Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 27 settembre 2016

Dichiarazioni. Come cambia la compilazione se si esce dal regime agevolato



Per i contribuenti con regime agevolato dei minimi “legge 98/2011”, che fuoriescono dal regime di vantaggio nel periodo d’imposta 2015 ed entrando in quello ordinario, devono presentare oltre alla dichiarazione dei redditi, anche la dichiarazione Iva e Irap entro il 30 settembre. Bisogna essere in possesso di determinati requisiti per la permanenza del regime dei minimi, tra i quali ricavi entro i 30 mila euro. Se si dovesse superare tale limite si transiterà nel regime ordinario dall’anno successivo al superamento della soglia, se i compensi non superano del 50 per cento il limiti di 30 mila euro (quindi non bisogna superare i 45 mila euro). Se nel 2015 un contribuente supera la soglia di 45 mila euro entra nel regime ordinario in contabilità semplificata già per l’esercizio 2015, quindi nell’Unico 2016 non deve più compilare il quadro LM, ma il quadro di reddito d’impresa RG, o lavoro autonomo RE, ma anche compilare la dichiarazione Iva e Irap. Con l’introduzione del regime Forfettario, entrato in vigore nel 2015, sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati e il superamento delle soglie previste, comporta il passaggio al regime ordinario a partire dall’anno successivo, quindi l’eventuale passaggio avverrà nel 2016. 

lunedì 26 settembre 2016

Unico 2016: il recupero dei pagamenti eccedenti




Il contribuente che effettua un maggior versamento d’imposte a saldo, rispetto alle imposte risultanti dal modello Unico 2016, ha la possibilità di rimediare all’errore commesso scomputando direttamente in dichiarazione dei redditi gli eventuali importi a saldo versati in eccesso. La colonna 2 del quadro RX è proprio dedicata all’indicazione di detti importi non dovuti che il contribuente ha erroneamente versato a saldo. Tale colonna deve quindi essere compilata quando il contribuente, per errore, abbia versato per il 2015 un saldo in eccesso.




http://www.fiscal-focus.it/dlshop/Unico_2016._Il_recupero_dei_pagamenti_eccedenti.pdf?mac=d6be5edb4beebb0bc9a90a3576931d8b

mercoledì 21 settembre 2016

La nuova White List
Aggiornat
a a seguito pubblicazione del D.M. del 09.08.2016

Il Decreto Ministeriale del 09.08.2016
Modifiche al Decreto 04.09.1996, recante “Elenco degli Stati con i
quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni
fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana”
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 22.08.2016 e dagli
effetti immediati, ha riscritto ed aggiornato l'elenco dei così detti paesi collaborativi (White List).
Vediamo in questa New in particolare gli effetti fiscali conseguenti a questo aggiornamento.

Cassazione: contrasto interno per le presunzioni finanziarie sui professionisti




Com’è noto, uno dei temi maggiormente discussi in dottrina è quello concernente il valore delle presunzioni legali, previste in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, nell’ambito delle indagini finanziarie eseguite nei confronti dei professionisti. Sotto il profilo impositivo diretto, la portata presuntiva della norma di riferimento (art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo del DPR n. 600/1973), che presenta una formulazione invariata da oltre un decennio è stata sensibilmente ridotta per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza 24 settembre  6 ottobre 2014, n. 228 ha eliminato il riferimento alla presunzione legata ai prelevamenti bancari dei professionisti, differenziando così il valore giuridico delle presunzioni su tale tipologia di operazioni, rispetto alla categoria del reddito d’impresa.La citata sentenza della Consulta viene peraltro richiamata nelle motivazioni di due recenti arresti giurisprudenziali di legittimità, entrambi della Sezione Tributaria della Cassazione (sentenze nn.rr. 16440 del 5/8/2016 e 16697 del 9/8/2016), ove la Suprema Corte risulta coniare due principi in palese contrasto tra loro.

Spese sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati



Spese sanitarie per il 2016: soggetti tenuti all’invio dei dati





INTRODUZIONe

L’art.3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:
  • le aziende sanitarie locali;
  • le aziende  ospedaliere;
  • gli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici  universitari;
  • le  farmacie,  pubbliche  e  private;
  • i  presidi  di   specialistica ambulatoriale;
  • le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari; e
  • gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,
comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i  dati  relativi alle prestazioni erogate  nel  2015(anche per il 2016).

