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venerdì 10 gennaio 2014

Riepilogo delle casistiche relative alle operazioni (effettuate/ricevute) con un soggetto “stabilito” ai fini IVA nella UE, in base all’inclusione o esclusione di questo rispetto all’archivio VIES.


Operazioni effettuate nei confronti di un soggetto “stabilito” ai fini IVA nella UE
Inclusione/esclusione dall’archivio VIES Cessioni di beni con invio in altro Stato della UE Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972
  • Periodo di 30gg dalla richiesta
  • Diniego all’inclusione nell’archivio
  • Revoca dell’inclusione
Non iscritto all’archivio VIES Assoggettamento ad IVA in Italia (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore)
Dal 31° giorno dalla richiesta in mancanza di diniego Iscritto nell’archivio VIES Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41 del DL n. 331/1993 Prestazione fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 (si ricorda che nei rapporti BtoB la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA)
Operazioni ricevute da soggetto “stabilito” ai fini IVA nella UE
Inclusione/esclusione dall’archivio VIES Cessioni di beni con invio da altro Stato della UE con arrivo in Italia Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972
  • Periodo di 30gg dalla richiesta
  • Diniego all’inclusione nell’archivio
  • Revoca dell’inclusione
Non iscritto all’archivio VIES Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il cedente/prestatore (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore)
Dal 31° giorno dalla richiesta in mancanza di diniego Iscritto nell’archivio VIES Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse charge Prestazione di servizi soggetta ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo IVA)
Erroneo assoggettamento ad IVA (mediante reverse charge) da parte del cessionario/committente italiano.
Le soluzioni proposte dall’Assonime (Circolare 28 luglio 2012, n. 21)
Il committente/cessionario nazionale, prima che intervengano azioni di accertamento nei suoi confronti, potrebbe:
  • procedere a rettificare il reverse charge effettuato sulla fattura;
  • procedere all’annullamento dell’annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse (facendo venire meno la nascita del debito IVA);
  • procedere all’annullamento dell’annotazione della fattura nel registro degli acquisti (facendo venire meno l’indebita detrazione dell’IVA);
  • procedere alla rettifica del modello INTRA se già presentato (compilando i quadri INTRA-2 ter e/o quinquies).
Le conseguenze delle rettifica per l’operatore nazionale comportano:
  • che non dovrà essere versata l’IVA erroneamente indicata in fattura;
  • che lo stesso non dovrebbe essere soggetto al pagamento della sanzione per illegittima detrazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Direttore dell’Agenzia delle Entrate, provvedimenti del 29 dicembre 2010 (Prot. n. 2010/188376 e Prot. n. 2010/188381)
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 27
  • C.M. 15 febbraio 2011, n. 4/E
  • C.M. 21 giugno 2011, n. 28/E
  • C.M. 1° agosto 2011, n. 39/E
  • R.M. 27 aprile 2012, n. 42/E
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