Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
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Ricorsi Tributari

giovedì 20 marzo 2014

Perdita di beni strumentali per eventi dannosi

20 marzo 2014


Il componente negativo assume rilevanza ai fini Irap

Premessa – Nel corso di Telefisco 2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in seguito alla perdita totale di beni strumentali avvenuta in seguito a eventi calamitosi, il componente negativo di reddito contabilizzato in contropartita dello stralcio dei beni iscritti nell’attivo immobilizzato dello stato patrimoniale, ancorché classificato come componente straordinario del conto economico, assume comunque rilevanza agli effetti dell’Irap in virtù del principio di correlazione.

Telefisco 2014 - Nel corso di un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 30 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il principio di correlazione ai fini Irap, precisando il trattamento da riservare alla perdita totale di beni strumentali avvenuta in seguito a eventi calamitosi. In particolare, è stato affermato che il componente negativo di reddito contabilizzato in contropartita dello stralcio dei beni iscritti nell’attivo immobilizzato dello stato patrimoniale, ancorché classificato come componente straordinario del conto economico, assume comunque rilevanza agli effetti del tributo in virtù del principio di correlazione.

Cir. 27/E/2009 -
L’Agenzia fonda la propria tesi richiamando la circolare 26 maggio 2009, n. 27/E, in cui, al par. 1.1, è stato precisato che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla formazione del valore della produzione netta, a prescindere dalla loro classificazione in bilancio, in ragione del fatto che un’impostazione diversa non sarebbe coerente con un sistema ove assumono rilievo le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione dei c.d. immobili patrimonio e non anche quelle derivanti dalla cessione di beni strumentali che, ordinariamente, partecipano al processo produttivo. Né può essere, d’altra parte, trascurata la circostanza che le componenti di reddito rilevate in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi d’esercizio che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, sottoforma di quote di ammortamento.

Oic 16 -
Ciò posto - e considerato che alla luce del par. D.IX del principio contabile n. 16 le immobilizzazioni materiali perdute per incendio o altri eventi indipendenti dall’impresa sono fattispecie del tutto assimilabile all’alienazione dei beni stessi - l’Agenzia ha affermato che alle medesime conclusioni cui si è pervenuti relativamente alle suddette componenti derivanti dal realizzo dei beni strumentali “si deve giungere anche con riferimento alle sopravvenienze passive rilevate in seguito alla perdita totale di beni strumentali dovuta a un evento calamitoso. Pertanto, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, le sopravvenienze attive e passive in questione concorrono alla formazione della base imponibile IRAP”.

Area straordinaria C.E. - Al riguardo si fa presente che, in via ordinaria, la partecipazione delle plus/minusvalenze da cessione di beni strumentali alla formazione del valore della produzione netta deriva dalla circostanza che detti elementi reddituali fanno parte delle componenti da indicare, rispettivamente, alla voce A5 e B14 del conto economico ove esse derivino dalla cessione di beni strumentali realizzata nell’ambito dell’ordinaria attività d’impresa. Ne deriva che il richiamo effettuato alla circolare n. 27/E del 2009, cit, nella prospettiva di applicazione del principio di correlazione, ha un senso solo se riferito alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali da imputare nell’area straordinaria del conto economico (ad esempio: rinnovo macchinari a causa di ristrutturazione aziendale).

Unico guarda al “non profit”

Unico guarda al “non profit”

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Ampio spazio dedicato al non profit nei dichiarativi di quest’anno: dalla detraibilità delle erogazioni liberali alla destinazione del 5 per mille sono infatti molte le possibilità di finanziamento concesse dallo Stato a questi importanti enti, sebbene non manchino aspetti critici da rilevare.

La nuova detrazione del 24% - Se negli anni siamo stati abituati alle classiche detrazioni del 19%, quest’anno faranno capolino, tra i quadri del 730, anche le nuove detrazioni del 24%.

Questa maggiore percentuale è prevista esclusivamente per le erogazione liberale alle ONLUS (per un importo non superiore ad euro 2.065 euro) e per le erogazioni liberali in favore ai partiti e movimenti politici (per gli importi compresi tra 50 e 10.000 euro).

