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Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate
Attestazione del requisito idoneità finanziaria
ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
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Ricorsi Tributari
lunedì 20 maggio 2013
giovedì 16 maggio 2013
mercoledì 15 maggio 2013
lunedì 6 maggio 2013
La legge di stabilità 2013 : rivalutare partecipazioni societarie e terreni.
Ancora un'occasione per rivalutare partecipazioni societarie e terreni. La legge di stabilità 2013 ha riaperto i termini fino al prossimo primo luglio per asseverare la perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva, al fine di ridurre il carico fiscale delle cessioni.
La rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati per effetto di precedenti norme agevolative. In questo caso, si può scomputare dall'importo dovuto quanto versato nella prima rivalutazione. È consentito, inoltre, rideterminare al ribasso il valore di un bene già rivalutato per adeguarlo al minore valore di mercato.
Il principale beneficio dell'affrancamento consiste nel fatto che il valore rideterminato assume rilevanza nel calcolo della plusvalenza tassabile ai fini Irpef. In altri termini, per quantificare l'imponibile della cessione del bene, il contribuente può assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene, quello indicato nella perizia di stima, riducendo sensibilmente la tassazione.
I beneficiari
L'articolo 1, comma 473, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, prevista per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7 della legge 448) è stata riproposta più volte con numerosi interventi legislativi, da ultimo con il Dl 70/2011. Trattandosi di un'agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze disciplinate dagli articoli 67 e 68 del Tuir, possono beneficiarne: le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d'impresa; le società semplici e i soggetti assimilati; gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell'esercizio dell'attività commerciale; i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
Si ritiene che non siano ammesse all'agevolazione le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà. Questa possibilità prevista per la prima volta dal Dl 70/2011 non è stata, infatti, riproposta dalla norma che ha riaperto i termini.
La rivalutazione riguarda nello specifico le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno, e i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Si perfeziona con l'asseverazione di una perizia di stima del valore del bene al 1° gennaio 2013 redatta da professionisti abilitati e con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate. La scadenza per l'asseverazione della perizia è fissata al 30 giugno 2013 che, cadendo di domenica, slitta al 1° luglio.
PAGINA A CURA DI
Siro Giovagnoli
Emanuele Re fonte 24ore
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI DI COMMERCIO
PREMESSA
Alla
fine del periodo d'imposta per gli ausiliari del commercio, notoriamente
considerati da leggi fiscali e previdenziali come svolgenti l'attività
nell'esercizio di impresa commerciale, si pone il problema del corretto
inquadramento fiscale delle provvigioni da fatturare. L'agente di commercio
potrebbe chiedersi se ad esempio una provvigione maturata a dicembre debba
necessariamente essere fatturata in tale periodo oppure possa godere di rinvii
previsti dalla normativa. Scopo del presente lavoro è quello di offrire una
panoramica di tali situazioni dal punto di vista dell'I.V.A. e delle imposte
dirette.
ASSOGGETTABILITA' AD
I.V.A. DELLE PROVVIGIONI CORRISPOSTE
Riguardo
le provvigioni corrisposte ad agenti, ai fini I.V.A, è da premettere che ai
sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/72 sono considerate prestazioni
di servizi anche quelle effettuate, dietro corrispettivo, in relazione ad un
contratto di agenzia.
L'abitualità delle
prestazioni
Altresì,
ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R. per esercizio di impresa si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, anche delle
attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (tra cui rientra
l'attività intermediaria nella circolazione dei beni e le altre attività
ausiliarie). Risulta, quindi, evidente che qualora per l'intermediario manchi
il requisito dell'abitualità non sorge l'obbligo di assoggettamento ad imposta
sul valore aggiunto e quindi non deve dotarsi di numero di partita I.V.A. In
tali eventualità, si parla, infatti, di prestazioni occasionali (in particolare
di procacciamento d'affari occasionale rientrante, tra l'altro, nella lettera i
dell'art. 81 del T.U.I.R.) soggette esclusivamente alla ritenuta ai fini delle
imposte sui redditi di cui all'art. 25 bis del D.P.R. n. 600/73. E' da ricordare, a tale proposito, la Decisione della
Commissione Tributaria Centrale Sezione XVI n. 3084 del 19/9/95 che ha
stabilito che non si può considerare rilevante ai fini I.V.A. la modesta
attività di procacciatori di contratti, con risultati economici di scarso
rilievo, con il solo scopo di procurarsi mezzi sussidiari di vita giacché non è
inquadrabile nell'ipotesi di cui al citato art. 4 l'esercizio di una attività
svolta in maniera del tutto occasionale.
