Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 29 giugno 2015

domenica 28 giugno 2015

Addio cartella Equitalia senza criteri di calcolo dell’imposta




Cartelle di pagamento di Equitalia ancora incomplete perché prive dei criteri di calcolo usati dall’Agente della riscossione esattoriale per recuperare le imposte: la CTR di Catanzaro annulla la richiesta di pagamento di Equitalia.

È nulla la cartella di pagamento di Equitalia priva delle modalità di calcolo usate dall’amministrazione finanziaria per il recupero d’imposta. Lo ha affermato, in una recente sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro [1] che, così facendo, ha accolto la richiesta di un contribuente che chiedeva l’annullamento della cartella di Equitalia.

Ancora una volta, nel mirino dei giudici tributari, c’è la cartella esattoriale di Equitalia: la sua ricorrente incompletezza e la scarsa trasparenza rispetto ai formati “standard” richiesti dalla legge non garantiscono al cittadino il controllo e l’eventuale diritto di difesa. L’invalidità dell’atto sussiste a maggior ragione quando la cartella di pagamento non è stato preceduto dall’accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate.

Già più volte la stessa Cassazione, con una linea interpretativa ormai consolidata, ha raccomandato ad Equitalia di motivare espressamente le proprie cartelle prima della notifica al contribuente: il che significa non solo indicare le modalità di calcolo degli interessi, il saggio applicato e l’importo per ciascuna annualità, ma anche una chiara e dettagliata motivazione delle cartelle con cui si effettua il recupero d’imposta. Non spetta, infatti, al cittadino dover ricostruire le ragioni per cui il fisco bussa alla sua porta; non deve essere il contribuente a tentare di interpretare gli elementi offerti in forma criptica dalla cartella di pagamento.

Capita poi che, in alcuni casi, la cartella esattoriale di Equitalia non sia preceduta da alcun avviso di accertamento: ebbene, a maggior ragione in casi come questi, essa deve riportare in modo analitico gli addebiti, la causale, la descrizione e l’indicazione di come sono stati effettuati i calcoli e i motivi che hanno portato al recupero del rimborso. Diversamente deve essere annullata dal giudice.

 [1] CTR Catanzaro sent. n. 917 del 9.06.2015.

mercoledì 24 giugno 2015

Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro



Le cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
ADVERTISEMENT

Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa [1] che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze [2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
 [1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.

Fonte: Sole24Ore

Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro

Le cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
ADVERTISEMENT

Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa [1] che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze [2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
Vuoi restare aggiornato su questo argomento?
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter
[1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.

Fonte: Sole24Ore
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/91046_equitalia-cancellati-i-ruoli-fino-a-2mila-euro#sthash.vqIdKomo.dpuf

Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro

Le cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
ADVERTISEMENT

Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa [1] che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze [2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
Vuoi restare aggiornato su questo argomento?
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter
[1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.

Fonte: Sole24Ore
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/91046_equitalia-cancellati-i-ruoli-fino-a-2mila-euro#sthash.vqIdKomo.dpuf

Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro

Le cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
ADVERTISEMENT

Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa [1] che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze [2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
Vuoi restare aggiornato su questo argomento?
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter
[1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.

Fonte: Sole24Ore
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/91046_equitalia-cancellati-i-ruoli-fino-a-2mila-euro#sthash.vqIdKomo.dpuf

Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro

Le cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
ADVERTISEMENT

Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa [1] che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze [2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:

– i crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica. Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso.

In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
Vuoi restare aggiornato su questo argomento?
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter
[1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.

Fonte: Sole24Ore
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/91046_equitalia-cancellati-i-ruoli-fino-a-2mila-euro#sthash.vqIdKomo.dpuf

martedì 23 giugno 2015

Deposito bilancio e liquidazione societaria


Il caso - La società è stata posta in liquidazione il 15.11.2014. Dobbiamo depositare il bilancio relativo al periodo ante-liquidazione? Quali documenti dovranno essere allegati?

L’analisi

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato, meritano in primo luogo di essere richiamati gli articoli 2277 c.c. e 2487-bis c.c., i quali sanciscono l’obbligo, in capo agli amministratori, di consegnare ai liquidatori non solo i beni e i documenti sociali, ma anche il rendiconto della gestione, relativo all’ultimo periodo di gestione (dalla data di apertura dell’esercizio a quella di pubblicazione della nomina dei liquidatori).

Il rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione deve essere considerato come un vero e proprio bilancio intermedio: grazie a questo strumento gli amministratori possono dare rappresentazione di quello che è stato l’andamento della società nell’ultimo periodo di operatività.