Le Onlus – Sicuramente ampissime sono oggi le possibilità concesse a tutti coloro che effettuano erogazioni liberali alle Onlus.
Oltre alla detrazione del 24% appena richiamata, non possiamo dimenticare che è consentito anche fruire della deduzione nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (comunque nella misura massima di 70.000 euro).

Non è ovviamente possibile fruire sia della detrazione d’imposta che della deduzione, essendo queste forme alternative: sarà pertanto il contribuente a dover scegliere la soluzione più conveniente, la quale sarà vincolante per l’intero periodo d’imposta.

Il 5 per mille –
Altro importante strumento per le Onlus è rappresentato dalla destinazione del 5 per mille, con il quale i contribuenti, pur non potendo beneficiare di un risparmio di imposta, possono “dirottare” parte delle somme dovute agli enti non profit.

La destinazione del 5 per mille, ad oggi, non ha ancora avuto una disciplina stabile.
Introdotto, infatti, dall’articolo 1, comma 337 e ss., della legge finanziaria per il 2006 a titolo sperimentale è stato successivamente confermato annualmente con apposite disposizioni normative.

Per tale motivo la Legge delega fiscale, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha richiesto espressamente la stabilizzazione e la razionalizzazione dell’istituto.

Moltissimi sono infatti i punti critici di tale disciplina, primo fra tutti il continuo taglio nelle somme distribuite che ci porta a parlare di una destinazione del 4 per mille piuttosto che del 5 per mille.

A ciò va aggiunto, inoltre, che le somme distribuite sono solo quelle effettivamente collegate alle opzioni dei contribuenti, mentre non è applicabile a tale istituto lo stesso meccanismo previsto per l’8 per mille, secondo il quale vengono ripartite anche le scelte inespresse.

Il 2 per mille ai partiti – Ben diversa è invece la situazione con riferimento alla possibilità di devolvere il 2 per mille ai partiti politici.

Se infatti il 5 per mille dopo otto anni ancora non trova pace, nel giro di pochi mesi il nuovo 2 per mille è ormai entrato in pianta stabile nel nostro ordinamento.

La finalità è sicuramente nobile: il 2 per mille, unitamente alle maggiori detrazioni per le erogazioni ai partiti politici, è infatti un istituto appositamente volto a ridurre il finanziamento pubblico ai partiti, fino ad azzerarlo tra quattro anni.

In questo caso, tuttavia, è bene rilevare come, a differenza di quanto previsto per l’otto per mille, i contribuenti devono espressamente indicare la volontà di devolvere le somme, mentre non sarà previsto alcun riparto delle scelte inespresse. Su tale punto, tuttavia, non sono mancate alcune perplessità, soprattutto a causa della formulazione poco chiara della norma.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Redditometro il confronto con il contribuente

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_News_n._84_del_20.03.2014_Redditometro_il_confronto_con_il_contribuente.pdf

