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I
compensi corrisposti da una società ai propri amministratori
trovano un diverso trattamento fiscale e previdenziale a seconda che:
Nel
primo caso, qualora l’amministratore non esercita un’altra
attività professionale, il compenso:
-
è
soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;
-
non
è soggetto ad IVA;
-
è
soggetto al pagamento dell’INPS. L’iscrizione
dell’amministratore va effettuata alla gestione separata INPS. I
contributi sono dovuti sul reddito conseguito dall’amministratore.
I
contributi dovuti sono per 1/3 a carico dell’amministratore e per
2/3 a carico della società.
La
misura di tali contributi per il 2011 è pari al 17% se l’amministratore
è iscritto ad altra cassa di previdenza o del 26,72% se
l’amministratore non iscritto ad altra cassa di previdenza.
Nel
caso in cui l’amministratore esercita un’altra attività
professionale, si possono avere tre situazioni diverse:
-
la
prestazione rientra nell’oggetto proprio della professione
(esempio l’amministratore è un dottore commercialista o un ragioniere
professionista);
-
la
professione esercitata dall’amministratore è oggettivamente
connessa con l’attività dell’impresa (esempio: ingegneri edili
che amministrano una società di ingegneria o un’impresa edile, periti
agrari o dottori agronomi che amministrano un’azienda agraria o
zootecnica, ecc..);
-
la
prestazione non rientra nell’oggetto proprio della professione
e la professione esercitata dall’amministratore non è oggettivamente
connessa con l’attività dell’impresa.
Quando
la prestazione rientra nell’oggetto proprio della professione, il
compenso:
Quando
la professione esercitata dall’amministratore è oggettivamente
connessa con l’attività dell’impresa, il compenso:
Quando
la prestazione non rientra nell’oggetto proprio della professione e
la professione esercitata dall’amministratore non è oggettivamente
connessa con l’attività dell’impresa, il compenso:
-
è
soggetto ad IRPEF per scaglioni di reddito;
-
non
è soggetto ad IVA;
-
è
soggetto al pagamento dell’INPS. L’iscrizione
dell’amministratore va effettuata alla gestione separata INPS. I
contributi sono dovuti sul reddito conseguito dall’amministratore.
-
I
contributi dovuti sono per 1/3 a carico dell’amministratore e
per 2/3 a carico della società.
-
La
misura di tali contributi per il 2011 è pari al 17% in quando
l’amministratore è senz’altro iscritto ad altra cassa di
previdenza.
Va
inoltre precisato che gli amministratori devono essere iscritti anche all’INAIL.
Il
premio pagato all’INAIL viene determinato dall’ente stesso in
base al massimale assunto per il calcolo delle rendite assicurative. Il
premio è per 1/3 a carico dell’amministratore e per 2/3 a
carico della società.
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