Con Circolare 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha chiarito che le imprese operanti nel settori dell'artigianato,
agricoltura e commercio possono avvalersi dei collaboratori familiari
senza dover versare contributi integrativi aggiuntivi, se l'attività
svolta è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se:
- viene svolta per massimo 720 ore all'anno solare (90 giorni) e se effettuata per un tempo maggiore la prestazione va dimostrata;
- a prescindere della presenza del titolare nei locali dell'azienda.
- il pensionato - familiare in quanto l'attività prestata è solo occasionale e legata allo "spirito di solidarietà" che caratterizza il lavoro gratuito in ambito familiare e che trova nel pensionato la figura più emblematica;
- familiare già occupato a tempo piena in un'altra azienda, che, quindi, presta in modo residuale e limitato il proprio lavoro nell'azienda di famiglia.
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