Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 18 luglio 2012

reddito d’impresa : beni in uso al socio

reddito d’impresa

Tassato in capo al socio solo l’utilizzo «privato» del bene della società

Per i soci persone fisiche, se il bene è fruito nella sfera d’impresa o professionale, non si produce reddito diverso in capo all’utilizzatore

/ Mercoledì 18 luglio 2012
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 giugno 2012 n. 24  (  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe/circolare+24e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe  )  contiene i primi importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina, di cui all’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL 138/2011 che, come ricordato dall’Agenzia stessa, “ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati”.
In tale ambito, il predetto documento di prassi, nell’individuare i soggetti utilizzatori, cui imputare il reddito diverso costituito dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni (art. 67, lett. h-ter), del TUIR, introdotta dall’art. 2, comma 36-terdecies, del DL 138/2011), precisa che rientrano nell’ambito applicativo della norma “i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata”.
In altre parole, ciò sta a significare che l’obiettivo della disposizione introdotta dalla manovra di Ferragosto dello scorso anno (DL 138/2011) è di tassare in capo all’utilizzatore l’eventuale impiego di beni, a favore di soci o familiari, per scopi non inerenti all’attività d’impresa (è infatti prevista anche l’indeducibilità dei relativi costi in capo all’impresa concedente).
Dopo aver elencato i soggetti utilizzatori interessati dalle disposizioni di cui al DL 138/2011, nella circ. n. 24/2012 si legge che “è appena il caso di precisare che sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso”. Tale affermazione, che appare in linea con il dettato normativo previsto dalla riportata lett. h-ter) dell’art. 67 del TUIR, offre lo spunto per alcune riflessioni.
In primo luogo, è opportuno ricordare che i redditi diversi sono disciplinati dall’art. 67 del TUIR, il cui comma 1, quale principio di carattere generale, dispone che le fattispecie ivi indicate costituiscono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nello svolgimento di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ovvero da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualifica di lavoratore dipendente. In altre parole, laddove tali redditi siano conseguiti nello svolgimento di un’attività d’impresa, individuale o collettiva, gli stessi costituiscono componenti del reddito d’impresa, e ciò in esecuzione del principio generale di “assorbimento” nell’ambito di tale reddito di tutto quanto riviene dallo svolgimento dell’attività.
Tuttavia, se tale principio è certamente “totalizzante” per le società, può essere derogato per le imprese individuali, o per i professionisti, in quanto tali soggetti, a seconda del “vestito” che portano, possono qualificare un bene come relativo all’impresa, o all’attività professionale, piuttosto che nella sfera personale. Peraltro, tale interpretazione sarebbe anche in linea con l’analoga previsione in tema di soggettività passiva IVA contenuta nell’art. 4, comma 5, del DPR 633/72 (che disciplina le società di “comodo” in ambito IVA).
Per i soci società, mai attribuibile un reddito in capo all’assegnatario
In buona sostanza, applicando tali regole nella disciplina introdotta dal DL 138/2011, e tenendo conto delle precisazioni fornite dall’Agenzia, è possibile individuare due scenari:
- beni utilizzati da soci società (si pensi, ad esempio, alla società A immobiliare che concede in uso un laboratorio alla società B, socia di A), nel qual caso non può mai realizzarsi l’attribuzione di un reddito in capo al socio assegnatario, in quanto lo stesso non può in alcun caso essere titolare di reddito diverso, ma solo di reddito d’impresa;
- beni utilizzati da soci persone fisiche che nel contempo svolgono attività d’impresa o professionale, nel qual caso è necessario verificare il concreto utilizzo del bene effettuato dal socio. In particolare, laddove tale bene sia fruito nella sfera d’impresa o professionale (si pensi, ad esempio, all’avvocato socio di una società intestataria del fabbricato in cui lo stesso svolge la propria attività), non si produce alcun reddito diverso in capo all’utilizzatore, mentre, nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato nella sfera personale (si pensi, ad esempio, all’immobile utilizzato come abitazione da parte dell’avvocato socio della società immobiliare), si può verificare la fattispecie impositiva in commento, per la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo pagato dall’utilizzatore.
 / Sandro CERATO e Fabio GARRINI
fonte: eutekne

immobili & imu

immobili

Terreni incolti e orticelli a rischio contenzioso per l’IMU

Secondo il Dipartimento delle Finanze, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili

