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lunedì 28 gennaio 2013

La sede dell`imprenditore individuale: qualche chiarimento

  • Nel caso delle imprese individuali che svolgono la propria attivita` senza l`imprescindibile necessita` di appositi locali (es. agente di commercio), la sede dell`impresa individuale puo` coincidere con la residenza del titolare, anche se non necessariamente deve coincidere con la residenza del titolare. Sono questi i chiarimenti arrivati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 14 gennaio 2013, Prot. 0005095,  (((  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/RIPotenza.pdf  ))) emesso in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che, nella coincidenza tra sede dell`impresa e residenza, vedeva il possibile sorgere di perplessita` soprattutto in relazione ad altre normative che riguardano l`IMU, l`occupazione di suolo pubblico, ecc. Alla luce del delimitato ambito dei controlli che, ai sensi dell`art. 11 del D.P.R. n. 581/1995, l`ufficio del Registro delle imprese e` tenuto a svolgere sulle istanze di iscrizione, nel caso di imprese individuali, mancando un "atto costitutivo", deve ritenersi per buono quello che l`imprenditore indica in sede di iscrizione dell`impresa nel Registro delle imprese.

    fonte: http://www.salvotib.it/studiotiberio/news-ed-articoli-ateneo-web

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