L'effettuazione delle
operazioni
Premesso
tutto ciò, occorre adesso considerare l'art. 6 del citato D.P.R., il quale
dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo. Per cui fino a quando la provvigione, ancorché
maturata, non sia stata pagata dalla casa mandante, l'agente non è obbligato ad
emettere alcuna fattura. Occorre, però, prestare particolare attenzione al
comma successivo dello stesso articolo 6, il quale indica che se
indipendentemente dalla fase dell'avvenuto pagamento o meno, sia emessa
fattura, non importa se per importi parziali o totali, o se sia pagato un dato
corrispettivo anche in parte, l'operazione si considera ugualmente effettuata e
quindi sorge l'assoggettamento ad I.V.A.. In sostanza, anche quando l'ausiliario
del commercio riceve una anticipazione monetaria in conto future provvigioni
deve necessariamente emettere il documento fiscale.
Alla
luce di tali disposizioni normative appena descritte sopra, risulta chiaro che
qualora la provvigione sia ad es. maturata nel mese di dicembre, ai fini
I.V.A., la fattura può essere emessa anche nell'anno successivo, e comunque al
momento del pagamento, la normativa evita, in tal modo, all'agente l'onere di
versare l'I.V.A. per il mese di dicembre. Invece, per stabilirne il momento
impositivo ai fini delle imposte dirette si veda più sotto, nella parte
incentrata sulla competenza fiscale delle provvigioni.
La base imponibile
E'
necessario pure citare che ai sensi dell'art.13 sempre del D.P.R. n. 633/72 la
base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti all'agente secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese subite per l'esecuzione della
prestazione, e i debiti verso terzi eventualmente accollati alla casa mandante
(si pensi ad .esempio al caso delle spese di trasferta, vitto e alloggio
eventualmente a carico della casa mandante, in tale situazione l'agente non può
invocare la non imponibilità da I.V.A. poiché per disposizione di legge l'erogazione
di tali somme deve concorrere a formare la base imponibile).
Naturalmente,
per gli agenti restano escluse da I.V.A. esclusivamente le somme contemplate
dal successivo art. 15. Si tratta delle somme dovute a titolo di interessi
moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità negli adempimenti degli
obblighi della casa mandante, e le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente
documentate. Tale ultima frase è fondamentale ai fini dell'esclusione
dall'imposta, infatti, tutte le spese devono essere documentate attraverso
pezze giustificativa da inviare alla casa mandante (con relativa nota di
accompagnamento, o eventualmente elencate espressamente in fattura).
Esemplificando,
non è soggetto ad I.V.A. il rimborso del pagamento dell'affitto di un deposito
intestato alla casa mandate, mentre è imponibile l'eventuale rimborso
dell'affitto di un locale intestato all'agente.
Infine,
è da evidenziare che la ritenuta Enasarco esposta in fattura dallo stesso
agente non è detraibile dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto
(e della ritenuta d'acconto, anche se poi in sede di dichiarazione annuale dei
redditi, in quanto contributo previdenziale obbligatorio, è deducibile dal
reddito personale dell'agente)
L'aliquota
Infine,
sembra, quasi, superfluo ricordare che su tali somme così composte debba essere
poi applicata l'aliquota I.V.A., in atto prevista in misura del 21%.
IMPOSTE DIRETTE: LA
COMPETENZA FISCALE DELLE PROVVIGIONI
Lindividuazione
dellesercizio di competenza delle provvigioni è una altra delle questioni che
più coinvolge la fiscalità degli agenti di commercio.
E
le recenti modifiche alla disciplina civilistica del contratto di agenzia
rivestono particolare interesse per le loro conseguenze in ambito fiscale, in
particolare modo per le imposte dirette.
