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martedì 27 settembre 2016

Dichiarazioni. Come cambia la compilazione se si esce dal regime agevolato



Per i contribuenti con regime agevolato dei minimi “legge 98/2011”, che fuoriescono dal regime di vantaggio nel periodo d’imposta 2015 ed entrando in quello ordinario, devono presentare oltre alla dichiarazione dei redditi, anche la dichiarazione Iva e Irap entro il 30 settembre. Bisogna essere in possesso di determinati requisiti per la permanenza del regime dei minimi, tra i quali ricavi entro i 30 mila euro. Se si dovesse superare tale limite si transiterà nel regime ordinario dall’anno successivo al superamento della soglia, se i compensi non superano del 50 per cento il limiti di 30 mila euro (quindi non bisogna superare i 45 mila euro). Se nel 2015 un contribuente supera la soglia di 45 mila euro entra nel regime ordinario in contabilità semplificata già per l’esercizio 2015, quindi nell’Unico 2016 non deve più compilare il quadro LM, ma il quadro di reddito d’impresa RG, o lavoro autonomo RE, ma anche compilare la dichiarazione Iva e Irap. Con l’introduzione del regime Forfettario, entrato in vigore nel 2015, sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati e il superamento delle soglie previste, comporta il passaggio al regime ordinario a partire dall’anno successivo, quindi l’eventuale passaggio avverrà nel 2016. 

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