5 agosto 2015
Sentenza della CTR di Roma in tema di vendita infraquinquennale in caso di cessazione del rapporto di coniugio
Deve
ritenersi illegittima la revoca dell’agevolazione “prima casa”, se la
vendita infraquinquennale è avvenuta nell’ambito degli accordi di
separazione consensuale tra coniugi.
In particolare, l’Ufficio non può pretendere le imposte in misura ordinaria dalla moglie che, in ragione della fine del matrimonio, ha ceduto al marito l’intera proprietà dell’immobile per soddisfare le esigenze abitative del medesimo.
La revoca delle agevolazioni fiscali in caso di vendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” sottende alla ratio di scongiurare intenti elusivi e risparmi d'imposta: circostanze che non si riscontrano quando la stessa cessione sia l'effetto di un accordo separazione tra i coniugi.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2331/04/15 della Commissione Tributaria Regionale di Roma.
Nel caso esaminato, l'Ufficio finanziario contestava il fatto che il 50% dell'immobile acquistato in comunione dei beni era stato successivamente ceduto, con altro atto oneroso stipulato prima dei 5 anni dal primo, da un coniuge all'altro, che ne diveniva proprietario al 100%. Ciò avveniva nell’ambito della separazione consensuale; e infatti nel ricorso al Tribunale si disponeva che “per quanto attiene la casa coniugale, acquistata in comproprietà dai coniugi, il signor […] si obbliga ad acquistare il 50% di proprietà della signora […], che dal suo canto si obbliga a vendere, al prezzo di 50.000,00 euro con accollo del residuo mutuo”. Stando così le cose, i giudici tributari della Capitale hanno ritenuto di poter annullare la rettifica dell’AdE.
La CTR capitolina, confermando la gravata decisione della CTP, ha motivato che, ai sensi degli art. 150 ss. C.c., mentre nel caso di separazione giudiziale è il provvedimento del giudice che disciplina compiutamente gli effetti patrimoniali della separazione, nel caso di separazione consensuale è prevista l'omologazione da parte del giudice degli accordi stabiliti dai coniugi (art. 158 C.c.). Nel caso di specie, “poiché la cessione di quota dell'immobile comune, con un corrispettivo preventivamente stabilito, era prevista nell'ambito del ‘Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi’ diretto al tribunale civile di Roma e datato 16.9.2009 (cfr. p. 3: 2III. Per quanto attiene la casa coniugale, acquistata in comproprietà dai coniugi, il sig. [...] si obbliga ad acquistare il 50% della proprietà dalla sig.ra. [...], che dal suo canto si obbliga a vendere al prezzo di euro 50.000,00 e con accollo del residuo mutuo entro e non oltre la data del 15 dicembre 2009), non appare dubbio che tale cessione rientri nel contesto degli accordi stabiliti dai coniugi. La circostanza che nel verbale del 10/02/2010 dinanzi al presidente f.f., e nella sentenza di omologa del 22/02/2010, non si faccia esplicito riferimento alla cessione della abitazione coniugale (risultando barrata la voce relativa alla assegnazione della ‘casa familiare’) non esclude che tale cessione costituisca uno dei punti imprescindibili dell'accordi di separazione, essendo evidente che, quando fra due coniugi diventa ‘oggettivamente improseguibile la convivenza’ la principale questione che deve essere affrontata, sotto il profilo patrimoniale, è quella della proprietà e dell'assegnazione della abitazione acquistata in comunione.
Appare pertanto illegittima la revoca delle agevolazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, effettuata in quanto la cessione della propria quota da parte della sig.ra. [...] al marito è avvenuta entro i cinque anni dall'acquisto. La ratio della previsione di revoca, nel caso di vendita infraquinquennale, appare quella di sanzionare operazioni elusive, che si potrebbero verificare ove il dichiarato uso abitativo non sia dimostrato dal mantenimento della proprietà dell'immobile per un congruo periodo di tempo: in un caso come quello di specie, le imprevedibili vicende dei rapporti personali fra coniugi non possono determinare la revoca delle agevolazioni fiscali, quando oltretutto l'immobile acquistato per l'esigenza di coabitazione familiare venga trasferito integralmente a uno dei coniugi, per soddisfare le esigenze abitative di questi. Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni sopra richiamate, in conformità ai rilievi della corte costituzionale nella sentenza n. 154/1999”.