Dati che vengono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Unico)


Novità operative dal 1° gennaio 2016

Per effetto del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:
Ø  degli psicologi,  di  cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Ø  degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
Ø  delle  ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
Ø  dei tecnici  sanitari  di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre  1994, n. 746;
Ø  gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che  hanno effettuato la comunicazione al Ministero della  Salute  di  cui  agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,  n.46;
Ø  le parafarmacie.

A quali spese ci riferiamo in particolare?
Facciamo in particolar modo riferimento alle spese sanitarie, per le quali in via generale spetta una detrazione di imposta a favore del contribuente che le ha sostenute in misura pari al 19% dell’importo della spesa. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Le spese detraibili riguardano in via generale:
  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze;
  • acquisto di medicinali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
  • spese relative al trapianto di organi;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
  • spese di assistenza specifica sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
L’obbligo di comunicazione spetta solo per i soggetti riportati nella tabella in fondo al documento. La platea dei soggetti obbligati alla comunicazione è stata ampliata per effetto del D.M del Mef pubblicato in Gazzetta in data 13 settembre.


DA RICORDARE per il contribuente e il professionista sanitario

Il contribuente può manifestare la sua opposizione alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate anche solo per singole voci di spesa sanitaria.

Come esercitare l’opzione - L’opposizione viene manifestata con le seguenti modalità (provvedimento AE del 29 luglio scorso):
a)       nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b)       negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità sopra richiamate , può esercitare l’opposizione, comunicando all’Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza e gli altri dati anagrafici esposti nel modello disponibile al seguente percorso web del sito dell’Agenzia delle Entrate  Home - Documentazione - Provvedimenti, circolari e risoluzioni - Provvedimenti - 2016 - Luglio 2016 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - Provvedimento del 29 luglio 2016 (pubblicato il 29/07/2016).

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effettuare la comunicazione l’assistito può:
a)       inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
b)       telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
c)       recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare l’apposito modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato 1 del presente provvedimento.

Se l’assistito utilizza le modalità di cui al punto a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all’allegato sopra richiamato o fornire le informazioni necessarie in forma libera.
In tutti i casi di utilizzo del modello allegato al provvedimento del 29 luglio, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare l tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

Successivo inserimento – Il contribuente che ha manifestato l’opposizione alla comunicazione può provvedere a inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.






Tabella soggetti tenuti alla comunicazione per l’anno 2016
Tabella dei soggetti tenuti all’invio per il 2016

Professionista
È tenuto all’invio dei dati sanitari?
Note
Dentista
SI
È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all’invio dei dati, essendo iscritto all’albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo attività intramoenia
NO
Tutti gli adempimenti saranno a carico dell’azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato
SI
L’obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come “rappresentante” nel modello AA7/10 inviato all’Agenzia delle entrate.
Studio costituito come SRL
SI
L’obbligo scatta da quest’anno (vedi Comunicazione n°1/2016 Fnomceo).
Medico (o odontoiatra) che beneficia del regime dei minimi
SI
Nessuna esclusione è prevista in funzione del regime contabile adottato.
Psicologi
Si
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Ostetriche
SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Ottico
SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Tecnici  sanitari di
radiologia medica

SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Fisioterapista
NO
Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Medico ortopedico
SI
Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici/odontoiatri, è comunque obbligato all’invio dei dati.
Massofisioterapisti
NO
Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Logopedisti
NO
Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Biologo nutrizionista
NO
Non sono iscritti all’albo dei medici/odontoiatri.
Medico specializzato nell’attività di dietista
SI
Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
Infermieri
Si
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Farmacia
SI
È tra i soggetti espressamene ricompresi nell’ambito applicativo della norma.
Parafarmacia
SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici
SI
Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.
Medico veterinario
SI
Per effetto del decreto del Mef del 1° settembre sono obbligati all’invio al contrario di quanto previsto per lo scorso anno
Medico sportivo
SI
In quanto iscritto all’albo dei medici.
Allergologo
SI
In quanto iscritto all’albo dei medici.
Laboratori analisi – strutture accreditate
SI
Rientrano tra le struttura sanitarie accreditate.
Altre strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.).
SI
La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.
Strutture sanitarie non accreditate
SI
La legge di stabilità ha previsto anche per tale strutture l’obbligo di invio a partire dal 2016