In tema di interessi di mora (o moratori) dovuti dal debitore su cartella esattoriale
non pagata, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta,
con l’articolo 7 ed i comma 2-sexies e 2-septies, disciplinando le
modalità di calcolo degli interessi di mora dovuti sulle somme indicate
nella cartella di pagamento scaduta. In particolare è stata inibita ad Equitalia la pratica dell’applicazione degli interessi di mora anatocistici.
Attraverso una modifica all’articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973
-concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento – la legge 106/2011 ha disposto che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi moratori non si applichino per la parte corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.
Questa norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo e
cioè dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (12 luglio
2011).
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