''..LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA L'AVVISO DI ACCERTAMENTO. CONDANNA L'UFFICIO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO CHE DETERMINA IN €....''...
...questo è il dispositivo della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO che vede accolte in pieno le doglianze del contribuente contro l'avviso di accertamento da REDDITOMETRO per assoluta illegittimità dell'atto di accertamento effettuato su un anno il 2008, che particamente è risultato inaccertabile con questo strumento !!!
Ricorsi : per info, costi e contatti non esiti a tefenonarci !!!!
Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate
Attestazione del requisito idoneità finanziaria
ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari
giovedì 26 febbraio 2015
giovedì 19 febbraio 2015
2015: Nuove partite Iva, ecco come scegliere tra regime dei minimi e forfettari
Nuove partite Iva, ecco come scegliere tra regime dei minimi e forfettari
Comportamento concludente
Anzitutto si pone la questione di come rendere nota alle Entrate la scelta, in quanto per entrambi i regimi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%) nella dichiarazione di inizio attività. Al riguardo si ritiene che debba prevalere il comportamento concludente del contribuente che sulle fatture emesse indicherà la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva:
l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i minimi
l'articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.
Inoltre la scelta apparirà in modo inequivocabile dalla compilazione di Unico 2016 in cui verranno compilati quadri diversi, dato che il primo regime (minimi) prevede la determinazione analitica del reddito, mentre il secondo (forfettario) prevede la determinazione forfettaria con una percentuale di componenti negativi predeterminata.
Poi non sono del tutto uguali i requisiti di accesso. Per esempio, nel regime forfettario il reddito da lavoro autonomo o impresa deve essere superiore a quello da lavoro dipendente o assimilato. Pertanto un contribuente pensionato che inizia una nuova attività difficilmente potrà beneficiare del regime forfettario, mentre in quello dei minimi non esiste la necessità di eseguire tale confronto. Inoltre a complicare i ragionamenti sulla convenienza vi è la regola comune secondo cui se i requisiti di accesso, previsti nel momento in cui si inizia l'attività, non sono confermati a fine 2015, è solo dal periodo d'imposta 2016 che il regime agevolato viene meno.
Quest'ultimo assunto va però esaminato alla luce di un'ulteriore regola che potrebbe indirizzare la scelta verso il nuovo regime forfettario: chi inizia un'attività e a consuntivo risulta aver incassato ricavi o compensi superiori alla soglia prefissata esce dal regime dal periodo d'imposta successivo, ma nel caso dei minimi occorre fare attenzione che il superamento della soglia non sia superiore del 50% rispetto al tetto previsto, poiché in tal caso già dall'anno in corso verrebbe azzerato il regime agevolato, con pesanti conseguenze sul fronte dell'Iva che occorrerebbe riaddebitare dall'origine.
La stessa conseguenza non si manifesta invece nel forfettario. Ad esempio, se un professionista nei minimi incassa 60mila euro dovrà ricostruire la sua posizione fiscale come se già dal 2015 fosse un soggetto ordinario, mentre se si è scelto il regime forfettario si esce dal forfait solo dal 2016 quindi mantenendo inalterata la posizione fiscale nell'anno del superamento (cioè il 2015).
Valutazione diverse anche sul fronte delle imposta dovute, poiché sono diverse le modalità di determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva. A prima vista potrebbe sembrare sempre conveniente il regime dei minimi che prevede una sostitutiva del 5% rispetto al 15% del regime forfettario, va però considerato, a favore di quest'ultimo regime, che vengono riconosciuti costi forfettari mentre il minimo deve documentare gli effettivi costi sostenuti. Inoltre le nuove attività nel regime forfettario hanno diritto all'abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni oltre alla possibilità, riservata a commercianti e artigiani, di fruire del regime contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi senza considerare il minimale fisso, che in molti casi costituisce un notevole aggravio.
Queste ultime agevolazioni non sono previste i minimi.
