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lunedì 12 dicembre 2011

Tassate auto di lusso, imbarcazioni e aerei

BENI DI LUSSO

Tassate auto di lusso, imbarcazioni e aerei

La manovra introduce disposizioni legate alla potenza dei veicoli, allo stazionamento in porti marittimi e al peso massimo al decollo
/ Venerdì 09 dicembre 2011
Il DL n. 201/2011 introduce, con riferimento alle entrate, nuove disposizioni per la tassazione delle auto di lusso, delle imbarcazioni e degli aerei.
Con specifico riferimento alle auto di lusso, modificando il comma 21 dell’art. 23 del DL n. 98/2011, è stabilito che dal 2012, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw.
Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel citato comma 21 si ricorda che è stato emanato il DM 7 ottobre 2011 ove, tra le altre cose, sono precisati quali soggetti siano tenuti al pagamento dell’addizionale, quali termini e modalità osservare per il versamento (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2011 n. 101). L’omesso o insufficiente versamento dell’addizionale comporterà l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 del DLgs. n. 471/1997).
“Super bollo” per veicoli con potenza superiore a 185 kW
Per quanto concerne le imbarcazioni che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, dal 1° maggio 2012 saranno soggette al pagamento di una tassa annuale di stazionamento calcolata per ogni giorno o frazione di esso.
La misura della tassa varia in relazione alla lunghezza dello scafo (ad esempio, 5 euro per le unità da diporto con scafo da 10,01 a 12 metri, 8 euro per quelle con scafo da 12,01 a 14 metri, fino ad un importo di 703 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri).
Una riduzione del 50% è prevista per le imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
Sono previsti poi alcuni casi di esclusione dal pagamento della tassa, come ad esempio le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio e così via.
Al pagamento della tassa sono tenuti i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Le modalità e i termini di pagamento saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell’imposta si applicherà una sanzione dal 200 al 300% dell’importo non versato, oltre alla tassa dovuta.
Sugli aeromobili privati, inoltre, è istituita l’imposta erariale, di cui all’articolo 744 del Codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale. Le misure annuali della tassa variano a seconda che si tratti di velivoli (in questo caso, la tassa varia in funzione del peso massimo al decollo: fino a 1.000 kg, 1,50 euro al kg; fino a 2.000 kg, 2,45 euro al kg; fino a 4.000 kg, 4,25 euro al kg; fino a 6.000 kg, 5,75 euro al kg; fino a 8.000 kg, 6,65 euro al kg; fino a 10.000 kg, 7,10 euro al kg; oltre 10.000 kg, 7,55 euro al kg), elicotteri (in tal caso, l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso), alianti, motoalianti, autogiri e aerostati (l’imposta erariale è pari a 450 euro).
L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso.

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