Per i
contribuenti con regime agevolato dei minimi “legge 98/2011”, che fuoriescono
dal regime di vantaggio nel periodo d’imposta 2015 ed entrando in quello
ordinario, devono presentare oltre alla dichiarazione dei redditi, anche la
dichiarazione Iva e Irap entro il 30 settembre. Bisogna essere in possesso di
determinati requisiti per la permanenza del regime dei minimi, tra i quali
ricavi entro i 30 mila euro. Se si dovesse superare tale limite si transiterà
nel regime ordinario dall’anno successivo al superamento della soglia, se i
compensi non superano del 50 per cento il limiti di 30 mila euro (quindi non
bisogna superare i 45 mila euro). Se nel 2015 un contribuente supera la soglia
di 45 mila euro entra nel regime ordinario in contabilità semplificata già per
l’esercizio 2015, quindi nell’Unico 2016 non deve più compilare il quadro LM,
ma il quadro di reddito d’impresa RG, o lavoro autonomo RE, ma anche compilare
la dichiarazione Iva e Irap. Con l’introduzione del regime Forfettario, entrato
in vigore nel 2015, sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati e il
superamento delle soglie previste, comporta il passaggio al regime ordinario a
partire dall’anno successivo, quindi l’eventuale passaggio avverrà nel 2016.
Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate
Attestazione del requisito idoneità finanziaria
ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari
martedì 27 settembre 2016
lunedì 26 settembre 2016
Unico 2016: il recupero dei pagamenti eccedenti
Il contribuente che effettua un maggior versamento d’imposte a saldo, rispetto alle imposte risultanti dal modello Unico 2016, ha la possibilità di rimediare all’errore commesso scomputando direttamente in dichiarazione dei redditi gli eventuali importi a saldo versati in eccesso. La colonna 2 del quadro RX è proprio dedicata all’indicazione di detti importi non dovuti che il contribuente ha erroneamente versato a saldo. Tale colonna deve quindi essere compilata quando il contribuente, per errore, abbia versato per il 2015 un saldo in eccesso.
http://www.fiscal-focus.it/dlshop/Unico_2016._Il_recupero_dei_pagamenti_eccedenti.pdf?mac=d6be5edb4beebb0bc9a90a3576931d8b
mercoledì 21 settembre 2016
La nuova White List
Aggiornat
a a seguito pubblicazione del D.M. del 09.08.2016
Il Decreto Ministeriale del 09.08.2016
Modifiche al Decreto 04.09.1996, recante “Elenco degli Stati con i
quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni
fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana”
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 22.08.2016 e dagli
effetti immediati, ha riscritto ed aggiornato l'elenco dei così detti paesi collaborativi (White List).
Vediamo in questa New in particolare gli effetti fiscali conseguenti a questo aggiornamento.
Cassazione: contrasto interno per le presunzioni finanziarie sui professionisti
Com’è noto,
uno dei temi maggiormente discussi in dottrina è quello concernente il valore
delle presunzioni legali, previste in materia di accertamento delle imposte sui
redditi e dell’Iva, nell’ambito delle indagini finanziarie eseguite nei
confronti dei professionisti. Sotto il profilo impositivo diretto, la portata
presuntiva della norma di riferimento (art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo
del DPR n. 600/1973), che presenta una formulazione invariata da oltre un
decennio è stata sensibilmente ridotta per effetto dell’intervento della Corte
Costituzionale che, con la sentenza 24 settembre 6 ottobre 2014, n. 228 ha eliminato il riferimento
alla presunzione legata ai prelevamenti bancari dei professionisti,
differenziando così il valore giuridico delle presunzioni su tale tipologia di operazioni,
rispetto alla categoria del reddito d’impresa.La citata sentenza della Consulta
viene peraltro richiamata nelle motivazioni di due recenti arresti giurisprudenziali
di legittimità, entrambi della Sezione Tributaria della Cassazione (sentenze
nn.rr. 16440 del 5/8/2016 e 16697 del 9/8/2016), ove la Suprema Corte risulta
coniare due principi in palese contrasto tra loro.
Spese sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati
Spese
sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati
INTRODUZIONe
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L’art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:
comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati
relativi alle prestazioni erogate
nel 2015(anche per il 2016).
Dati che vengono
messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Unico)
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Novità
operative dal 1° gennaio 2016
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Per effetto del decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i
dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:
Ø degli
psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Ø degli
infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
Ø delle ostetriche/i, di cui al Decreto
Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
Ø dei tecnici sanitari
di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
Ø gli esercenti
l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che
hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute
di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
Ø le parafarmacie.
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DA
RICORDARE per il contribuente e il professionista sanitario
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Il contribuente
può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia
delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.
Come esercitare
l’opzione - L’opposizione viene manifestata con le seguenti
modalità (provvedimento AE del 29 luglio scorso):
a) nel caso di
scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il
codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi
chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione
dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione
di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura
sanitaria.
Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio
dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità sopra
richiamate , può esercitare l’opposizione, comunicando all’Agenzia delle Entrate,
oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, il
numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la
relativa data di scadenza e gli altri dati anagrafici esposti nel modello
disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate Home - Documentazione - Provvedimenti,
circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Luglio
2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - Provvedimento
del 29 luglio 2016 (pubblicato il 29/07/2016).
L’opposizione
all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le
spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi
disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a) inviare una
e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate;
b) telefonare al
Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante
l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39
0696668933 (da estero);
c) recarsi
personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione di cui
all’allegato 1 del presente provvedimento.
Se l’assistito utilizza le modalità di cui al punto a) e
b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato
sopra richiamato o fornire le informazioni necessarie in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello allegato al
provvedimento del 29 luglio, alla richiesta occorre allegare copia del
documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è
sufficiente indicare l tipo di documento di identità, il numero e la scadenza
dello stesso.
Successivo
inserimento – Il contribuente che ha manifestato l’opposizione alla
comunicazione può provvedere a inserire le spese per le quali è stata
esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della
dichiarazione precompilata, purché
sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti
dalla legge.
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Tabella
soggetti tenuti alla comunicazione per l’anno 2016
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