/ Mercoledì 18 luglio 2012
A norma dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), presupposto dell’IMU è “il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Con riferimento ai terreni incolti e agli “orticelli” posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) (cioè di terreni – diversi dalle aree fabbricabili – normalmente non utilizzati o abbandonati oppure coltivati occasionalmente senza alcuna struttura organizzativa), le Linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze l’11 luglio scorso sul proprio sito internet hanno precisato che devono scontare l’imposta municipale propria (IMU).
Presupposto impositivo del tributo, che a decorrere dal 2012 ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI), infatti, sarebbe il possesso di qualunque immobile. L’articolo 2 del DLgs. 504/92 sarebbe stato richiamato soltanto per mantenere anche ai fini dell’IMU le definizioni che risultavano già utilizzate ai fini dell’ICI.
Queste le precisazioni del Ministero, secondo cui sono soggetti all’imposta anche i terreni non coltivati; le stesse conclusioni avrebbero dovuto evincersi anche dalla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ma in realtà si ritiene che in tale documento il tema non fosse stato né sufficientemente né direttamente affrontato.
In altre parole, secondo il Dipartimento, i terreni sarebbero sempre soggetti all’IMU, anche se incolti, a differenza dell’ICI che non prendeva in considerazione i cosiddetti orticelli, vale a dire i terreni non fabbricabili coltivati per diletto (e non adibiti all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., che connotano l’esercizio di un’impresa agricola), ovvero i terreni destinati ad altre attività (ad esempio, deposito a cielo aperto di materiali industriali).
Dottrina divisa sull’applicazione dell’IMU agli “orticelli”
In conseguenza della legge di conversione del DL 16/2012 (L. 44/2012), quindi, l’oggetto dell’IMU riguarderebbe tutti gli immobili, mentre inizialmente erano soggetti all’imposta soltanto i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli (in tal senso la Relazione tecnica all’emendamento al DL 16/2012, in cui si afferma che la modifica avrebbe lo scopo di ricomprendere nel campo applicativo del tributo il possesso di qualunque immobile, compresi, quindi, anche i terreni incolti, che erano invece posti al di fuori del presupposto di applicazione dell’ICI).
Sul punto, parte della dottrina si è divisa.
Mentre per una corrente di pensiero tali terreni sono soggetti all’imposizione, un altro filone non concorda con l’interpretazione del Dipartimento delle Finanze.
Le critiche che vengono sollevate partono da un’interpretazione letterale della norma, nello specifico l’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, ritenendo che non possano passare in secondo piano le richiamate definizioni di  “fabbricato”, “area fabbricabile” e “terreno agricolo” di cui all’art. 2 del DLgs. n. 504/1992, utilizzate ai fini dell’ICI. Nello specifico, l’art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 504/92 definisce terreno agricolo “il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.” e conseguentemente gli “orticelli”, in quanto coltivati per diletto e non per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., così come i terreni lasciati incolti al di fuori dello svolgimento di attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., esulano da tale definizione. Se così non fosse, sarebbe evidente il paradosso che l’IMU si applichi anche sui terreni incolti e sugli orticelli ubicati nelle zone montane o di collina, ove addirittura i terreni agricoli sono esenti per legge (art. 7 comma 1 lett. h) del DLgs. n. 504/92; cfr. C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993).
Al fine di dirimere qualunque dubbio, pertanto, sarebbe opportuna una modifica normativa. In caso contrario, prepariamoci ad affrontare un nutrito contenzioso tributario anche sull’IMU.
Nel frattempo, il problema degli orticelli potrebbe essere soltanto teorico, in quanto lo 0,76% applicato su qualche metro quadrato di terreno agricolo difficilmente raggiunge l’importo di 12 euro (oppure il limite stabilito dal singolo Comune), al di sotto del quale non è dovuto il versamento.
Altro discorso deve essere fatto per i terreni incolti posseduti da soggetti non professionisti dell’agricoltura, per i quali l’imposta da pagare potrà superare detto limite.
In questo caso, non dovesse essere modificata la norma, in caso di omesso pagamento della prima rata dell’IMU, è ancora possibile ravvedersi nel periodo che va dal 19 luglio 2012 al 17 giugno 2013 (ravvedimento lungo), versando, mediante il modello F24, l’imposta non versata alla scadenza, la sanzione ridotta al 3,75% e gli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
 / Arianna ZENI fonte : eutekne

