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martedì 19 febbraio 2013

Lo studio di settore ‘ mal si attaglia’ al trasporto pubblico locale




Un  recentissimo giudizio Tributario conclusosi con una  pronuncia del 01/10/2012 della Commissione Tributaria Regione Campania, depositata il 10/10/2012 ha accolto l’appello del contribuente annullando completamente l’ avviso di accertamento  basato sugli studi di settore, che vedeva il recupero a tassazione di maggiori ricavi per oltre 158.000,00 Euro.
Così, il collegio, in riforma della sentenza di primo grado,  motiva  l’accoglimento dell’appello del contribuente, facendo proprie le deduzioni difensive della parte, e ritenendo  dunque, fondate le motivazioni e le doglianze esposte in sede di contradditorio : ‘’ poiché la società opera nel settore del trasporto pubblico, completamente regolato da obblighi di servizio tali da non rendere applicabili logiche concorrenziali e/o opportunità di mercato che possano influire  considerevolmente su maggiori ricavi ‘’.
Il caso di specie, è stato un ottimo ed interessante spunto professionale, per vedere finalmente applicato, fra l’altro, la centralità del contraddittorio e la concreta modalità di svolgimento dell’attività al processo  tributario, principi più volte richiamati dalla stessa Cassazione Sez. Unite ( sent. n. 26635/26636/26637/26638 del 18/09/2009).
 In definitiva, si potrebbe arrivare all’ardua considerazione finale dell’inapplicabilità degli studi di settore al comparto del  TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,  a parere di chi scrive,  un consequenziale e dovuto cambio di direzione.

Carmen Daniele

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