge di stabilità ha previsto anche per tale strutture l’obbligo di invio
a partire dal 2016
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