Per i
contribuenti con regime agevolato dei minimi “legge 98/2011”, che fuoriescono
dal regime di vantaggio nel periodo d’imposta 2015 ed entrando in quello
ordinario, devono presentare oltre alla dichiarazione dei redditi, anche la
dichiarazione Iva e Irap entro il 30 settembre. Bisogna essere in possesso di
determinati requisiti per la permanenza del regime dei minimi, tra i quali
ricavi entro i 30 mila euro. Se si dovesse superare tale limite si transiterà
nel regime ordinario dall’anno successivo al superamento della soglia, se i
compensi non superano del 50 per cento il limiti di 30 mila euro (quindi non
bisogna superare i 45 mila euro). Se nel 2015 un contribuente supera la soglia
di 45 mila euro entra nel regime ordinario in contabilità semplificata già per
l’esercizio 2015, quindi nell’Unico 2016 non deve più compilare il quadro LM,
ma il quadro di reddito d’impresa RG, o lavoro autonomo RE, ma anche compilare
la dichiarazione Iva e Irap. Con l’introduzione del regime Forfettario, entrato
in vigore nel 2015, sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati e il
superamento delle soglie previste, comporta il passaggio al regime ordinario a
partire dall’anno successivo, quindi l’eventuale passaggio avverrà nel 2016.
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