A decorrere dal 1° gennaio
2015, cambierà la territorialità IVA per il commercio diretto (c.d.
e-commerce) effettuato nei confronti di privati.
Infatti, dal 2015 l’e-commerce nei rapporti BtoC sarà territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del committente privato e non più come accade ora nel Paese ove è “stabilito” il prestatore soggetto passivo IVA. Conseguentemente i prestatori “stabiliti” ai fini IVA in Italia nel momento in cui cederanno “online” dei servizi elettronici a privati consumatori di altri Paesi della UE dovranno procedere ad applicare l’IVA del Paese ove è residente il committente privato. Di converso i privati italiani nel caso in cui acquistino tali servizi da altri soggetti UE o extra-UE si vedranno applicata sempre l’IVA nazionale pari al 22%.
Inoltre, per ovviare a tali criticità l’Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2014 ha attivato la procedura per l’iscrizione al MOSS ( “mini-one shop stop”), che si sostanzia in un regime speciale di applicazione dell’IVA; ciò allo scopo di eliminare, per tali servizi, l’obbligo dei prestatori comunitari di aprire rappresentanti fiscali ovvero identificazioni dirette nei diversi Paesi della UE ove risiedono i propri clienti privati.
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO ED INDIRETTO
La definizione di commercio elettronico si risolve in due differenti tipologie:
TERRITORIALITÀ IVA DELL’E-COMMERCE NEI RAPPORTI CON I PRIVATI FINO AL
31 DICEMBRE 2014
TERRITORIALITÀ IVA DELL’E-COMMERCE NEI RAPPORTI CON I PRIVATI DAL
1° GENNAIO 2015
Infatti, dal 2015 l’e-commerce nei rapporti BtoC sarà territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del committente privato e non più come accade ora nel Paese ove è “stabilito” il prestatore soggetto passivo IVA. Conseguentemente i prestatori “stabiliti” ai fini IVA in Italia nel momento in cui cederanno “online” dei servizi elettronici a privati consumatori di altri Paesi della UE dovranno procedere ad applicare l’IVA del Paese ove è residente il committente privato. Di converso i privati italiani nel caso in cui acquistino tali servizi da altri soggetti UE o extra-UE si vedranno applicata sempre l’IVA nazionale pari al 22%.
Inoltre, per ovviare a tali criticità l’Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2014 ha attivato la procedura per l’iscrizione al MOSS ( “mini-one shop stop”), che si sostanzia in un regime speciale di applicazione dell’IVA; ciò allo scopo di eliminare, per tali servizi, l’obbligo dei prestatori comunitari di aprire rappresentanti fiscali ovvero identificazioni dirette nei diversi Paesi della UE ove risiedono i propri clienti privati.
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO ED INDIRETTO
La definizione di commercio elettronico si risolve in due differenti tipologie:
- commercio elettronico diretto (c.d. e-commerce): espressione con la quale si fa riferimento alla vendita di beni attraverso canali informatici, mediante la connessione al sito del produttore-venditore e l’invio del bene acquistato direttamente alla postazione dell’utente (si tratta, fondamentalmente, di software, brani musicali, foto, libri, e simili, riducibili in formato digitale);
- commercio elettronico indiretto: tipologia in cui soltanto l’ordine del prodotto, ed eventualmente il pagamento, sono effettuati per via informatica, mentre il recapito del bene ceduto avviene mediante canali tradizionali (posta, corriere, etc.).
TERRITORIALITÀ IVA DELL’E-COMMERCE NEI RAPPORTI CON I PRIVATI FINO AL
31 DICEMBRE 2014
Prestatore | Committente | Regime IVA | Profili operativi |
Soggetto passivo IVA stabilito in Italia |
Privato della UE | IVA in Italia | - Fattura del prestatore nazionale assoggettata ad IVA in Italia - Non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT |
Privato extra UE | IVA del Paese extra UE |
- Fattura del prestatore nazionale fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-sexies, 1° comma, lett. F del DPR n. 633/1972 - Verifica nel Paese extra UE degli adempimenti fiscali |
|
Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia | Italiano privato | IVA del Paese UE ove è “stabilito” il prestatore | - Fattura del prestatore comunitario con IVA del proprio Paese UE ove è “stabilito” |
Soggetto passivo IVA stabilito in un Paese extra UE | Italiano privato | IVA in Italia | - Fattura con IVA in Italia del 22% |
TERRITORIALITÀ IVA DELL’E-COMMERCE NEI RAPPORTI CON I PRIVATI DAL
1° GENNAIO 2015
Prestatore | Committente | Regime IVA | Profili operativi |
Soggetto passivo IVA stabilito in Italia |
Privato della UE | IVA in Italia | - Fattura del prestatore nazionale assoggettata ad IVA con l’aliquota del Paese UE del committente - Non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT |
Privato extra UE | IVA del Paese extra UE |
- Fattura del prestatore nazionale fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-sexies, 1° comma, lett. F del DPR n. 633/1972 - Verifica nel Paese extra UE degli adempimenti fiscali |
|
Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia | Italiano privato | IVA in Italia | - Fattura del prestatore comunitario con IVA in Italia del 22% |
Soggetto passivo IVA stabilito in un Paese extra UE | Italiano privato | IVA in Italia | - Fattura con IVA in Italia del 22% |
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