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mercoledì 14 gennaio 2015

Ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai pagamenti per beneficiare dei bonus fiscali del 50% e 65%

A seguito della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), con effetto dal 1° gennaio 2015 è stata aumentata dal 4 all’8% la misura della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai pagamenti per beneficiare dei bonus fiscali del 50% e 65% (bonus ristrutturazioni, acquisto immobili ristrutturati, risparmio energetico, interventi antisismici, acquisto mobili e grandi elettrodomestici).
Più nel dettaglio, si fa riferimento alla ritenuta che gli istituti di credito (banche e Poste Italiane) devono effettuare sui bonifici a titolo di acconto di imposta. La misura fu introdotta dal D.L. n. 78/2010 nella misura del 10%, prevedendo ad esempio che quando il proprietario di casa emette il bonifico per pagare l’impresa edile, l’istituto di credito deve trattenere e versare all’erario italiano una quota del pagamento, a titolo di acconto delle imposte che pagherà l’impresa. Tuttavia, le proteste delle piccole imprese, moltissime artigiane, fecero abbassare la ritenuta dal 10 al 4% (D.L. n. 98/2011). Alla luce della Legge di Stabilità 2015, come sopra evidenziato, dal 1° gennaio 2015 si passa dal 4% (valevole fino al 31 dicembre 2014) alla nuova misura dell’8%.
Diversi bonus fiscali e ritenuta d’acconto sui bonifici
Detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie Al fine di beneficiare di tale bonus fiscale risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario (soggetto dal 1° gennaio 2015 alla ritenuta dell’8%) ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:
  • causale del versamento (ad esempio: detrazione Irpef del 50%, ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir);
  • codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Pagamento da parte dei condomini
Per beneficiare della detrazione in esame risulta necessario effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta del 4% (dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2014) e dal 1° gennaio 2015 pari all’8%. ll pagamento dei lavori potrà avvenire da un conto corrente condominiale o in alternativa dal conto corrente di uno dei condomini a cui sarà affidato ufficialmente l’incarico del pagamento. Nei bonifici devono essere indicati:
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del condominio ed anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
NB: i condomini che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali in esame, effettuano i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non devono operare su tali somme le ulteriori ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. n. 600/1973 (C.M. n. 40/E del 2010). Conseguentemente, per beneficiare della detrazione ai bonifici, dal 1° gennaio 2015, andrà applicata la sola ritenuta dell’8% prevista dal D.L. n. 78/2010 (fino al 31 dicembre 2014 stabilita nella misura del 4%) avente carattere speciale, che sarà operata da banche e Poste Italiane.
Caso: codice fiscale del condominio
Per beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, il condominio è tenuto a chiedere l’assegnazione di un codice fiscale prima ancora di procedere con i lavori, e successivamente seguire tutte le procedure previste per le detrazioni, tra cui anche quelle per i pagamenti (C.M. n.11/E del 21 maggio 2014).
Detrazione Irpef del 50% per acquisto immobili ristrutturati Allo scopo di beneficiare del bonus fiscale in esame l’acquirente ovvero assegnatario non dovrà necessariamente effettuare i pagamenti mediante bonifico. Quindi, è lasciata ampia libertà alle modalità di pagamento (che normalmente avvengono mediante assegni circolari).
Detrazione Irpef/Ires del 65% per il risparmio energetico Al fine di beneficiare del bonus fiscale in esame vi è l’obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi mediante l’apposito bonifico bancario o postale soggetto dal 1° gennaio 2015 alla ritenuta dell’8%.Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno sempre indicati:
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
NB: risultano esonerati solo i contribuenti titolari di reddito di impresa, potendo fornire la prova del pagamento attraverso altra idonea documentazione, quali ad esempio le scritture contabili obbligatorie e via dicendo.
Pagamenti da parte dei condomini
I contribuenti non titolari di reddito di impresa, come nel caso di un condominio, per beneficiare della detrazione in esame devono fare i pagamenti esclusivamente con bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta del 4% (dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2014) ovvero dell’8% dal 1° gennaio 2015. ll pagamento dei lavori potrà avvenire da un conto corrente condominiale o in alternativa dal conto corrente di uno dei condomini a cui sarà affidato ufficialmente l’incarico del pagamento. Nei bonifici devono essere indicati:
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del condominio ed anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
NB: i condomini che, per avvalersi delle agevolazioni fiscali in esame, effettuano i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non devono operare su tali somme le ulteriori ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. n. 600/1973 (C.M. n. 40/E del 2010). Conseguentemente, per beneficiare della detrazione ai bonifici andrà applicata la sola ritenuta del 4% ovvero, dal 1° gennaio 2015, dell’8% prevista dal D.L. n. 78/2010, avente carattere speciale, che sarà operata da banche e Poste Italiane.
Detrazione del 65% per interventi antisismici Per fruire di tale detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (con ritenuta, dal 1° gennaio 2015, dell’8%), da cui risultino:
  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986);
  • codice fiscale del soggetto che paga;
  • codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Detrazione Irpef del 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici I pagamenti per l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici devono essere effettuati, alternativamente (C.M. n. 29/E/2013):
  • mediante bonifico bancario o postale (soggetto a ritenuta dell’8% dal 1° gennaio 2015) che dovrà indicare:
    - la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
    - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
    - il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • mediante carta di credito o di debito: in tal caso la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
NB: non è possibile, per beneficiare del bonus, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

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