Termini processuali sospesi dal 1° agosto al 15 settembre

Contenzioso

Termini processuali sospesi dal 1° agosto al 15 settembre

La sospensione si applica anche al contenzioso tributario, inclusi accertamento con adesione, definizione delle sanzioni e reclamo

/ Martedì 17 luglio 2012
Per effetto dell’art. 1 della L. 742/69, operante altresì in ambito processuale tributario, i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Ciò comporta che:
- il decorso dei termini processuali è sospeso ipso iure nel predetto iato temporale e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (vale a dire dal 17 settembre, siccome il 16 cade di domenica);
- ove il termine inizi a decorrere durante la “pausa estiva”, l’inizio del decorso è differito al termine del periodo di sospensione.
Appare pertanto chiaro come la sospensione feriale coinvolga il termine per la proposizione del ricorso in Commissione tributaria contro gli atti impositivi, dell’appello avverso la sentenza della C.T. Prov., del reclamo contro i decreti presidenziali, così come quelli relativi alla costituzione in giudizio nonché al deposito di documenti e memorie illustrative.
La sospensione opera sia nei confronti del contribuente sia della parte resistente (Agenzia fiscale o altro ente impositore).
I termini restano sospesi anche ove il contribuente intenda avvalersi di istituti deflativi del contenzioso i cui termini siano legati al ricorso in Commissione tributaria: così, la “pausa estiva” è operante per l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e la definizione agevolata (pertanto, ad esempio l’acquiescenza dovrà intervenire entro il termine per il ricorso, termine comprensivo del periodo di sospensione).
Per contro, la sospensione non concerne i termini che hanno una dimensione solamente amministrativa, come quello relativo alla comunicazione di adesione ai verbali di constatazione. Del pari, non sono sospesi i termini per la notifica, a cura dell’ente impositore, degli atti impositivi.
Un discorso a parte merita il neointrodotto procedimento di reclamo (esso, che consiste nell’esperimento di una fase di mediazione tra contribuente e Agenzia delle Entrate, è obbligatorio per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro notificati dallo scorso 1° aprile).
In tal caso, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2012, la sospensione:
- opera per il termine di notifica del reclamo, essendo detto termine legato a quello per il ricorso;
- non opera per il termine di 90 giorni entro cui la mediazione deve concludersi, essendo tale termine espressione di una sola fase amministrativa;
- opera, come di consueto, per la costituzione in giudizio, che deve avvenire in caso di esito negativo della mediazione.
Sospesi anche i termini di impugnazione delle sentenze
Per espressa disposizione normativa, la sospensione feriale non opera per il “procedimento cautelare”, quindi, nel contenzioso tributario, per la sospensiva ex art. 47 del DLgs. 546/92: di conseguenza, il contribuente che intenda chiedere la sospensiva potrà notificare il ricorso e costituirsi in giudizio all’interno del periodo di sospensione feriale, in modo che la Commissione tributaria possa esaminare la domanda il più celermente possibile.
 / Alfio CISSELLO
fonte:eutekne

accertamento : Studi di settore, induttivo non automatico per le comunicazioni infedeli

