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martedì 23 giugno 2015

Deposito bilancio e liquidazione societaria


Il caso - La società è stata posta in liquidazione il 15.11.2014. Dobbiamo depositare il bilancio relativo al periodo ante-liquidazione? Quali documenti dovranno essere allegati?

L’analisi

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, meritano in primo luogo di essere richiamati gli articoli 2277 c.c. e 2487-bis c.c., i quali sanciscono l’obbligo, in capo agli amministratori, di consegnare ai liquidatori non solo i beni e i documenti sociali, ma anche il rendiconto della gestione, relativo all’ultimo periodo di gestione (dalla data di apertura dell’esercizio a quella di pubblicazione della nomina dei liquidatori).

Il rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione deve essere considerato come un vero e proprio bilancio intermedio: grazie a questo strumento gli amministratori possono dare rappresentazione di quello che è stato l’andamento della società nell’ultimo periodo di operatività.

Il rendiconto della gestione si compone di tutti i documenti previsti dall’articolo 2423 c.c. (quindi stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), ma non è soggetto ad approvazione da parte dei soci (in quanto non vi sono norme che lo prevedono) e inoltre non deve essere depositato presso il registro delle imprese.

Il deposito
In considerazione di quanto appena esposto, la società in oggetto non sarà obbligata a depositare il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 15.11.2014, ma semplicemente dovrà depositare il bilancio annuale, secondo quelle che sono le date ordinariamente previste per il termine dell’esercizio sociale.

Pertanto, ipotizzando che l’esercizio sia coincidente con l’anno solare, sarà necessario depositare soltanto il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.

Tra gli allegati del primo bilancio annuale di liquidazione dovrà tuttavia essere inserito il rendiconto della gestione, nonché il verbale relativo al passaggio di consegne tra liquidatori e amministratori, la situazione dei conti alla data di scioglimento della società e le eventuali osservazioni da parte dei liquidatori sui documenti in oggetto. In documenti appena elencati non dovranno essere redatti in formato XBRL.

Bilanci intermedi di liquidazione

I bilanci intermedi di liquidazione devono essere redatti dal liquidatore secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 c.c. e seguenti (relativi ai bilanci annuali) e sono presentati ai soci per l’approvazione, secondo quelle che sono le ordinarie scadenze.

Particolare attenzione, in questo caso, deve essere riservata all’illustrazione dei criteri di valutazione in nota integrativa: i liquidatori devono infatti indicare le variazioni dei criteri adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, nonché le ragioni e le conseguenze dei cambiamenti.

Anche questi bilanci sono oggetto di deposito presso il registro delle imprese, utilizzando il solito modello B.

Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell’articolo 2490 c.c., nel caso in cui, per oltre tre anni consecutivi, non venga depositato il bilancio intermedio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese.

Il bilancio finale di liquidazione

Anche il bilancio finale di liquidazione dovrà avere la struttura del bilancio di esercizio (e sarà composto, quindi, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), ma il suo deposito dovrà avvenire con il Modello S3. Il bilancio non dovrà essere redatto in formato XBRL.


Al modello in oggetto dovranno essere allegati:
• la relazione del collegio sindacale, se esistente;
• la relazione dei liquidatori (è tuttavia da precisare che, in merito a questo specifico punto, non sussiste un obbligo di legge);
• il piano di riparto.

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