Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 17 settembre 2013

Minimi: recupero della ritenuta


In Unico scomputabili tutte le ritenute

Premessa – Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 55/E del 5 agosto, i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” possono recuperare direttamente in Unico Pf 2013 tutte le ritenute d’acconto erroneamente subite nel 2012. Le modalità di recupero delle ritenute sono quelle indicate nella risoluzione 47/E del 5 luglio 2013. Data “l’eccezionalità” della procedura si ritiene che lo scomputo possa avvenire solo in Unico 2013.

Regime dei minimi - Sono molti i professionisti che fruiscono del regime dei superminimi (imposta sostitutiva al 5%) che possono aver spiccato delle fatture nel 2011, ove vigeva l'obbligo di esporre in fattura la ritenuta di acconto, fatture che sono state però incassate solo nei primi giorni del 2012. In questo caso, i committenti, basandosi sulle fatture datate 2011, hanno provveduto correttamente a liquidare al professionista il netto esposto in fattura, e versato di conseguenza nel (gennaio) 2012 le relative ritenute di acconto.

Provvedimento delle Entrate - Del resto, non tutti i soggetti (professionisti e loro consulenti) hanno potuto recepire in tempo reale il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (protocollo n. 185820/2011) emesso a ridosso delle festività natalizie (22 dicembre 2011). Tra l'altro, volendo fare i pignoli, alcuni consulenti, anche se tempestivamente informati del predetto provvedimento, hanno comunque dubitato della correttezza procedurale, ponendosi il dubbio se un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate potesse superare il disposto degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 600/1972, ricordandosi la gerarchia delle fonti legislative (art. 1 delle disposizioni delle leggi in generale del codice civile ove viene riportata la sequenza leggi, regolamenti, norme corporative, usi). Ricordiamo inoltre che l'Agenzia delle Entrate ha ratificato quanto espresso con il predetto provvedimento n. 185820/2011, aggiungendo altri utili chiarimenti, solo con propria circolare n. 17 del 30 maggio 2012.

Risoluzione 47/E/13 – La soluzione alla problematica è arrivata con la risoluzione 47/E/13 dove l'Agenzia delle Entrate ha inizialmente concesso, in via eccezionale, lo scomputo delle ritenute in Unico 2013, ma limitatamente a quelle applicate sui bonifici disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, e a condizione che le stesse siano state certificate da parte del sostituto d'imposta. Successivamente, con la risoluzione 55/E/13, queste considerazioni sono state estese anche alle altre fattispecie (si pensi ad esempio al caso di indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall'Inps, o da medici, professionisti vari, rappresentanti di commercio, minimi che fino al 2011 applicavano la ritenuta).

Lo scomputo - Dal punto di vista operativo lo scomputo avviene mediante tre adempimenti. Come prima cosa bisogna indicare il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” presente nel Frontespizio, nel riquadro “firma della dichiarazione”. Successivamente bisogna riportare le ritenute subite a col. 2 di rigo RS33, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese. La col. 1 di tale rigo, riservata all’indicazione del codice fiscale del consorzio, non va compilata. Infine si procede con lo scomputo di quanto trattenuto a rigo LM13 ovvero a rigo RN32, col. 4. Si deve tuttavia ricordare che, dato l'utilizzo del termine “eccezionale” utilizzato dall’Agenzia delle Entrate (in relazione alla modalità di scomputo), è da ritenersi che il procedimento indicato sia attuabile solo in Unico 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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lunedì 16 settembre 2013