L’Ufficio finanziario è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
In particolare, l’Ufficio non può pretendere le imposte in misura ordinaria dalla moglie che, in ragione della fine del matrimonio, ha ceduto al marito l’intera proprietà dell’immobile per soddisfare le esigenze abitative del medesimo.
La revoca delle agevolazioni fiscali in caso di vendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” sottende alla ratio di scongiurare intenti elusivi e risparmi d'imposta: circostanze che non si riscontrano quando la stessa cessione sia l'effetto di un accordo separazione tra i coniugi.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2331/04/15 della Commissione Tributaria Regionale di Roma.
Nel caso esaminato, l'Ufficio finanziario contestava il fatto che il 50% dell'immobile acquistato in comunione dei beni era stato successivamente ceduto, con altro atto oneroso stipulato prima dei 5 anni dal primo, da un coniuge all'altro, che ne diveniva proprietario al 100%. Ciò avveniva nell’ambito della separazione consensuale; e infatti nel ricorso al Tribunale si disponeva che “per quanto attiene la casa coniugale, acquistata in comproprietà dai coniugi, il signor […] si obbliga ad acquistare il 50% di proprietà della signora […], che dal suo canto si obbliga a vendere, al prezzo di 50.000,00 euro con accollo del residuo mutuo”. Stando così le cose, i giudici tributari della Capitale hanno ritenuto di poter annullare la rettifica dell’AdE.
La CTR capitolina, confermando la gravata decisione della CTP, ha motivato che, ai sensi degli art. 150 ss. C.c., mentre nel caso di separazione giudiziale è il provvedimento del giudice che disciplina compiutamente gli effetti patrimoniali della separazione, nel caso di separazione consensuale è prevista l'omologazione da parte del giudice degli accordi stabiliti dai coniugi (art. 158 C.c.). Nel caso di specie, “poiché la cessione di quota dell'immobile comune, con un corrispettivo preventivamente stabilito, era prevista nell'ambito del ‘Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi’ diretto al tribunale civile di Roma e datato 16.9.2009 (cfr. p. 3: 2III. Per quanto attiene la casa coniugale, acquistata in comproprietà dai coniugi, il sig. [...] si obbliga ad acquistare il 50% della proprietà dalla sig.ra. [...], che dal suo canto si obbliga a vendere al prezzo di euro 50.000,00 e con accollo del residuo mutuo entro e non oltre la data del 15 dicembre 2009), non appare dubbio che tale cessione rientri nel contesto degli accordi stabiliti dai coniugi. La circostanza che nel verbale del 10/02/2010 dinanzi al presidente f.f., e nella sentenza di omologa del 22/02/2010, non si faccia esplicito riferimento alla cessione della abitazione coniugale (risultando barrata la voce relativa alla assegnazione della ‘casa familiare’) non esclude che tale cessione costituisca uno dei punti imprescindibili dell'accordi di separazione, essendo evidente che, quando fra due coniugi diventa ‘oggettivamente improseguibile la convivenza’ la principale questione che deve essere affrontata, sotto il profilo patrimoniale, è quella della proprietà e dell'assegnazione della abitazione acquistata in comunione.
Appare pertanto illegittima la revoca delle agevolazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, effettuata in quanto la cessione della propria quota da parte della sig.ra. [...] al marito è avvenuta entro i cinque anni dall'acquisto. La ratio della previsione di revoca, nel caso di vendita infraquinquennale, appare quella di sanzionare operazioni elusive, che si potrebbero verificare ove il dichiarato uso abitativo non sia dimostrato dal mantenimento della proprietà dell'immobile per un congruo periodo di tempo: in un caso come quello di specie, le imprevedibili vicende dei rapporti personali fra coniugi non possono determinare la revoca delle agevolazioni fiscali, quando oltretutto l'immobile acquistato per l'esigenza di coabitazione familiare venga trasferito integralmente a uno dei coniugi, per soddisfare le esigenze abitative di questi. Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni sopra richiamate, in conformità ai rilievi della corte costituzionale nella sentenza n. 154/1999”.
L’Ufficio finanziario è stato condannato al pagamento delle spese processuali.