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familiari a carico
Avere
uno o più familiari a carico rappresenta – in ambito fiscale – una
significativa "risorsa" in termini di risparmio d'imposta, che
l'articolo 12 del Tuir (Dpr 917/1986) riconosce, sotto forma di
detrazione, senza presupporre il sostenimento di alcuna spesa o onere
particolare.
Fondamentalmente, è richiesta l'esistenza di un
rapporto di parentela fra il beneficiario del risparmio e l'altro
soggetto che la norma individua:
1) nel coniuge non legalmente ed effettivamente separato (lettera a, articolo 12 del Tuir);
2) nei figli, compresi i naturali riconosciuti, gli adottivi,gli affidati o affiliati (lettera c, articolo 12 del Tuir );
3)
negli altri familiari, che la lettera d (sempre dell'articolo 12 del
Tuir), per rinvio all'articolo 433 del Codice civile, circoscrive ai
genitori e discendenti/ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti;
generi e nuore; suocero/suocera; fratelli e sorelle, anche unilaterali.
Conviventi e non
Questi familiari, per essere considerati fiscalmente a carico,
devono possedere un reddito lordo non superiore a 2.840,51 euro, con
l'ulteriore condizione – per gli "altri familiari" di cui all'elenco
indicato sopra – che convivano con il contribuente oppure ricevano da
lui assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità
giudiziaria.
La convivenza non è richiesta in relazione ai figli
(come anche per il coniuge) e neppure rileva che i figli stessi siano
maggiorenni oppure coniugati, magari con prole. Anzi, in tale ipotesi il
contribuente potrà assumere fiscalmente a carico, oltre al proprio
figlio, anche la nuora e il nipote (o i nipoti) , a condizione che, in
quanto rientranti nel novero di "altri familiari", convivano con il
rispettivo suocero/nonno o ricevano dallo stesso un assegno alimentare
(risoluzione 461/E/ 2008).
La prova della convivenza o della
erogazione dell'assegno alimentare può essere fornita mediante
autocertificazione oppure con qualsiasi altro mezzo probatorio, come, a
esempio, l'intestazione di utenze domestiche, contabili bancarie, un
contratto di locazione (circolari 95/E/ 2000, paragrafo 3.1.3; 18/E/
2009, paragrafo 1).
Il coniuge legalmente ed effettivamente separato
– che non può essere considerato fiscalmente a carico, in base alla
lettera a dell'articolo 12 del Tuir – può consentire la detrazione
alternativa, di cui alla successiva lettera d, come "altro familiare"
(la circolare 7/E/ 2001 http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2012/052012/20120507/PRASSI/CIRC_AGEN_7E_2001.pdf ha significativamente affermato che il coniuge,
in ipotesi di separazione legale, finché non intervenga la sentenza di
divorzio, rientra fiscalmente tra i familiari che sono individuati dal
comma 5 dell'articolo 5 del Tuir).
Il beneficiario
Non ricorre alcuna preclusione perché il beneficio fiscale possa
essere conseguito contemporaneamente con riferimento a ciascuna delle
tre categorie di familiari individuate. Al pari del reddito del
familiare a carico, riveste un'imprescindibile importanza quello del
contribuente beneficiario, per la quantificazione e concreta spettanza
della detrazione rispetto alla detrazione teorica indicata dalla norma.
In
entrambi i casi occorre fare riferimento al reddito trascritto al rigo
RN1 di Unico, apportandovi gli adattamenti di seguito indicati.
Come
già anticipato, il familiare non deve possedere un reddito complessivo
superiore a 2.840,51 euro, computando gli oneri deducibili e la rendita
catastale dell'abitazione principale (circolare 1/E/2008). In via di
principio (circolare 55/E/2002), non rilevano ai fini del limite in
questione i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta
sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, in quanto non
concorrono alla formazione del reddito complessivo (articolo 3 del
Tuir). Rilevano invece – per espressa deroga normativa al principio
citato – il reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel regime
dei minimi (al netto degli oneri contributivi), quello da locazione
immobiliare con opzione per la cedolare secca (entrambi assoggettati a
imposta sostitutiva), come pure la quota esente di reddito da lavoro
dipendente prestato in zona di frontiera (comma 3, articolo 38, della
legge 146/98), nonché circoscritte tipologie retributive (escluse
solitamente da prelievo Irpef) corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, dalla Santa
sede e da enti centrali della Chiesa cattolica.
Il reddito del
contribuente beneficiario della detrazione (determinante per la
quantificazione di quest'ultima) si assume al lordo degli oneri
deducibili, ma al netto della rendita catastale dell'abitazione
principale e delle sue pertinenze (comma 4-bis, articolo 12 del Tuir). A
esso va aggiunta, in base al comma 3, articolo 8 del Dm 14 marzo 2012,
la eventuale quota di reddito d'impresa resa esente, in funzione di
aiuto alla crescita economica (Ace), dall'articolo 1 del Dl 201/2011.
Come per il familiare, anche in questo caso va computato il reddito da
locazione assoggettato a cedolare secca (circolare 26/E/2011, punto 5),
mentre sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, imposta
sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Rilevanza dei «tempi»
Il reddito complessivo si intende riferito all'intero periodo
d'imposta, a prescindere dal momento in cui è stato prodotto (il figlio
con un reddito lordo di 3.000 euro conseguito a fine dicembre 2011 per
un'attività occasionale non può essere considerato fiscalmente a carico
per tale anno). Al contrario, la misura della detrazione va quantificata
(comma 3, articolo 12 del Tuir) in rapporto al numero dei mesi (non
rilevano i giorni) in cui si verifica il presupposto per la
qualificazione del familiare fiscalmente a carico (per esempio, la
nascita di un figlio il 13 ottobre 2011 attribuisce una detrazione pari a
tre dodicesimi), fatte salve le regole più favorevoli previste per
alcune detrazioni aggiuntive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
A cura di
Alfredo CALVANO e Attilio CALVANO
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