Sul fronte Iva l'esclusione dall'addebito dell'imposta (e il divieto di detrazione) e il versamento dell'Iva acquisti per le operazioni interne soggette a reverse charge accomuna i due regimi. Qualche differenza si registra sulle operazioni con soggetti esteri, soprattutto per gli acquisti di beni intracomunitari. Per quanto riguarda i minimi la circolare 36/E/2010 ha affermato che si tratta sempre di operazioni Intra che necessitano il versamento di Iva mentre per il forfettario gli stessi acquisti, entro la soglia di 10mila euro annui, non sono considerate operazioni intracomunitarie.
di Paolo Meneghetti
mercoledì 11 febbraio 2015
Nuovo regime forfetario, domanda per contributi agevolati entro il 28 febbraio
Nuovo regime forfetario, domanda per contributi agevolati entro il 28 febbraio
Con la circolare n. 29 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dal nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (ex L. 190/2014) ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori individuali alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS. L’agevolazione consente di determinare i contributi dovuti:- applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e c
FONTE: EUTEKNE/ Paola RIVETTI
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2029%20del%2010-02-2015.pdf
sabato 7 febbraio 2015
Senza delega accertamento nullo
11 maggio 2014
Se l'accertamento non è sottoscritto dal capo ufficio, l'agenzia delle Entrate deve esibire la specifica delega a favore del sottoscrittore, pena l'illegittimità dell'atto.
Il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si sta finalmente consolidando anche in alcune commissioni di merito, che si erano sempre mostrate abbastanza diffidenti sulla dichiarazione di nullità di atti privi di valida firma.
Le ultime due pronunce in tal senso giungono dalla Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Reggio Emilia (sentenze 187 e 195, depositate rispettivamente il 22 ed 24 aprile 2014), che hanno ritenuto nulli gli accertamenti perché l'ufficio non aveva prodotto la delega di firma citata negli atti impositivi.
Di sovente gli accertamenti, soprattutto quando riguardano rettifiche per importi non particolarmente elevati, sono sottoscritti da un dirigente/funzionario delegato dal direttore provinciale o dal direttore regionale. In questi casi, nell'atto è riportato il nome di chi sottoscrive l'avviso, talvolta con la qualifica e la dicitura «firma su delega del Direttore Provinciale…».
A norma dell'articolo 42 del Dpr 600/73, gli accertamenti in rettifica e quelli d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
È la stessa norma, poi, a prevedere che l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e le motivazioni previste.
Sul punto, un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 14942/13, Cass. n. 17400/12, n. 6884/2011, 14626/00 e 10513/08, Ctr Milano n. 141/09, Ctr Torino n. 58/11) ha ritenuto che in tema di imposte sui redditi e di Iva gli accertamenti sono nulli tutte le volte che non risultano sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.
Non si contesta, dunque, il potere del Direttore di delegare la sottoscrizione dell'atto impositivo ma, molto più semplicemente, la mancata allegazione della delega in base alla quale, evidentemente, l'atto è stato sottoscritto. Non si può, infatti, astrattamente escludere che il suddetto provvedimento di delega possa essere affetto da un vizio che lo renda invalido (rilascio successivo all'emissione dell'accertamento, potere di firma per accertamenti di importi inferiori, ecc….).
Questa affermazione può allora essere superata solo se la delega è conosciuta, consentendo così al contribuente interessato di esaminarla e verificarne la conformità alla legge.
I giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che incombe sull'agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega.
La chiarezza delle norme e l'interpretazione che di esse correttamente è stata data dalla Cassazione esonerano il contribuente ricorrente dalla necessità di formulare ulteriori considerazioni a sostegno della dedotta nullità dei provvedimenti, rimettendo, invece, all'Agenzia l'onere della prova della correttezza del proprio operato.
In applicazione dei citati principi, la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 187/3/14 (Pres. e Rel. Montanari) ha dichiarato l'illegittimità di un accertamento, in quanto nonostante l'eccezione sollevata dalla ricorrente, l'ufficio in giudizio non ha prodotto alcuna delega.