Il rendiconto della gestione si compone di tutti i documenti previsti dall’articolo 2423 c.c. (quindi stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), ma non è soggetto ad approvazione da parte dei soci (in quanto non vi sono norme che lo prevedono) e inoltre non deve essere depositato presso il registro delle imprese.

Il deposito
In considerazione di quanto appena esposto, la società in oggetto non sarà obbligata a depositare il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 15.11.2014, ma semplicemente dovrà depositare il bilancio annuale, secondo quelle che sono le date ordinariamente previste per il termine dell’esercizio sociale.

Pertanto, ipotizzando che l’esercizio sia coincidente con l’anno solare, sarà necessario depositare soltanto il bilancio relativo al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.

Tra gli allegati del primo bilancio annuale di liquidazione dovrà tuttavia essere inserito il rendiconto della gestione, nonché il verbale relativo al passaggio di consegne tra liquidatori e amministratori, la situazione dei conti alla data di scioglimento della società e le eventuali osservazioni da parte dei liquidatori sui documenti in oggetto. In documenti appena elencati non dovranno essere redatti in formato XBRL.

Bilanci intermedi di liquidazione

I bilanci intermedi di liquidazione devono essere redatti dal liquidatore secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 c.c. e seguenti (relativi ai bilanci annuali) e sono presentati ai soci per l’approvazione, secondo quelle che sono le ordinarie scadenze.

Particolare attenzione, in questo caso, deve essere riservata all’illustrazione dei criteri di valutazione in nota integrativa: i liquidatori devono infatti indicare le variazioni dei criteri adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, nonché le ragioni e le conseguenze dei cambiamenti.

Anche questi bilanci sono oggetto di deposito presso il registro delle imprese, utilizzando il solito modello B.

Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell’articolo 2490 c.c., nel caso in cui, per oltre tre anni consecutivi, non venga depositato il bilancio intermedio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese.

Il bilancio finale di liquidazione

Anche il bilancio finale di liquidazione dovrà avere la struttura del bilancio di esercizio (e sarà composto, quindi, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), ma il suo deposito dovrà avvenire con il Modello S3. Il bilancio non dovrà essere redatto in formato XBRL.


Al modello in oggetto dovranno essere allegati:
• la relazione del collegio sindacale, se esistente;
• la relazione dei liquidatori (è tuttavia da precisare che, in merito a questo specifico punto, non sussiste un obbligo di legge);
• il piano di riparto.

lunedì 25 maggio 2015

“Falsi dirigenti”, vizio di sottoscrizione





È trascorso ormai quasi un mese dal deposito della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, che rischia di incidere sull’operatività degli Uffici finanziari per la possibilità di vedersi annullati migliaia di avvisi di accertamento sottoscritti da dirigenti decaduti, nonché successivi ruoli e cartelle di pagamento. La decisione della Consulta arriva, peraltro, in un momento particolarmente delicato per il Fisco: basti pensare agli atti di accertamento con adesione o ai provvedimenti irrogativi di sanzioni connessi alla procedura di voluntary disclosure, il cui perfezionamento rappresenta un introito sicuro per le casse erariali. Ci si chiede ora se a “farne le spese” possano essere non solo gli accertamenti sottoscritti da falsi dirigenti, ma anche gli atti connessi alla voluntary disclosure.
Molto è stato detto sulla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale e sulle sue possibili conseguenza; come prevedibile, le posizioni dei contribuenti e dei loro difensori, chiamati a “inventare” delle strategie processuali efficaci e vincenti, differiscono da quelle di totale chiusura del Fisco.
Da un lato, infatti, Fisco e Governo, infatti, al fine di evitare una incontrollata “pioggia di ricorsi”, hanno caldamente invitato i contribuenti a non spendere inutilmente i loro soldi per ricorsi definiti addirittura “vergognosi”, asserendo una presunzione - invero ormai vetusta - di legittimità dell’atto amministrativo, per cui l’eventuale vizio di sottoscrizione sarebbe superato dalla riferibilità dell’atto all’Ufficio emittente.
Dall’altro, le associazioni dei contribuenti che minacciano class action o istanze di autotutela a tutto campo, procedure di accesso agli atti, nonché azioni di risarcimento danni, anche morali, subiti da parte di cittadini che, a cagione di cartelle di pagamento che potrebbero anche a distanza di anni essere considerate inesistenti, hanno visto fallire le proprie aziende o sono stati costretti a vendere i propri immobili.
Leggi anche
- “Dirigenti Agenzia delle Entrate nomina irregolare solo indirettamente rilevante sugli atti impositivi”;
- “Norma salva-dirigenti illegittima in attesa di soluzioni”;
- “Norma salva dirigenti illegittima validi gli atti emessi in passato”;
- “Norma salva dirigenti illegittima quali riflessi sui contenziosi con le Entrate”;
- “Agenzie fiscali, incostituzionali i reiterati incarichi dirigenziali temporanei”;