accertamento

Studi di settore, induttivo non automatico per le comunicazioni infedeli

La circolare 30 dell’Agenzia ribadisce che l’accertamento non può essere attivato se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa
/
/ Lunedì 16 luglio 2012
Nella circolare n. 30/2012, l’Agenzia si sofferma ad approfondire la possibilità per gli Uffici di esperire l’accertamento induttivo nei casi di infedeltà della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
Come si ricorderà, il DL n. 98/2011 ha introdotto una nuova lettera d-ter) nell’ambito del secondo comma dell’art. 39 del DPR 600/1973, individuando una nuova fattispecie di “pericolosità fiscale” dei contribuenti, legata appunto a violazioni in tema di compilazione dei modelli degli studi, tale da legittimare il ricorso ad una tipologia di accertamento, vale a dire l’induttivo “puro”, che dovrebbe avere carattere di assoluta “straordinarietà”.
La versione originaria della norma stabiliva che si potesse innescare l’induttivo nei casi di omessa presentazione dei modelli, di indicazione di cause di esclusione o di disapplicazione non sussistenti o di compilazione degli stessi con dati non veritieri o corretti, a condizione che, facendo “girare” GE.RI.CO. con i dati giusti, si registrasse uno scostamento fra reddito dichiarato e reddito accertato di almeno il 10%.
La disposizione è stata successivamente modificata con il DL n. 16/2012, sebbene con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 2 marzo 2012 (mentre, per quelli notificati in precedenza, si applica la formulazione introdotta con il DL 98/2011).
Nella nuova versione, l’omissione del modello e l’indicazione di cause di esclusione o di disapplicazione non sussistenti legittimano l’accertamento induttivo senza ulteriori condizioni, indipendentemente quindi dalla misura dello scostamento rilevato.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie dell’infedeltà della comunicazione, è stato previsto che questa possa innescare l’induttivo a condizione che si registri uno scostamento tra i ricavi (o compensi) dichiarati e quelli misurati dal GE.RI.CO. “corretto” di almeno il 15% (in termini relativi) o pari a 50.000 euro (in termini assoluti).
Nella circolare n. 8/2012, con riferimento alla versione “originaria” della lettera d-ter), l’Agenzia aveva sostenuto che la disposizione si doveva considerare di natura procedimentale e pertanto applicabile per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili. L’indicazione in questione era stata poi mitigata nel passaggio in cui si affermava che “si ritiene tuttavia, alla luce di principi di trasparenza e di collaborazione cui sono improntati i rapporti tra Amministrazione e contribuenti, che gli uffici applicheranno ordinariamente la facoltà ... soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010”.
L’indirizzo del documento di prassi – soltanto di indirizzo possiamo parlare, considerati i termini non proprio “fermi” utilizzati dal suo estensore – viene confermato dalla circolare n. 30 anche in relazione alla nuova versione della disposizione, così come modificata dal DL n. 16/2012.
L’Agenzia ribadisce come l’accertamento induttivo non possa essere attivato se il contribuente spontaneamente (anche se pare difficile che si intervenga modificando una precedente comunicazione) o a seguito di eventuale invito da parte dell’Ufficio, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.
In altre parole, a condizione, ovviamente, che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali abbia avuto formale conoscenza, il contribuente potrà “regolarizzare” la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa, inibendo in questo modo all’Ufficio la possibilità di ricorrere all’induttivo “puro”.
Sanzioni ridotte se l’integrativa è presentata nei termini
Se l’integrativa è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo nel quale è stata commessa la violazione, vi sarà l’ulteriore vantaggio rappresentato dalla riduzione delle sanzioni.
Il documento di prassi ricorda, infine, che, per i periodi d’imposta precedenti al 2010, nel caso in cui, anche successivamente all’inizio dei controlli, vi sia la correzione dei dati rilevanti ai fini degli studi, sia che questa correzione avvenga “spontaneamente” o a seguito di invito, “gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisi l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, in tali casi, per le ragioni su esposte, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo puro”.
  Sergio PELLEGRINO e Giovanni VALCARENGHI
fonte : eutekne

ammortamento dei beni materiali

ammortamento dei beni materiali

Canoni di manutenzione fuori dal plafond

Possibile scegliere se dedurre i canoni per competenza o se includerli nel calcolo della quota annua del 5% anche dopo le modifiche del DL 16/2012

