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mercoledì 5 febbraio 2014

Veicolo strumentale solo ai fini Iva -Amministratori_e_auto_a_uso_promiscuo


Ai fini Iva, con la L. n. 244/2007 è stato regolamentato il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta
relativa all’acquisto dei veicoli a motore,compresi i carburanti, lubrificanti e servizi d’impiego, al fine di
adeguare l’ordinamento italiano a quello europeo.
In particolare, come si vedrà, in seguito alla modifica dell’art. 19-bis 1, D.P.R. n. 633/1972, un veicolo
stradale a motore, può essere considerato strumentale ai fini Iva (imposta interamente detraibile), ma
allo stesso tempo soggetto a limitazioni fiscali, ai fini delle imposte sui redditi.




http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_News_n._38_del_03.02.2014_.pdf


http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_News_n._32_del_29.01.2014_Amministratori_e_auto_a_uso_promiscuo.pdf

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