La tassazione degli atti notarili

La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131



PDFParte I - Principi generali - pdf
 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/610f98004fc8fdcb9793bf5aa776101a/guida+atti+notarili+premessa+cap1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=610f98004fc8fdcb9793bf5aa776101a
  • 1.1 Lineamenti dell’imposta di registro
  • 1.2 Il principio di alternatività IVA/Registro
  • 1.3 Le modalità di applicazione dell’imposta di registro
  • 1.4 Enunciazione di atti non registrati
  • 1.5 Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise 
  • 1.6 Liquidazione dell’imposta e applicazione dell’imposta in misura fissa
  • 1.7 La denuncia di eventi successivi alla registrazione e la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva
  • 1.8 Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze
  • 1.9 Risoluzione del contratto
  • 1.10 Cessione del contratto
  • 1.11 Contratto per persona da nominare: regime di tassazione della dichiarazione di nomina
  • 1.12 Contratti a prezzo indeterminato
  • 1.13 Contratti a tempo indeterminato, contratti la cui durata dipende dalla vita di una persona e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato (art. 36 TUR)
  • 1.14 La registrazione degli allegati
  • 1.15 Tassazione degli atti relativi a procedimento di scioglimento del matrimonio e separazione
PDFParte II - I principi di determinazione della base imponibile - pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/62d95b804fc8fdcb9795bf5aa776101a/guida+atti+notarili+premessa+cap2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=62d95b804fc8fdcb9795bf5aa776101a 
  • 2.1 Principi generali per la determinazione della base imponibile
  • 2.2 La divisione
  • 2.3 La permuta
  • 2.4. Regime di tassazione dei contratti che importano l’assunzione di un’obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di altra obbligazione di fare
  • 2.5 Altre ipotesi negoziali previsti dall’articolo 43 del TUR
  • 2.6 Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi
  • 2.7 Rendite e pensioni
  • 2.8 L’enfiteusi
  • 2.9 Valore della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
  • 2.10 La valutazione automatica degli immobili
  • 2.11 Il sistema del prezzo-valore
PDFParte III - Regime di imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto fabbricati - pdf