In considerazione dello stato della giurisprudenza è quindi opportuno che questo motivo di ricorso venga puntualmente proposto dal contribuente in occasione dell'impugnazione di primo grado e successivamente, una volta esibita la delega, che essa venga esaminata per verificare la correttezza della medesima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ctp Reggio Emilia n. 187/3/2014
Incombe sull'ufficio l'onere di produrre in giudizio una delega atta a dimostrare la valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento. In assenza l'atto si deve considerare nullo
Ctp Reggio Emilia n. 195/3/2014
La delega prodotta deve essere personalizzata e non stereotipata. In assenza di dati precisi, ovvero di riferimenti nominativi, deve ritenersi inutilizzabile ai fini della prova e quindi l'atto è nullo
Ctp Rimini n. 184/2/2013
È nullo l'accertamento se l'ufficio non contesta alcunché sull'eccezione sollevata dal ricorrente circa la validità
della firma dell'avviso di accertamento
Cassazione n. 14942/2013
Anche per gli accertamenti Iva vale il potere di firma previsto
ai fini delle imposte dirette, in forza del richiamo operato
dall'articolo 56 del decreto Iva
Cassazione n. 17400/2012
In caso di contestazione sulla validità della firma, incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare il corretto esercizio
del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore
Leggi Termini e condizioni
Leggi Regole della Community
Lo studio di settore ‘ mal si attaglia’ al trasporto pubblico locale
Un recente giudizio Tributario conclusosi
con una pronuncia del 01/10/2012 della
Commissione Tributaria
Regione Campania, depositata il 10/10/2012 ha accolto l’appello
del contribuente annullando completamente l’ avviso di accertamento basato sugli studi di settore, che vedeva il
recupero a tassazione di maggiori ricavi per oltre 158.000,00 Euro.
Regione Campania, depositata il 10/10/2012 ha accolto l’appello
del contribuente annullando completamente l’ avviso di accertamento basato sugli studi di settore, che vedeva il
recupero a tassazione di maggiori ricavi per oltre 158.000,00 Euro.
Così, il
collegio, in riforma della sentenza di primo grado, motiva
l’accoglimento dell’appello del contribuente, facendo proprie le
deduzioni difensive della parte, e ritenendo
dunque, fondate le motivazioni e le doglianze esposte in sede di
contradditorio : ‘’ poiché la società
opera nel settore del trasporto pubblico, completamente regolato da obblighi di
servizio tali da non rendere applicabili logiche concorrenziali e/o opportunità
di mercato che possano influire considerevolmente su maggiori ricavi ‘’.
Il caso di
specie, è stato un ottimo ed interessante spunto professionale, per vedere
finalmente applicato, fra l’altro, la centralità del contraddittorio e
la concreta modalità di svolgimento dell’attività al processo tributario, principi più volte richiamati
dalla stessa Cassazione Sez. Unite ( sent. n. 26635/26636/26637/26638 del
18/09/2009).
In definitiva, si potrebbe arrivare all’ardua
considerazione finale dell’inapplicabilità degli studi di settore al comparto
del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, a parere di chi scrive, un consequenziale e dovuto cambio di
direzione.
Carmela Daniele
Dottore Commercialista , Ordine di Salerno
martedì 3 febbraio 2015
Autotutela del contribuente, con il silenzio fisco tenuto all’indennizzo
Di Sergio Trovato
L’amministrazione pubblica che non adotta un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza di autotutela proposta dal contribuente, entro il termine per ricorrere innanzi al giudice tributario, deve essere condannata a un indennizzo per aver dato luogo a un giudizio che poteva essere evitato. Si tratta di un comportamento dettato da malafede o colpa grave che dà luogo a una responsabilità aggravata dell’amministrazione finanziaria. L’ente impositore ha un obbligo non solo morale, ma anche giuridico di emettere un provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, prima sezione, con la sentenza n. 195 del 16 giugno 2014. Per i giudici molisani, tenuto conto che il termine di legge per proporre ricorso contro un atto di accertamento non può essere superiore a 60 giorni, in presenza di un’istanza di autotutela del contribuente «l’ente impositore ha l’obbligo, non solo morale, ma giuridico di emettere il provvedimento conclusivo, positivo o negativo che sia, del predetto procedimento, prima della scadenza del termine». In caso contrario, vengono lesi i diritti del contribuente e l’amministrazione finanziaria risponde per responsabilità aggravata. In base a quanto disposto dall’art. 96 del codice di procedura civile, infatti, anche il fisco può essere condannato a un indennizzo da determinare equitativamente da parte del giudice e, questa sanzione, è posta a carico della «parte che, con il suo comportamento, anche preprocessuale, ha dato luogo a un giudizio che doveva essere evitato.