Occorre
perciò premettere, dal punto di vista civilistico, che il citato articolo 1748
del Codice civile (riformulato con il D.Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65) stabilisce
precise modalità e tempi sul diritto alla provvigione. In particolare é ora
previsto che il diritto a conseguire la provvigione sorge indipendentemente dallavvenuto
pagamento del corrispettivo da parte del cliente.
La
provvigione è dovuta dal momento e nella misura in cui la casa mandante ha
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso
con il cliente. E, tuttavia, possibile che latto con cui è conferito il
mandato di agenzia preveda un diverso momento che può essere stabilito fino a
quello in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
controprestazione.
Ritornando
nell'ambito fiscale, come noto, ai fini delle imposte dirette, limputazione
temporale delle provvigioni avviene secondo il criterio della competenza, la
cui concreta individuazione del periodo è legata al T.U.I.R., in particolare allarticolo
75 che stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.
In
passato la prevalente giurisprudenza aveva ritenuto il diritto alla provvigione
certo ed oggettivamente quantificabile solo dopo che il cliente della ditta
mandante avesse integralmente esaurito il pagamento dovuto.
Con
la nuova versione dellart. 1748 del C.c. (conforme alle indicazioni della
Direttiva Comunitaria n.86/653/CEE) il diritto alla provvigione non è più
collegato agli affari che hanno avuto regolare esecuzione, ma spetta per tutti
gli affari conclusi durante il contratto per effetto dellintervento dellagente.
Inoltre detta nuovi principi per individuare quando e in che misura matura il
diritto alla provvigione.
Momento rilevante per
l'imposizione ai fini delle imposte dirette
In
pratica, i principi fissati dal nuovo art. 1748 del C.c. comportano per
l'ambito fiscale (relativamente alle imposte dirette) che:
1)
Nel momento in cui il contratto di agenzia, stipulato tra casa mandante ed
agente, non deroga al principio generale, la provvigione concorre a formare il
reddito dellesercizio in cui la prestazione è stata ultimata, cioè in quello
in cui la casa mandante ha adempiuto la prestazione o avrebbe dovuto adempierla
(in sostanza al momento della consegna del bene al cliente, indipendentemente
dall'avvenuto pagamento o meno della fornitura).
2
) qualora il contratto di agenzia stabilisca tempi particolari, che non possono
superare quello in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la controprestazione,
la provvigione concorre a formare il reddito nellesercizio in cui si verifica
tale condizione (quindi, ad esempio, al momento in cui il cliente paga la
fornitura).
Per
conseguenza, le clausole contrattuali adottate acquistano rilevanza per lesercizio
di competenza delle provvigioni.
A
tale proposito, occorre, infine, sottolineare che con le modifiche arrecate
anche all'art. 1742 del Codice civile è stata resa obbligatoria la forma
scritta del contratto di agenzia.
LA RITENUTA SULLE
PROVVIGIONI
E'
lart. 25 bis del D.P.R. 600/73 che regola la ritenuta sulle provvigioni
inerenti a rapporti di agenzia.
Altresì,
trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria
per il ....., in
base al quale la misura della ritenuta dacconto corrisponde allaliquota del
primo scaglione reddituale IRPEF di cui allart. 11 del T.U.I.R.
La ritenuta sulle provvigioni è quindi pari al 23%.
Ai
sensi del suddetto articolo i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la
ritenuta dacconto dellI.R.P.E.F. o dell IRES sulle provvigioni
(comunque denominate, ed anche occasionali) derivanti da attività di
intermediazione commerciale:
-
Le persone fisiche che esercitano attività dimpresa o di lavoro autonomo;
-
le società di persone ed equiparate;
-
le associazioni costituite da artisti e professionisti;
-
le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nellart. 87
del D.P.R. 917/86.
Restano
escluse le imprese agricole.
La
ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di
affari.
La
ritenuta è dovuta a titolo dacconto dellIRPEF sul 50% delle provvigioni
corrisposte (cioè in misura del 11.50%), mentre è ridotta sul 20% delle provvigioni
medesime se i percipienti
dichiarano ai loro committenti che nellesercizio della loro attività si
avvalgono in via continuativa dellopera di dipendenti o di terzi (1).
