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lunedì 6 maggio 2013

La legge di stabilità 2013 : rivalutare partecipazioni societarie e terreni.


Ancora un'occasione per rivalutare partecipazioni societarie e terreni. La legge di stabilità 2013 ha riaperto i termini fino al prossimo primo luglio per asseverare la perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva, al fine di ridurre il carico fiscale delle cessioni.
La rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati per effetto di precedenti norme agevolative. In questo caso, si può scomputare dall'importo dovuto quanto versato nella prima rivalutazione. È consentito, inoltre, rideterminare al ribasso il valore di un bene già rivalutato per adeguarlo al minore valore di mercato.
Il principale beneficio dell'affrancamento consiste nel fatto che il valore rideterminato assume rilevanza nel calcolo della plusvalenza tassabile ai fini Irpef. In altri termini, per quantificare l'imponibile della cessione del bene, il contribuente può assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene, quello indicato nella perizia di stima, riducendo sensibilmente la tassazione.
I beneficiari
L'articolo 1, comma 473, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, prevista per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7 della legge 448) è stata riproposta più volte con numerosi interventi legislativi, da ultimo con il Dl 70/2011. Trattandosi di un'agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze disciplinate dagli articoli 67 e 68 del Tuir, possono beneficiarne: le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d'impresa; le società semplici e i soggetti assimilati; gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell'esercizio dell'attività commerciale; i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
Si ritiene che non siano ammesse all'agevolazione le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà. Questa possibilità prevista per la prima volta dal Dl 70/2011 non è stata, infatti, riproposta dalla norma che ha riaperto i termini.
La rivalutazione riguarda nello specifico le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno, e i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Si perfeziona con l'asseverazione di una perizia di stima del valore del bene al 1° gennaio 2013 redatta da professionisti abilitati e con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate. La scadenza per l'asseverazione della perizia è fissata al 30 giugno 2013 che, cadendo di domenica, slitta al 1° luglio.
 PAGINA A CURA DI
Siro Giovagnoli
Emanuele Re fonte 24ore

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