Anche l’attività della pubblica amministrazione deve, quindi, esseresvolta nel rispetto del principio del neminem laedere sancito dall’art. 2043 del codice civile. Il giudice, poi, ha il potere di accertare se l’amministrazione abbia adottato un comportamento doloso o colposo in violazione di questa regola. Qualora abbia arrecato la lesione a un diritto soggettivo è tenuta a subire le conseguenze stabilite dalla norma civilistica e a pagare i danni all’interessato.
MPUGNABILITA’ DEL SILENZIO AVVERSO L’ISTANZA DI AUTOTUTELA E INTERESSE PUBBLICO ALL’ANNULLAMENTO.
Corte di Cassazione, sez. trib., 24 maggio 2013, sent. n. 12930, con nota di Avv. V. Ficari
1.
La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della tutela
processuale del contribuente avverso il mancato esercizio del
potere/dovere di autotutela (1) consolidando alcuni suoi precedenti ma
esprimendo, anche, delle nuove prospettive.
La
Suprema Corte ribadisce la giurisdizione tributaria in materia,
riconoscendo così che la controversia sul mancato esercizio
dell’autotutela abbia natura tributaria.
La
Corte di Cassazione, dopo aver esposto tale ormai nota premessa, si
preoccupa di ricordare che il sindacato giurisdizionale non può, però,
costituire un bis in idem tale da trasformare i termini di
impugnazione da perentori in ordinatori; di conseguenza, il giudice
adito si dovrebbe limitare a verificare la legittimità del rifiuto «nelle forme ammesse sugli atti discrezionali» senza valutare il merito.
Sotto il profilo, invece, dell’ammissibilità del ricorso e del suo oggetto, la sentenza esprime delle novità.
Si
deve menzionare, innanzitutto, l’avvenuto riconoscimento
dell’ammissibilità di un ricorso avverso (non solo il diniego espresso
di autotutela ma anche) il silenzio formatosi sull’istanza di
autotutela: sul punto, infatti, i giudici non si pongono affatto la
questione della sussistenza o meno di un “atto” impugnabile, dando così quasi per scontata l’impugnabilità del mero silenzio.
I
giudici di legittimità, quindi, sulla scia di un orientamento recente,
condizionano l’ammissibilità ad un dato contenutistico dell’istanza e,
cioè, che esista «un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto».
2.
Affrontando i profili di novità, si deve ricordare che l’impugnabilità
del mero silenzio a fronte di una richiesta di annullamento d’ufficio in
passato è stata esclusa, assumendosi come eccezionali i casi in cui il
contribuente possa agire a seguito di una situazione di inerzia
dell’Ufficio pubblico.
A
fronte dell’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate ricorrente
che deduceva l’esclusività dell’azione di rimborso nel panorama delle
azioni avverso il silenzio, la Corte di Cassazione risolve la questione
con la più generale affermazione della natura tributaria della
controversia relativa «agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria»
senza, però, considerare che la controversia si era incardinata non su
di un diniego espresso di autotutela ma sul silenzio dell’Ufficio a
fronte dell’istanza.
Prof. Avv. Valerio Ficari on gennaio 20, 2015
Iscriviti a:
Post (Atom)