Per
le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio (cosiddetti venditori
porta a porta la ritenuta dovuta a titolo dimposta è applicata nella predetta
misura sul 100% della provvigione.
Inoltre,
la ritenuta non si applica alle provvigioni percepite da:
-
agenzie di viaggio e turismo;
-
rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di
persone;
-
distributori di pellicole cinematografiche;
-
agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni
(lesenzione non è operante nei casi in cui lagente renda la propria
prestazione ad altro agente);
-
mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le imprese di
assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche
o loro controllate quando rendano le prestazioni direttamente alle imprese di
assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
-
aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria
per le prestazioni rese nellesercizio delle attività di collocamento e di
compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento;
-
agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
-
agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese
direttamente;
-
mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese
esercenti la pesca marittima;
-
commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
-
consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non
aventi finalità di lucro.
Sono
soggetti alla ritenuta anche gli acconti e le anticipazioni della provvigione.
Ai
fini del computo per il relativo versamento da parte della casa mandante, la
ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Il
versamento della ritenuta deve essere, quindi, effettuato entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta stessa, presso
qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale,
utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Il codice tributo da indicare
è il 1038.
I
sostituti dimposta che hanno operato le ritenute di cui allart. 25 bis del
D.P.R. 600/73 devono, entro il 31 marzo
(e non più entro il 28 Febbraio) dellanno successivo, rilasciare la certificazione
relativa alle ritenute operate nellanno precedente. Tale termine più lungo è dovuto alla modifica arrecata dall'articolo
18, comma 1, D.P.R. n. 435/2001.
Peraltro,
riguardo lo scomputo delle ritenute è disposto che le ritenute sono scomputate dallimposta
relativa al periodo di competenza poiché già operate al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Mentre
qualora siano state operate successivamente, sono scomputate dallimposta
relativa al periodo dimposta in cui sono state effettuate.
A
titolo esemplificativo, con riferimento alle provvigioni di competenza dimposta
2011, si avrà che:
-
le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2011 sono scomputabili dallimposta
relativa ai redditi del 2011;
-
le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2012 entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi dellanno 2011, sono scomputabili
dall 'imposta relativa ai redditi dellanno 2011;
-
le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2012 dopo che sia stata presentata la
dichiarazione relativa ai redditi 2011, si scomputano dallimposta relativa ai redditi
dellanno 2012.
Anche
per i soggetti IRES il cui periodo dimposta non coincide con lanno solare,
le ritenute sono scomputate con i suindicati criteri, tenuto pero conto dei
diversi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Viceversa, lo scomputo dei prestatori occasionali è soltanto per cassa.
Infine,
l'ultimo comma prevede che la medesima ritenuta di cui al presente art. 25 bis
si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
(1) Si veda il D.M. 16/4/1983
qui di seguito esposto in una sorta di sintesi: La dichiarazione per lapplicazione
della ritenuta ridotta, da redigere in carta semplice, deve contenere i
seguenti elementi:
-
i dati identificativi del dichiarante; - lattestazione di avvalersi in via
continuativa di dipendenti o di terzi; - la data; - la sottoscrizione del
dichiarante.
Essa
deve essere spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata
con avviso di ricevimento ed ha valore per lanno seguente. Nel caso in cui
durante lanno successivo vi siano variazioni che consentono lapplicazione
della ritenuta ridotta o che ne fanno venire meno lapplicazione medesima, le
variazioni stesse vanno comunicate al committente, preponente o mandante con
una dichiarazione, da redigersi con le modalità sopra specificate, entro 15
giorni dal verificarsi delle predette variazioni. Il medesimo termine di 15
giorni per la presentazione della dichiarazione che consente lapplicazione
della ritenuta ridotta sulle provvigioni erogate è, inoltre, previsto nellipotesi
di inizio attività e tale termine decorre dalla stipula dei contratti o
accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento daffari o dalla eseguita mediazione. Infine, per le prestazioni
occasionali i percipienti le provvigioni devono presentare la dichiarazione non
oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od
usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a
ritenuta si considerano concluse.
http://www.donagemmaonline.it/newsletters/2013/1_2013/Finanziaria_2013.pdf
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