L’art.
7 quater, comma 1, lettera b) del DPR 633/72 regola la territorialità delle prestazioni
di trasporto passeggeri, prevedendo che esse si considerano effettuate in
Italia “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”,
distinguendo, pertanto:
a) la parte di trasporto
considerabile come oggettivamente e forfettariamente eseguita all’estero,
irrilevante ai fini dell’imposta IVA per carenza del requisito territoriale;
b)
quella eseguita all’interno del territorio italiano, è rilevante ai fini Iva.
Relativamente alla
determinazione delle percentuali forfettarie di percorrenza nel territorio
nazionale, la circolare del 29 luglio 2011, n. 37/E, paragrafo 3.1.3 (pagine
27-28), ha confermato, nel caso di trasporto aereo internazionale, quanto
stabilito nella risoluzione 23 aprile 1997, n. 89, in base alla quale le prestazioni
di servizi rese nello spazio aereo italiano dovevano essere forfettariamente
individuate nella misura del 38% dell'intero tragitto del singolo volo
internazionale.
si considerano territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni di trasporto di passeggeri “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”: le regola, in deroga ai principi generali di territorialità delle prestazioni di servizi (Stato del committente per le operazioni B2B e Stato del prestatore per le operazioni B2C) trova applicazione in ordine ai servizi di trasporto di passeggeri resi sia nei confronti di soggetti passivi sia nei confronti di soggetti privati. Si considera effettuata nel territorio dello Stato e quindi rilevanti a fini Iva la parte del trasporto percorsa nel territorio dello Stato, mentre saranno fuori dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del requisito territoriale le tratte di un trasporto internazionale effettuate fuori dal territorio dello Stato.
In merito alla difficile identificazione e quantificazione della tratta nazionale nel caso di trasporto internazionale (aereo o marittimo) la C.M. n. 37/E/2011 ha confermato le istruzioni già impartite in passato con riguardo alla determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto di passeggeri, ovvero:
- per il trasporto marittimo internazionale, le indicazioni della C.M. n. 11/420390/1980 nella quale veniva fissata forfetariamente, nella misura del 5% di ogni singolo intero trasporto, la quota parte del servizio di trasporto marittimo internazionale che poteva considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 1) del D.P.R. n. 633/1972;
- per il trasporto aereo internazionale, le indicazioni della R.M. n. 89/E/1997, nella quale si era stabilito che le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano dovevano essere forfetariamente individuate nella misura del 38% dell'intero tragitto del singolo volo internazionale.
- Biglietto aereo acquistato online per un volo interno, tratta Milano – Bari, da un vettore estero appartenente ad un Paese Extra – UE: dovrà essere emessa autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 con applicazione dell’Iva al 10% senza poter esercitare il diritto alla detrazione a norma dell’art. 19-bis1 lett. e) del D.P.R. 633/1972.
- Biglietto aereo acquistato per un volo internazionale, tratta Roma - Berlino da un vettore comunitario: per la parte del percorso territorialmente rilevante in Italia (pari al 38% del tragitto) si dovrà procedere con l’integrazione e la doppia registrazione della fattura ricevuta da parte del vettore comunitario con applicazione in luogo dell’Iva del titolo di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 1 del D.P.R. 633/1972 se trattasi di trasporto internazionale in dipendenza di un unico contratto, mentre la parte del percorso territorialmente non rilevante nel territorio dello Stato (pari 62% del tragitto) sarà fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.
- Biglietto aereo acquistato per un volo internazionale, tratta Parigi - Mosca, da un vettore comunitario (o Extra – UE): la società acquirente il biglietto aereo non dovrà porre in essere alcun adempimento a fini Iva, trattandosi di operazione territorialmente non rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-quater comma 1 lett. b) del D.P.R n. 633/81972.
Infine, anche per evitare errori o omissioni negli adempimenti Iva, si evidenzia che è possibile che il biglietto aereo possa essere, anziché intestato all’azienda, acquistato ed intestato direttamente dal dipendente o dall’amministratore, il quale potrebbe allegare la spesa sostenuta nella nota a piè di lista relativa alla trasferta e chiederne il rimborso; verrebbero così evitati problemi di gestione a fini Iva dell’operazione da parte dell’azienda la quale tuttavia dovrà comunque espletare correttamente gli adempimenti in materia di tenuta del libro unico sul lavoro.
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