Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

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ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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martedì 6 maggio 2014

RAVVEDIMENTO AVVISO BONARIO

La riscossione delle somme dovute a seguito 
dei controlli automatici,è disciplinata
dall'art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 462, secondo cui gli
importi dovuti dai contribuenti, a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 36-bis, D.P.R. 600/1972 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, risultano dovuti a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento; le somme sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
Se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute, cioè con il modello allegato alla comunicazione o con il mod. F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis, ovvero dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.
In caso di errori, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute, previste dall'art. 13, D.Lgs. 472/1997, nella misura del 30%, è ridotto a 1/3 e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Qualora a seguito del ricevimento dell’avviso bonario, il contribuente chiedesse la rateizzazione delle somme dovute, il mancato pagamento della prima rata, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporterebbe la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, sarebbe iscritto a ruolo. Tuttavia, la rateazione non viene meno qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. Infatti, il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata
successiva, comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione, di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali.
L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva.
In caso di pagamento tardivo di una rata (esclusa la prima) del piano rateale, relativo ad un avviso bonario, il contribuente può, infatti, avvalersi del ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta unitamente agli interessi per il ritardato pagamento:
-        di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint), se il pagamento avviene con un ritardo non superiore a 15 giorni;
-        di 1/10 del 30% (3%), se il pagamento avviene entro 30 giorni;
-        di 1/8 del 30% (3,75%), se il pagamento avviene successivamente al predetto termine di 30 giorni (e ovviamente entro il termine di pagamento della rata successiva).
Il meccanismo del ravvedimento consente di conservare il beneficio della rateazione, a condizione che il versamento sia effettuato entro la scadenza della rata successiva. Il pagamento oltre i termini consentiti (anche di una sola rata) dalla disposizione in esame, implica:
-        il disconoscimento della dilazione con iscrizione delle somme dovute a ruolo;
-        la sanzione per omesso versamento (contestata originariamente con avviso bonario) nella misura del 30% con decurtazione di quanto già versato a titolo di sanzioni e interessi.
I codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
con la specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, sono i seguenti:
•“8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
•“1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”;
•“8931”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
•“1981”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”;
•“8932”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
•“1982”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”;
•“8933”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3- bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”;
•“1983”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3- bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”.

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