Con Sentenza 5 giugno 2013, la Corte Costituzionale ha stabilito che è legittima la disposizione
contenuta nell'art. 3, comma 10, D.L. n. 16/2012, la quale prevede che, "a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta".
Con la sopracitata Sentenza, la Corte, ribadendo alcuni principi, ha evidenziato che "i
suddetti tributi regionali derivati e le indicate addizionali, in
quanto istituiti e regolati dalla legge statale, rientrano nella materia
«ordinamento tributario dello Stato», che l'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale, a nulla
rilevando che il gettito sia attribuito alle Regioni."
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