Com’è noto,
uno dei temi maggiormente discussi in dottrina è quello concernente il valore
delle presunzioni legali, previste in materia di accertamento delle imposte sui
redditi e dell’Iva, nell’ambito delle indagini finanziarie eseguite nei
confronti dei professionisti. Sotto il profilo impositivo diretto, la portata
presuntiva della norma di riferimento (art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo
del DPR n. 600/1973), che presenta una formulazione invariata da oltre un
decennio è stata sensibilmente ridotta per effetto dell’intervento della Corte
Costituzionale che, con la sentenza 24 settembre 6 ottobre 2014, n. 228 ha eliminato il riferimento
alla presunzione legata ai prelevamenti bancari dei professionisti,
differenziando così il valore giuridico delle presunzioni su tale tipologia di operazioni,
rispetto alla categoria del reddito d’impresa.La citata sentenza della Consulta
viene peraltro richiamata nelle motivazioni di due recenti arresti giurisprudenziali
di legittimità, entrambi della Sezione Tributaria della Cassazione (sentenze
nn.rr. 16440 del 5/8/2016 e 16697 del 9/8/2016), ove la Suprema Corte risulta
coniare due principi in palese contrasto tra loro.
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Attestazione del requisito idoneità finanziaria
ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
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mercoledì 21 settembre 2016
Cassazione: contrasto interno per le presunzioni finanziarie sui professionisti
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