lunedì 17 marzo 2014

Sui viaggi regimi differenziati


C'è un caso molto frequente nel settore del turismo. Un'agenzia viaggi italiana, per organizzare gite scolastiche, riceve fatture da un tour operator comunitario per alberghi, ristoranti, guide ed ingressi a musei, situati sia in Italia che nel territorio Ue. Deve presentare il modello Intrastat.
Le situazioni che si possono verificare sono sostanzialmente tre : acquisto di pacchetto turistico, acquisto di servizi singoli in nome proprio e per conto del cliente, acquisto di servizio singolo in nome e per conto del cliente.
Se l'acquisto ha le caratteristiche del pacchetto turistico, va adottato il principio della territorialità nel Paese del prestatore, non rilevando l'ubicazione delle strutture o dei servizi di cui fruirà il viaggiatore: l'operazione non deve essere inserita negli elenchi Intrastat da parte dell'agenzia italiana. Il regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio (articoli 306 e seguenti della direttiva Iva, la 2006/112/CE ) non ha infatti subìto variazioni nel 2010, in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi ed alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat.
Si ricorda che, in base alla legge italiana, si ha pacchetto turistico quando viene fornita la combinazione di almeno due fra le tre diverse tipologie di servizi indicate dall'articolo 1 del Dm 340/99: servizi di trasporto, di alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico, quali ad esempio i servizi di guida turistica. Ulteriore condizione perchè si possa parlare di pacchetto turistico è che la durata dei servizi offerti superi le 24 ore o comprenda almeno una notte.
Attenzione: sull'acquisto da parte dell'agenzia di viaggi direttamente da un tour operator, la tassazione potrebbe avvenire in modalità diverse secondo lo Stato in cui si trovi il tour operator. Infatti, l'applicazione del regime speciale tra tour operetor e agenzia di viaggi non sarebbe, ai sensi della direttiva Iva, ammesso, perché applicabile solo nei confronti del viaggiatore. A questo proposito si sottolinea che l'Italia (a dire il vero, non da sola) si trova, proprio per questa modalità abusiva di applicazione del regime speciale, sotto infrazione ed è stata rinviata al giudizio della Corte di giustizia.
Territorialità Iva nel Paese del tour operator estero si avrà anche nel caso in cui l'agenzia italiana acquisti da esso singoli servizi in nome proprio; in tali situazioni, l'agenzia italiana riceverà fattura con Iva del Paese del prestatore (o, in talune situazioni, con regime speciale del Paese del prestatore).
Diversa è invece la situazione in cui l'agenzia italiana acquisti singoli servizi in nome e per conto del proprio cliente; in tali casi, il tour operator estero fornisce una prestazione di intermediazione, che segue le regole generali dell'articolo 7-ter del Dpr 633/72: l'Iva è dovuta in Italia con il meccanismo dell'inversione contabile ed occorre compilare i modelli Intrastat.
A margine, peraltro, si segnala l'ulteriore possibilità che l'agenzia di viaggio italiana acquisti singoli servizi presso gli operatori commerciali, esteri o nazionali, che prestano direttamente il servizio (alberghi, ristoranti, musei, eccetera). In tali situazioni, occorre seguire la regola di territorialità propria del singolo servizio: le prestazioni alberghiere e gli ingressi ai musei, ad esempio, sono territoriali nel Paese ove avviene il pernottamento o si trova il museo, con conseguente assenza di obblighi Intrastat (in tal senso, si veda la circolare 36/E/10, risposta n. 12b). Al contrario, in caso di handling fee (servizi a terra a favore del viaggiatore) realizzati da un prestatore comunitario in altro Stato membro, il prestatore emetterà una fattura per servizi fuori campo che verrà tassata in Italia direttamente dal committente. In questo caso l'operatore nazionale dovrà compilare il modello Intrastat di riferimento.
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venerdì 14 marzo 2014

Attestazione del requisito idoneità finanziaria ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011


  •     Ha necessità di ottenere un’Attestazione di Capacità Finanziaria e non sai come ottenerla?
  •     Ha chiesto alla sua banca ma Le hanno fatto richieste inaccettabili?
  •     Ha necessità di rilasciare l’attestazione di capacità finanziaria per un officina di Revisione Auto?
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SPECIALE: ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA ALBO AUTOTRASPORTATORI


         
La circolare n.4/2011 del Ministero Infrastrutture e Trasporti detta disposizioni e modalità operative.
Sono cambiate le regole da seguire per le imprese all’Albo degli autotrasportatori e per mettere in circolazione nuovi veicoli.
A dettare le procedure, in applicazione del Regolamento europeo 1071/2009 e del Decreto 25 novembre 2011, è la circolare n.4/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L’ambito di applicazione del Regolamento è limitato alle imprese con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5t.
A partire dal 4 dicembre 2011 il requisito dell’idoneità finanziaria va dimostrato  da tutte le imprese Autotrasportatori,
siano esse nuove o in esercizio e necessita anche per quelle imprese che fino ad ora erano “esenti”.
È lo stesso Regolamento europeo a fissarne la misura: 9.000 euro per il primo veicolo a motore e 5.000 per i veicoli successivi.