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/640a88804fc8fdcb9797bf5aa776101a/guida+atti+notarili+premessa+cap3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=640a88804fc8fdcb9797bf5aa776101a 
  • 3.1 Il contratto preliminare
  • 3.2 Regime di tassazione dei trasferimenti aventi ad oggetto fabbricati: nozioni generali
  • 3.3 Trasferimenti di fabbricati da parte di imprese: immobili ad uso abitativo
  • 3.4 Trasferimenti di fabbricati da parte di imprese: immobili strumentali
  • 3.5 Regime di imposizione del leasing immobiliare
  • 3.6 Trasferimenti aventi ad oggetto fabbricati ad uso abitativo: da imprese a imprese immobiliari
  • 3.7 Trasferimenti di fabbricati a favore di enti pubblici territoriali
  • 3.8 Trasferimenti di fabbricati situati all’estero: da soggetto IVA
  • 3.9 Trasferimenti posti in essere tra privati aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato
  • 3.10 Trasferimenti aventi ad oggetto fabbricati per i quali l’acquirente può beneficiare dell’agevolazione ‘prima casa’
  • 3.11 Decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’
  • 3.12 Trasferimenti di fabbricati di interesse artistico, storico o archeologico effettuati da privati
  • 3.13 Trasferimento di fabbricati situati all’estero o diritti reali di godimento sugli stessi posti in essere da privati
  • 3.14 Trasferimenti di fabbricati effettuati da privati a favore dello Stato
  • 3.15 Trasferimenti di fabbricati effettuati da privati a favore di Enti Pubblici Territoriali
  • 3.16 Trasferimenti di fabbricati effettuati da privati in favore di ONLUS
  • 3.17 Trasferimenti di fabbricati effettuati da privati a favore di ex IPAB
  • 3.18 Trasferimento ‘ex lege’ dallo Stato ad un ente appositamente costituito per esercitare attività pubbliche
  • 3.19 Trasferimenti di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di Regioni, di enti locali e loro consorzi a favore di fondi di investimento immobiliari
  • 3.20 Trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società  di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute (norma in vigore dal 1° gennaio 2006)
  • 3.21 Trasferimento e/o permute di immobili oggetto di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata in favore di soggetti che attuano il recupero
  • 3.22 Trasferimenti a titolo oneroso di immobili costruiti in attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale
  • 3.23 Cessioni in favore dei Comuni di aree ed opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione
  • 3.24 Costituzione di servitù su fabbricati
PDFParte IV - Regime di imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto terreni - pdf
  • 4.1 Trasferimenti aventi ad oggetto terreni: nozioni introduttive e definizione di “terreno edificabile”
  • 4.2 Trasferimenti aventi ad oggetto terreni edificabili posti in essere da soggetti passivi IVA
  • 4.3 Trasferimento di terreno non edificabile e non agricolo posto in essere da un soggetto passivo IVA
  • 4.4 Trasferimento di terreno agricolo
  • 4.5 Trasferimento di terreno edificabile posto in essere da un imprenditore agricolo
  • 4.6 Trasferimenti di terreni non agricoli posti in essere da privati
  • 4.7 Trasferimenti di terreni da privati a favore dello Stato
  • 4.8 Trasferimenti di terreni da privati a favore di Enti pubblici territoriali
  • 4.9 Trasferimenti di terreni effettuati da privati a favore di ONLUS
  • 4.10 Trasferimenti di terreni effettuati da privati a favore di ex IPAB
  • 4.11 Trasferimenti di terreni situati all’estero e dei diritti reali di godimento sugli stessi
  • 4.12 Trasferimenti di terreni di interesse artistico, storico o archeologico effettuati da privati
  • 4.13 Trasferimenti di terreni dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di Regioni, di enti locali e loro consorzi a favore di fondi di investimento immobiliari
  • 4.14 Trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società  di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute (norma in vigore dal 01.01.2006)
  • 4.15 Cessioni in favore dei Comuni di aree ed opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione
  • 4.16 Costituzione di servitù su terreni
  • 4.17 Compravendita di terreni effettuata da Imprenditori Agricoli Professionali (I. A. P.), da Cooperative od Associazione agricola
  • 4.18 Le agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina
  • 4.19 Agevolazione prevista dell’articolo 9 del D.P.R. n. 601/1973 per i trasferimenti di fondi rustici ubicati in territori montani
  • 4.20 Agevolazione prevista dall’articolo 5-bis della legge 31 dicembre 1994, n. 97, per il compendio unico nei territori delle comunità montane
  • 4.21 Agevolazione prevista dal combinato disposto dell’art. 5-bis della legge n. 97/1994 e dall’art. 5-bis del D. Lgs. n. 228/2001 per il compendio unico in territori diversi dalle zone montane
  • 4.22 Acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali
  • 4.23 Trasferimenti aventi ad oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati
PDFParte V - Le donazioni e altri atti a titolo gratuito - pdf
  • 5.1 Lineamenti dell’imposta sulle successioni e donazioni
  • 5.2 Trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni
  • 5.3 Esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del TUS
  • 5.4 L’agevolazione ‘prima casa’ negli atti di donazione
  • 5.5 Donazione di beni culturali vincolati
  • 5.6 Donazione di fondo rustico ad imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni
  • 5.7 La rinunzia abdicativa a titolo gratuito di diritti reali di godimento
PDFParte VI - Regime di imposizione degli atti societari - pdf
  • Sezione I - Principi generali
    • 6.1 Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole: nozioni generali
    • 6.2 Gli atti societari non soggetti a registrazione
    • 6.3 Determinazione della base imponibile
    • 6.5 Atti che contengono più disposizioni
  • Sezione II - Costituzione e variazione del capitale sociale
    • 6.6 Atti di costituzione e variazione del capitale sociale: nozioni introduttive
    • 6.7 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto IVA
    • 6.8 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato strumentale da parte di soggetto IVA
    • 6.9 Conferimento ex art. 4 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato abitativo da parte di impresa nei confronti di imprese immobiliari e per la rivendita
    • 6.10 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato in generale da parte di soggetto privato ex articolo 4 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR
    • 6.11 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su immobile (fabbricato o terreno) di interesse storico, artistico e archeologico
    • 6.12 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su immobile (fabbricato o terreno) sito in zona soggetta a piano urbanistico particolareggiato da parte di soggetto privato
    • 6.13 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su immobile (fabbricato o terreno) sito all’estero da parte di soggetto privato
    • 6.14 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su bene immobile (fabbricato o terreno) sito all’estero da parte di soggetto IVA ex articolo 4 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR
    • 6.15 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su terreno edificabile da parte di soggetto IVA ex art. 4 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR
    • 6.16 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su terreno non agricolo e non edificabile da parte di soggetto IVA
    • 6.17 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su terreno agricolo da parte di soggetto IVA
    • 6.18 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su terreno agricolo da parte di soggetto privato
    • 6.19 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su terreno edificabile da parte di soggetto privato
    • 6.20 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su terreno non agricolo e non edificabile da parte di soggetto privato
    • 6.21 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su terreno agricolo a favore di società agricola Imprenditore Agricolo Professionale
    • 6.22 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su terreno agricolo da parte di soggetto privato a favore di società agricola Imprenditore Agricolo Professionale iscritta alla gestione previdenziale e assistenziale
    • 6.23 Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su immobili di proprietà dei Comuni in favore di fondazioni o società  di cartolarizzazione
    • 6.24 Conferimento di fabbricati destinati  all’esercizio di attività commerciali e aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati
    • 6.25 Conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa
    • 6.26 Conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto
    • 6.27 Conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi i veicoli iscritti al P.R.A. e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti
    • 6.28 Conferimento mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria
    • 6.29 Conferimento a favore di una società  con sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi della Nota IV all’art. 4 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR
    • 6.30 Riduzione del capitale sociale
  • Sezione III - Operazioni straordinarie
    • 6.31 Fusioni tra società  o analoga operazione posta in essere da enti diversi dalle società
    • 6.32 Scissioni delle società  o analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società  ex art. 4, lett. b), della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR
    • 6.33 Conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società  ad altra società  esistente o da costituire o analoga operazione posta in essere da enti diversi dalle società
  • Sezione IV - Delibere
    • 6.34 Assegnazione ai soci, associati e partecipanti
    • 6.35 Assegnazione di denaro o di beni mobili soggetti ad IVA
    • 6.36 Assegnazione di azienda o rami d’azienda
    • 6.37 Assegnazione di beni immobili
    • 6.38 Verbali di approvazione del bilancio
    • 6.39 Modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe
    • 6.40 Scioglimento della società
    • 6.41 Regolarizzazione di società  di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa ex articolo 4, lett. e), della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR.. 3
  • Sezione V - Cessione di partecipazioni sociali
    • 6.42 Abolizione della tassa sui contratti di borsa
    • 6.43 Trasferimento di partecipazioni sociali inter vivos
    • 6.44 Cessione di quote di S.r.l.
    • 6.45 Donazione e trasferimento mortis causa di quote sociali o di azioni
  • Sezione VI - Atti costitutivi di Enti diversi dalle società
    • 6.46 Atto costitutivo e modifiche statutarie di ONLUS, cooperative sociali, consorzi di cooperative sociali, Organizzazioni Non Governative (ONG)
    • 6.47 Atto costitutivo e modifiche statutarie concernenti le Istituzioni (ex IPAB) riordinate in azienda di servizi o in persone giuridiche private
    • 6.48 Atto costitutivo di organizzazione di volontariato
    • 6.49 Atto costitutivo di associazione sportiva dilettantistica
    • 6.50 Atto costitutivo del Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE
    • 6.51 Atto costitutivo di Associazione Temporanea di Imprese - ATI
    • 6.52 Atto costitutivo di associazione professionale
  • Sezione VII - Affitto D’Azienda
    • 6.53 L’affitto d’azienda
    • 6.54 Da privato o imprenditore individuale che affitta la sua unica azienda
    • 6.55 Da società  o imprenditore individuale che affitta un ramo d’azienda oppure una delle aziende che possiede e l’azienda non comprende immobili
    • 6.56 Da società  o imprenditore individuale che affitta un ramo d’azienda oppure una delle aziende che possiede e  l’azienda comprende beni immobili
  • Sezione VIII - Cessione D’Azienda
    • 6.57 Trasferimento d’azienda inter vivos