Nel trambusto che ne è derivato, diventa determinante porre dei punti fermi e dare ai contribuenti delle certezze.
Contrariamente a quanto caldeggiato dal Fisco, i ricorsi non sono inutili. Tutt’altro. Il vizio di sottoscrizione può e deve essere fatto valere. Occorre semplicemente delimitarne il perimetro di rilevanza. E per far ciò, la risposta non può che arrivare dalla disamina del dato normativo di riferimento.
Nessun dubbio con riferimento alla possibilità di sollevare il vizio di sottoscrizione relativamente agli accertamenti concernenti imposte sui redditi, stante l’espressa disposizione in tal senso dell’art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973.
Avanzano i primi dubbi con riferimento agli avvisi di accertamento per IVA e registro non ravvisandosi rispettivamente nei D.P.R. n. 633/1973 e n. 131/1986 una disposizione simile a quella contenuta nel D.P.R. n. 600/1973. Né sembrerebbe che si possa fare riferimento all’art. 56 del decreto IVA per suffragare la rilevanza del vizio di sottoscrizione anche al comparto delle imposte indirette, atteso che detta disposizione, nel richiamare implicitamente il D.P.R. n. 600/1973 e con esso l’art. 42, stabilisce che “le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi”, operando dunque un rinvio solo con riferimento alla notificazione, non anche al contenuto dell’avviso.
Parimenti, la falcidia della nullità dovrebbe risparmiare atti connessi alla voluntary disclosure, procedura che, come chiarito anche dalla circolare n. 10E del 13 marzo 2015, si perfeziona mediante il versamento integrale (in un’unica soluzione o dell’ultima rata in caso di pagamento dilazionato) delle somme dovute in base all’invito al contraddittorio, all’accertamento con adesione o all’atto di contestazione o provvedimento di irrogazione delle sanzioni, con riferimento ai quali sembra alquanto improbabile la possibilità, per il contribuente, di far valere il vizio di sottoscrizione.
Pensiamo, ad esempio, all’atto di adesione: questo si perfeziona con il pagamento della totalità delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, a nulla rilevando che quest’ultimo sia stato sottoscritto da un “falso dirigente”. Pertanto, il contribuente che, ad esempio, abbia optato per il versamento rateale non potrebbe mai decidere di omettere il pagamento delle rate successive alla prima asserendo che l’adesione non sarebbe valida perché sottoscritta da un funzionario privo dei necessari poteri. Un tale comportamento determinerebbe il mancato perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, con la conseguenza che il contribuente sarebbe impossibilitato a ripresentare la richiesta e l’Ufficio, potrebbe, in deroga ai termini ordinari di accertamento, notificargli un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’atto di contestazione o dell’invito a comparire o a quello di redazione dell’atto di adesione.
Preme tuttavia precisare che la definizione derivante dal perfezionamento della voluntary disclosure ha natura di accertamento parziale. L’Ufficio potrebbe pertanto sempre esercitare la propria azione accertatrice nel caso in cui, dopo il perfezionamento, in relazione alle medesime annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, dovesse rilevare ulteriori maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente.
Il che significa che solo eventualmente e in seconda battuta al contribuente destinatario di un avviso di accertamento “post voluntary” potrebbe essere data la possibilità di difendersi in sede contenziosa adducendo, tra gli altri vizi, il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
Con riferimento, invece, ai provvedimenti irrogativi di sanzioni, l’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997 non contiene una norma analoga all’art. 42, D.P.R. n. 600/1973, ragion per cui non vi sarebbero margini per sollevare un eventuale vizio di nullità della sottoscrizione.
Delimitato il perimetro dentro il quale il vizio di sottoscrizione può essere fatto valere, è opportuno adesso stabilire le modalità e le tempistiche in cui lo stesso può essere sollevato.
Non sembra fruttifera l’ipotesi dell’autotutela, atteso che le istanze darebbero luogo a una reiterata serie di dinieghi a fronte dei quali eventuali ricorsi, pur accolti, non avrebbero alcun effetto concretamente positivo per il contribuente, poichè il giudice tributario non ha il potere di sostituirsi ai provvedimenti amministrativi adottati.
L’unica via percorribile sarebbe, dunque, quella di sollevare il motivo in sede di ricorso avverso gli avvisi di accertamento o gli altri atti autonomamente impugnabili. L’onere della prova spetterebbe in tal caso all’Ufficio, il quale dovrà provare che la legittimità della nomina del funzionario incriminato.
Risulta, invece, pregiudicata, la posizione di quei contribuenti che, non avendo eccepito tale vizio in sede di ricorso, anche sotto forma di motivo nascosto argomentabile con le memorie, lo facciano rilevare per la prima volta in sede di memorie illustrative, per la preclusione dettata dall’inammissibilità dei motivi nuovi.
  
