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sabato 29 dicembre 2012

Uscita dai «minimi» semplificata

imposte sostitutive

Uscita dai «minimi» semplificata

Decorso il periodo di fruibilità del regime di vantaggio, è ancora possibile beneficiare di alcune semplificazioni contabili e fiscali

/ Venerdì 28 dicembre 2012
La decorrenza del periodo massimo di fruizione del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure il venir meno dei requisiti previsti comporta la fuoriuscita dal regime e il conseguente assoggettamento all’ordinaria disciplina ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette. Al riguardo, tuttavia, occorre fare una distinzione:
- il soggetto escluso per decorrenza dei termini (fine del quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età) che, però, continua a mantenere i requisiti “originari” dei minimi (art. 1 commi 96 e 99 della L. 244/2007) ricade naturalmente nel regime agevolato per gli “ex minimi”, regolato dall’art. 27 commi 3-5 del DL 98/2011 e dal provvedimento attuativo 185825/2011;
- invece, il soggetto escluso per carenza dei requisiti (ad esempio, superamento dei 15.000 euro di ricavi/compensi) accede direttamente al regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.
I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato per gli “ex minimi” beneficiano di alcune semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali. In particolare, tali soggetti sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16 del DPR 600/73;
- liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA, nonché versamento dell’acconto annuale IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.
Invece, dal punto di vista reddituale, non sono contemplate particolari agevolazioni. Conseguentemente, non potranno più essere applicati i criteri “semplificati” per la determinazione del reddito previsti per i contribuenti minimi, né la tassazione sostitutiva, ma troveranno applicazione, ai fini del calcolo dell’IRPEF, le consuete regole di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo previste dal TUIR (artt. 54 e 66 ss.), nonché le aliquote d’imposta ordinarie.
I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore e ai parametri contabili, con conseguente obbligo di compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati. Tuttavia, con la circolare n. 8 del 2012 (§ 6.6), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nonostante l’assoggettamento agli studi di settore, “la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 potrebbe configurare anche una situazione di marginalità economica, secondo le caratteristiche esplicitate nelle circolari n. 31/E e n. 38/E del 2007 (scarsi beni strumentali, volumi d’affari ridotti, etc.)”, con conseguente esclusione dell’applicazione dello strumento presuntivo.
Opzione comunicata con la dichiarazione IVA 2014
Si segnala, infine, che è consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario (artt. 14, 18 e 19 del DPR 600/73). L’opzione rimane valida per almeno un triennio e dovrà essere comunicata con la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2013 - IVA 2014 (se si considerano le bozze della dichiarazione IVA 2013, il riferimento è al rigo VO34). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
 / Paola RIVETTI FONTE:eutekne

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