Negli omessi versamenti, concorso tra reato e illecito amministrativo


  Lunedì 16 settembre 2013
 
 
di/ Andrea CARINCI, fonte Eutekne

Bancarotta degli amministratori attenuata dai crediti per compensi «congrui»




Elenco revisori attivi aperto anche a chi non ha incarichi

domenica 15 settembre 2013

F24 scorretti. Non c’è truffa...??? !!

13 settembre 2013


Cassazione Penale, sentenza del 12 settembre 2013

Non risponde del reato di truffa aggravata ma, al più, del reato di indebita compensazione, il contribuente che presenta modelli F24 con importi non corretti. È quanto si evince dalla sentenza n. 37350/13, pubblicata ieri.

Il caso. La Terza Sezione Penale della Cassazione ha assolto un contribuente siciliano dal reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000. L’uomo era stato condannato dalla Corte d’appello di Messina a due mesi di reclusione, pena sospesa, per avere più volte presentato modelli F24 infedeli, con conseguente utilizzazione – secondo l’accusa - di inesistenti crediti IVA per oltre 175mila euro a fini di compensazione dei debiti esistenti nei confronti di INPS e INAIL. L’originaria imputazione di truffa ex art. 640 co. 2, c.p. è stata riqualificata dalla Corte territoriale nel reato di indebita compensazione.

Rapporto di specialità. La Suprema Corte premette che in effetti le violazioni tributarie concernenti condotte ingannatorie che comportano il mancato versamento, totale o parziale, dell’imposta dovuta si pongono in rapporto di specialità sia rispetto al reato previsto dall’articolo 640, comma 2, del codice penale (SS.UU. n. 1235/10) sia rispetto ad altra ipotesi codicistiche di contenuto fraudolento, quali l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’articolo 316 ter c. p. (Cass. Sez. III n. 7662/12).