di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, Avvocato Gabriella Antonaci - Loconte & Partners

Avviso di accertamento nullo se firmato dal capo team


E’ nullo l’avviso di accertamento che sia stato sottoscritto dal capo team (preposto al reparto competente) e non dal capo ufficio, laddove non vi è alcuna traccia, né scritta, né allegata, di delega; Sentenza n. 1429/01/14 CTP di Salerno

Immagine FiscoeTasse
La firma del capo team non salva l’accertamento; E’ nullo infatti l’avviso di accertamento che sia stato sottoscritto dal capo team e non dal capo ufficio, laddove non vi è alcuna traccia, né scritta, né allegata, di delega, ad affermarlo la CTP di Salerno che con sentenza n. 1429/01/14,che nell’accogliere il ricorso del contribuente, ha ritenuto che il denunciato vizio, sub specie mancata legittimazione a sottoscrivere l’atto, comporti la nullità insanabile dell’avviso.

Commento alla Sentenza del CTP di Salerno n. 1429/01/14

Difatti l’art .42 del, del D.P.R. 600/1973 dispone che l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione del soggetto legittimato, ossia il dirigente o altro funzionario delegato.
Quanto evidenziato trova conferma in alcune decisioni della Corte di Cassazione, che in motivazione ritengono che l’operato dell’Ufficio accertatore sia affetto da nullità insanabile, allorquando si procede all’emissione dell’avviso di accertamento “omettendo l’esibizione e l’allegazione e l’allegazione della delega del capo ufficio alla sottoscrizione degli stessi da parte del funzionario delegato “.
Lo stesso art. 7 dello Statuto dell’Amministrazione, osservano i giudici di merito, attribuisce ai soli direttori degli uffici locali la legittimazione alla sottoscrizione degli atti impositivi, a meno che tale potere non sia stato oggetto di una specifica delega, conferita ad un funzionario di carriera dirigenziale.
La vicenda esaminata dai giudici di Salerno riguarda un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’annualità 2007; il contribuente presentava ricorso eccependo, in via preliminare, la nullità dell’avviso perché privo della firma del Capo Ufficio, unico soggetto competente alla sottoscrizione dell’atto.
Si costituiva l’Ufficio sostenendo che la sottoscrizione dell’atto era stata validamente apposta in quanto proveniente dal preposto al reparto competente (capo team); l’art. 7 della Legge n. 212/2000, sosteneva l’Ufficio, non prevede la sottoscrizione come elemento necessario dei provvedimenti tributari e lo stesso articolo l’art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 241/1990, esclude l’annullabilità del provvedimento in presenza di vizi formali o, comunque, non caducatori.
La Commissione ha accolto il ricorso argomentando che l’atto accertativo, espressione dell’esercizio del potere impositivo, sottoscritto da un funzionario delegato, e non dal Direttore titolare, può ritenersi legittimo solo se “nell’atto impositivo stesso siano riportati gli estremi identificativi dell’atto di delega, o, in alternativa, quest’ultimo sia allegato all’avviso di accertamento”.
Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimità incombe all’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo o la presenza di delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (Cass n.14626/2000 ;Cass.17400/2012 ; Cassn.14942/2013).
Di certo l’accertamento giudiziale della legittimità della delega non può essere censurato poiché “rappresenta un controllo non sull’organizzazione interna della p.a., ma sulla legittimità dell’esercizio dell’azione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione “.
In particolare il Collegio ritiene che la delega, per la sua validità, deve essere conferita a soggetti dell’area dirigenziale; tali dovrebbero essere, nell’assetto delle Direzioni provinciali, il Direttore dell’ufficio preposto all’accertamento, i dirigenti in genere, e i soggetti che fanno parte della terza area funzionale.
Si evidenzia che l’avviso di accertamento, in assenza di indicazioni normative contrarie, è nullo anche se sottoscritto da un dirigente (o da un funzionario delegato) la cui nomina sia stata ritenuta illegittima dal giudice ordinario o amministrativo (Ctp messina n. 128/01/2013).
Il tema è di particolare attualità, atteso che il Tar Lazio (sentenza n.6884/2011) ha dichiarato l’illegittimità della nomina di circa 700 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, per espressa previsione del regolamento di amministrazione, essa sarebbe avvenuta in violazione delle varie leggi amministrative che impongono l’adozione del concorso pubblico.