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FRONTALIERI : UNICO QUADRI RW - RM - (IVAFE)

Da fine maggio, dopo la scadenza del primo termine per la dichiarazione dei redditi (il Modello 730 che riguarda i contribuenti italiani), è prevista la dichiarazione con il modello Unico che riguarda anche i lavoratori frontalieri. Vediamo di chiarire quali sono i principali oneri fiscali che li riguardano.
 
I frontalieri classici
I lavoratori frontalieri che risiedono in un paese di frontiera nelle province di Como, Varese, Verbania o Lecco (l’elenco esatto dei paesi potete leggerlo alla pagina http://www.ocst.com/imposte-alla-fonte/comuni-di-frontiera del sito dell’OCST) non sono tenuti a dichiarare il reddito da attività lavorativa ottenuto in Canton Ticino in quanto già soggetto all’imposta alla fonte.
Come noto parte di queste imposte vengono riversate all’Italia e ciò esonera il lavoratore dal dichiarare tale reddito in Italia.

I frontalieri «fuori zona»
Sono coloro che non risiedono nei paesi considerati di frontiera. Questi lavoratori dovranno compilare il modello UNICO (oltre al quadro RM nei casi previsti) ed indicare anche il reddito percepito in Svizzera.
Tale reddito sarà soggetto ad imposizione fiscale per l’importo eccedente i 6.700 €. All’imposta dovuta in Italia sarà detratta proporzionalmente l’imposta già versata in Svizzera.

Obblighi comuni a tutti i frontalieri
I lavoratori frontalieri attivi in Svizzera sono esonerati dal compilare il quadro RW del modello UNICO per segnalare i trasferimenti in Italia del salario ricevuto in Svizzera.
Devono invece compilare il quadro RM per dichiarare gli interessi percepiti sui conti correnti detenuti in Svizzera anche se essi sono utilizzati unicamente per ricevere il salario dal proprio datore di lavoro.

Nel caso si detengano all’estero attività finanziarie (fondi, azioni, III° pilastro) o conti correnti o conti privati/stipendio bancari o postali vi è l’obbligo di presentazione del Modello UNICO 2013 per versare:
- la Patrimoniale: la Patrimoniale (IVAFE) è la novità introdotta nel 2012 e consiste nel pagamento di un’imposta pari al 0,1% (ovvero 1 x 1000) se nel 2012 si era in possesso di attività finanziarie (azioni, fondi o III° pilastro).
È importante sapere che la Patrimoniale non colpisce il II pilastro e che quanto versato come Patrimoniale nel 2012 è considerato come acconto per il 2013.
- il Bollo di € 34,20: esso è dovuto su ogni conto posseduto se si detenevano in Svizzera conti correnti o conti privati/stipendio la cui giacenza media annuale è stata superiore ad € 5.000. La giacenza media può essere autocertificata o calcolata presentando gli estratti dei conti correnti o postali.
È importante sapere che l’obbligo di presentazione del Modello UNICO sussiste anche se la giacenza media annua era inferiore a € 5.000 (in questo caso non si paga il Bollo!).

giovedì 13 marzo 2014

rimborso delle accise sui consumi di gasolio : COMPENSAZONE

Com’è noto, dall'anno 2012 il rimborso delle accise sui consumi di gasolio alle imprese di autotrasporto avviene con cadenza trimestrale (come stabilito all'art 61 D.L. n.1/2012). Il rimborso può essere richiesto entro il mese successivo al trimestre di riferimento. Il credito spettante potrà essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Per le eventuali eccedenze non compensate dovrà essere chiesto rimborso in denaro entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’anno.