L’assoluzione. Nel caso di specie, ad avviso della Suprema Corte, non sussistevano in concreto gli estremi dell'ipotesi del reato di truffa aggravata originariamente contestato, poiché l’imputato si è limitato a consegnare modelli F24 recanti importi non corretti, con conseguente omesso versamento degli importi, ma senza fare ricorso né ad artifici né a documentazione infedele. D’altro canto, non si è neppure configurato il reato tributario addebitato dal giudice del merito all’imputato, avendo quest’ultimo portato in compensazione crediti che non erano né inesistenti né frutto di artificio e avendo provveduto al versamento delle somme dovute all’Erario e dei relativi interessi mediante il ravvedimento operoso.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 5 settembre 2013

Stp: l’iscrizione all’albo

5 settembre 2013


Società tra professionisti: l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e la cancellazione

Per effetto dell'articolo 10 della Legge 183/2011 (c.d. Legge di stabilità 2012) è stata introdotta la possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, le “società tra professionisti” (c.d. Stp), cioè le società che abbiano per oggetto l'esercizio di un’attività professionale.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero della Giustizia n. 34/2013 (D.M. n. 34/2013) è stata completata la disciplina della Stp di cui all’art. 10 commi 3-11 della L. 183/2011. I 12 articoli di cui risulta composto il D.M. 34/2013 sono intervenuti per disciplinare le tematiche indicate nell’art.10 comma 4 lett. c) e commi 6 e 7 della L. n. 183/2011.

Definizione di Stp - L’art.1 del regolamento (rubricato definizioni) definisce il profilo della Stp precisando che:
- la società tra professionisti è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’art.10 commi 3-11 della L. 183/2011 avente a oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- la società multidisciplinare è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art.10 comma 8 della L.183/2011.

L’iscrizione all’albo professionale
- Il metodo di iscrizione nell'albo professionale è descritto dagli artt. 8-10 del regolamento. La società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale dell'albo o del registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e coincidente con quello in cui è posta la sede legale della società.
Nel caso di una Stp multidisciplinare, essa verrà iscritta presso l'Albo dell'ordine relativo all'attività individuata come prevalente, che ne determinerà l'assoggettamento alle relative regole deontologiche, nella sezione speciale dell'albo.
Si procederà all'iscrizione dei dati identificativi della società e, naturalmente, dovranno essere comunicate e annotate a cura dell'ordine territoriale competente, previa comunicazione da parte del rappresentante legale della società, tutte quelle deliberazioni che comportino variazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale.
L'iscrizione prevede la presentazione di un’apposita istanza, alla quale dovranno essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, un certificato d'iscrizione della società nel Registro delle imprese, il certificato d'iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci che non siano iscritti presso l'ordine al collegio cui rivolta la domanda, la dichiarazione autenticata proveniente dal socio professionista cui spetta all'amministrazione la società laddove la società tra professionisti sia costituita come società semplice.
Una semplificazione dell’iter sarebbe auspicabile, atteso che l’Ordine ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione da altre Pubbliche Amministrazioni o di avvalersi di certificazioni sostitutive.

L’albo della sede legale
- Il regolamento prevede l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, tenuto dall'ordine nella cui circoscrizione trova posto la sede legale della società. Non è, invece, prevista la comunicazione della propria partecipazione a una Stp agli altri ordini professionali, in cui risultano iscritti i professionisti soci.
Secondo l'Irdcec, i professionisti in questione andrebbero comunque invitati ad effettuare anche tale comunicazione aggiuntiva.
Secondo altri (es. Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri) la società tra professionisti dovrebbe essere soggetta alla deontologia di ciascun ordine rappresentato nella compagine dei soci.

Controllo dei requisiti da parte dell’albo - Il consiglio dell'ordine è tenuto deliberare sull’iscrizione nella sezione speciale dell'albo previa verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento. Secondo l'IRDCEC, in realtà, spetta al consiglio dell'ordine, il potere/dovere di controllo di corrispondenza non solo al regolamento ma anche alla legge istitutiva delle STP.
Secondo l’Istituto, inoltre, per evitare onerosi e difficili controlli all’Ordine, le caratteristiche del socio investitore dovranno essere autocertificate.
In caso di diniego, tale provvedimento espresso va notificato, così da consentire alla società di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero di consumare l'iter di appello previsto dal singolo ordinamento professionale.
Autore: Redazione Fiscal Focus