Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 21 maggio 2014

casi particolari nella presentazione della dichiarazione annuale IVA

Analizziamo di seguito 7 casi particolari che possono porre dei dubbi al momento della presentazione della dichiarazione annuale IVA, dalla cessazione dell’attività all’affitto di azienda, dal decesso alla compresenza di più partite IVA.

1. Cessazione dell’attività
Il contribuente che cessa l’attività è tenuto alla presentazione della Dichiarazione IVA nei termini normali, distinguendo:
- se persona fisica, la Dichiarazione IVA dovrà essere presentata in forma unificata, se viene presentato anche il modello reddituale
- se società/Ente, la Dichiarazione IVA dovrà essere presentata in forma autonoma, salvo che l’attività non sia cessata al 31 dicembre; in questo caso, infatti, il periodo d’imposta è considerato coincidente con l’anno solare e pertanto dovrà essere presentata una dichiarazione unificata, sempre che sussista l’obbligo di presentazione del modello reddituale ovvero non si tratti di un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
L’attività si considera cessata alla data di ultimazione della procedura di liquidazione.
Se la Dichiarazione IVA presenta un saldo a credito, il contribuente ha diritto alla richiesta di rimborso.

2. Decesso del titolare della partita IVA
- Erede che non prosegue l’attività del de cuius
La Dichiarazione IVA dovrà essere presentata dall’erede in forma unificata per conto del
de cuius, compilando il frontespizio della dichiarazione con i dati del soggetto estinto,
indicando i dati dell’erede nell’apposita sezione “Dichiarante diverso dal contribuente”
- Erede che prosegue l’attività del de cuius
- Decesso avvenuto entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta per il quale viene compilata la
dichiarazione:
in questo caso l’erede (anche sotto forma di società) deve presentare una dichiarazione che
comprenderà un frontespizio e due moduli: uno per sé, relativo al periodo dell’anno successivo
all’ultima liquidazione periodica del defunto, e uno per il soggetto deceduto, relativo alle operazioni fino all’ultima liquidazione periodica prima della morte
La dichiarazione dovrà essere compilata nel seguente modo:
a. modulo 2, relativo al soggetto deceduto, indicare in VA1 col.1 la P. IVA del deceduto
b. modulo 1, relativo all’erede, e modulo 2, del deceduto, compilare la sezione 2 del quadro VA e le  sezioni 2 e 3 del quadro VL
c. modulo 1, relativo all’erede, compilare il quadro VT ed eventualmente il quadro VX
La dichiarazione IVA del soggetto deceduto entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta per il
quale viene compilata la dichiarazione dovrà essere presentata in forma unificata.
- Decesso avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione:
In questo caso verrà presentata un’unica dichiarazione da parte dell’erede
Anche in questo caso, la dichiarazione IVA dovrà essere presentata in forma unificata.
Se la Dichiarazione IVA presenta un saldo a credito, il contribuente ha diritto alla richiesta di rimborso.
3. Presenza di due o più partite IVA
Nel caso in cui un contribuente sia in possesso di due o più numeri di partita IVA (es. in caso
di cessazione di un’attività e apertura di un’altra con altra P. IVA), è necessario presentare
un’unica Dichiarazione IVA comprendente due moduli:
- il modulo “1” con i dati della nuova attività ed i quadri VT e VX riepilogativi di tutte le attività
- il modulo “2” con i dati dell’attività cessata, compilando il rigo VA1
4. Agricoltori
- I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non
superiore a euro 7.000,00 sono esonerati da tutti gli adempimenti IVA
Esempio:
Un agricoltore ha un volume d’affari di euro 4.500,00 e possiede anche dei redditi di lavoro
autonomo occasionale. Il contribuente dovrà presentare esclusivamente la Dichiarazione dei
redditi o con il modello Unico o con il modello 730.
- I produttori agricoli con volume d’affari superiore a euro 7.000,00, dovranno presentare la
Dichiarazione IVA in forma unificata.
Esempio:
Un agricoltore ha un volume d’affari di euro 35.000,00. Il contribuente dovrà presentare la
modello Unico comprendente redditi ed IVA e modello IRAP.
5. Venditori a domicilio
Questi contribuenti non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione reddituale, in
quanto il loro reddito non è imponibile; pertanto, se non hanno conseguito altri redditi per
i quali è necessario presentare la dichiarazione dei redditi, dovranno presentare una
Dichiarazione IVA autonoma
6. Affitto d’azienda
a. Affitto dell’unica azienda da parte di un imprenditore individuale per tutto l’anno d’imposta
Concedente: mantiene la partita IVA ma è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
VA e dalla tenuta della contabilità
Affittuario: diventa soggetto passivo d’imposta; deduce le quote di ammortamento dei beni
dell’azienda affittata con l’obbligo di mantenerli in efficienza e di renderli al termine
del contratto
b. Affitto dell’unica azienda in corso d’anno
Concedente: se ha gestito direttamente l’azienda per un periodo dell’anno dovrà presentare la
Dichiarazione IVA per il periodo considerato
c. Imprenditore che affitta un ramo d’azienda
L’affitto è assoggettato ad IVA e dovrà essere presentata la dichiarazione annuale
d. Società che affitta azienda o ramo d’azienda
L’affitto è assoggettato ad IVA e dovrà essere presentata la dichiarazione annuale
7. Esercizio di più attività e contabilità separata
Dovrà essere presentata una Dichiarazione IVA comprendente:
a. un frontespizio
b. un modulo per ogni contabilità separata tenendo presente che
- la sezione 1 dei quadri VA e VL, i quadri VE, VF e VJ dovranno riferirsi alla singola attività separata
- la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, i quadri VC, VD, VH, VK, VT,VX e VO  dovranno riguardare tutte le attività separate.
Se tra i codici attività ne esiste uno per il quale è previsto l’esonero dalla compilazione della Dichiarazione  IVA,l’esonero permane.
FONTE : Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN

Nessun commento:

Posta un commento