/ Lunedì 16 luglio 2012
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29 aprile 2012, è variata la modalità di calcolo della quota annualmente deducibile delle spese di manutenzione.
Il nuovo comma 6 dell’art. 102 del TUIR prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza sarà deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
L’art. 3, comma 16-quater del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. n. 44/2012) ha modificato quella parte del comma 6 che stabiliva che, per i beni ceduti nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spettava in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione (C.M. 21 marzo 1980 n. 9/9/252; C.M. 29 luglio 1985).
Conseguentemente, risulta più semplice determinare il costo complessivo dei beni materiali su cui applicare la quota del 5% deducibile: ci si deve, infatti, limitare a considerare il costo risultante all’inizio dell’esercizio senza dover incrementare tale costo degli acquisti e decrementarlo delle vendite dell’esercizio, entrambi ragguagliati ad anno.
Più semplice determinare il costo totale dei beni su cui applicare il 5%
La modifica introdotta dal Decreto semplificazioni fiscali, non ha, invece, variato le altre disposizioni dell’art. 102 del TUIR che regolano il trattamento fiscale delle spese di manutenzione quali, ad esempio, la percentuale del 5% della quota deducibile, il periodo di deduzione in quote costanti in cinque esercizi dell’eccedenza indeducibile e la disposizione secondo cui, per le imprese di nuova costituzione, il calcolo della quota di spese deducibili va effettuato, per il primo esercizio, con riferimento ai beni esistenti a fine esercizio.
Non subisce variazioni neppure l’ultima parte del comma 6 dell’art. 102 del TUIR, secondo cui “resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale” del 5%.
Secondo tale disposizione, i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per assistenza e manutenzione di determinati beni sono deducibili nell’esercizio di competenza e i beni oggetto del contratto non concorrono alla determinazione del plafond delle spese deducibili.
In merito, si ricorda che il criterio di deducibilità dei canoni relativi a contratti di manutenzione a corrispettivi periodici previsto dall’ultima parte del comma 6 dell’art. 102 del TUIR, come indicato nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi del 1988 e seguenti, non ha carattere vincolante.
In Appendice delle istruzioni al modello UNICO 2012 è, infatti, indicato che l’impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
L’impresa può, da un lato, decidere di avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 6 e lo stesso criterio di deduzione dovrà essere mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto.
In tal caso, le eventuali spese di manutenzione, riparazione e così via, diverse dai predetti compensi periodici, sono incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) e, nella determinazione del plafond del 5%, non si deve tener conto del costo dei beni la cui manutenzione è affidata a terzi.
Alternativamente, l’impresa può decidere di considerare il costo di tali beni nella determinazione del limite del 5% includendo, quindi, i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi tra le spese di manutenzione la cui deducibilità è limitata.
In conclusione, l’impresa ha la facoltà di optare per la deduzione dei compensi periodici di manutenzione nei limiti e con le modalità che preferisce, con il vincolo che, nel caso in cui decida di dedurre i costi secondo il criterio previsto nell’ultima parte del comma 6 in commento, la società utilizzi il medesimo criterio di deduzione per tutti i periodi d’imposta compresi nella durata del contratto.
 / Elena SPAGNOL
fonte:eutekne

Disco verde dalla Corte di Giustizia alla detrazione tardiva

, Sabato 14 luglio 2012
 
fonte: eutekne

Regime premiale degli studi di settore ad «accesso limitato»

Regime premiale degli studi di settore ad «accesso limitato»

  venerdì 13 luglio 2012
Terzo intervento nel giro di tre giorni in materia di studi di settore. Dopo il comunicato stampa del 10 luglio scorso, che ha legittimato il rinvio dei versamenti al 20 agosto senza maggiorazione per alcuni contribuenti, e la circolare n. 30 dell’11 luglio, con la quale l’Agenzia ha analizzato l’impatto degli studi in UNICO 2012,arriva il comunicato stampa :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/589d16004bf3793a9dacfd8077b436ff/102_Com++st++Provvedimento+Regime+premiale+12+07+12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=589d16004bf3793a9dacfd8077b436ff