Importante sottolineare che non trova più applicazione ai fini della compensazione il limite annuale di 250 euro previsto dall’articolo 1 c.53 della legge n.244/2007.
L’agevolazione viene calcolata ogni mille litri di gasolio (attualmente corrisponde a 214,18609 €/1000 lt). Gli importi da recuperare potranno essere compensati decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che l’ufficio doganale abbia sollevato obiezioni (silenzio- assenso). La compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento.
Il codice tributo per effettuare la compensazione è il 6740 e la compensazione può essere effettuata senza alcun limite di importo.
Riportiamo qui di seguito la nota RU22756 dell'Agenzia delle Dogane del 24 febbraio 2012 a firma del Direttore Centrale Ing. Walter De Santis
OGGETTO: Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Misure in materia di autotrasporto, di unità da diporto. Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio u.s, ha introdotto disposizioni innovative, con riguardo a determinati settori di interesse di questa Agenzia, delle quali si illustrano di seguito i principali contenuti.
A) Anticipo recupero accise per autotrasportatori In materia di agevolazione a favore degli esercenti attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone, l’articolo 61 del decreto-legge 24.1.2012, n.1:
• apporta modifiche sostitutive al Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 [comma 1, lettere a) e b)];
• prevede che, a decorrere dall’anno 2012 al credito d’imposta riconosciuto secondo le nuove modalità di applicazione del beneficio, non si applica il limite previsto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (comma 2);
• rafforza, cristallizzandola quale principio di ordine generale, la previsione di riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore dei sopradescritti esercenti attività di trasporto (comma 4).
1. Modifiche al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
L’art. 61 del D.L. n.1/2012 sopra menzionato, al comma 1, modifica l’art.3 (commi 1 e 6) e l’art. 4 (comma 3) del regolamento emanato con il D.P.R. n.277/2000.
In particolare, con la modifica apportata al comma 1 dell’art.3 del medesimo D.P.R. n.277/2000, a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell’anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell’anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre- dicembre).
A tal fine, in luogo del previgente termine del “… 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare …” viene stabilito che la dichiarazione, utile ad ottenere il rimborso suddetto, venga presentata “, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare ..”.
Viene così notevolmente anticipato, rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l’intera annualità dei consumi, il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Ai sensi, poi, del comma 6 dell’art. 3 - come modificato dall’art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/12 - nel prospetto recante l’indicazione del chilometraggio registrato con riferimento a ciascuno dei veicoli aventi diritto al beneficio ( “quadro A” del modello di dichiarazione reperibile sul sito di questa Agenzia) dovrà essere indicato “… il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato ..”, ovvero alla chiusura del trimestre solare.
Per quanto attiene, infine, alla modifica del comma 3 dell’art. 4, si evidenzia che, a partire dai quantitativi di gasolio consumati nell’anno 2012, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato al “31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto”.
Da tale termine, quindi, decorrono i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate.
Così, a titolo meramente esemplificativo, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 4 del DPR n.277/2000, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno in corso potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2013 ed il rimborso in denaro per la fruizione dell’eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014; ancora, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre del corrente anno potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2014 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2015.
2. Disapplicazione dell’art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244.
L’art. 61 del D.L. n. 1/2012, introducendo, anche qui, una misura di maggior favore per le categorie interessate, al comma 2 stabilisce che, a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art.1, comma 53, della legge n.244/2007. In tal modo, viene superato il limite annuale, pari a € 250.000, che la predetta disposizione fissa quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.
3. Sistematizzazione del rimborso del maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante.
Di rilievo, la previsione introdotta nell’ordinamento giuridico dal comma 4 dell’art. 61 in esame con la quale viene reso strutturale, potenziandone l’efficacia, il meccanismo che riconosce la neutralizzazione di qualsiasi aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante, a favore degli esercenti l’attività di trasporto di merci e di determinate 3 categorie di trasporto di persone, mediante il rimborso del maggior onere conseguente agli eventuali aumenti predetti.
In tal modo, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie (art.7 della Direttiva 96/2003/CE), agli aventi diritto sopra indicati viene garantito che non potranno essere incisi da futuri incrementi della tassazione del gasolio.
In linea con tale assunto, il medesimo comma 4 apporta una modifica integrativa all’art.33 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), opportunamente introducendo il comma 30-ter) che prevede, per l’appunto, il rimborso del maggiore onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante qualora disposto con il provvedimento di cui al comma 30 del medesimo articolo.
Con l’occasione, si evidenzia che il citato art.33 viene ulteriormente integrato con l’inserimento del comma 30-bis) per effetto del quale, rispetto all’aumento di accise sulle benzine disposto con il provvedimento da ultimo menzionato, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23.12.1996, n. 662. Tale disposizione, in particolare, impone che, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell’aliquota d’accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l’imposta regionale suddetta.