Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 26 ottobre 2011

Ecco il nuovo redditometro

accertamento

Ecco il nuovo redditometro, comincia la fase di test

Nel presentarlo ai professionisti, l’Agenzia delle Entrate assicura che verrà utilizzato soltanto per orientare il contribuente verso la «compliance»

/ Mercoledì 26 ottobre 2011
Abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive/ricreative e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative: sette categorie per oltre 100 voci di spesa sintomo di capacità reddituale, a cominciare dalle dichiarazioni 2010 riferite ai redditi del 2009. L’Agenzia delle Entrate scopre così le “carte” del nuovo redditometro, presentato ieri a professionisti e categorie produttive. Tra le famigerate “100 voci” rientra quasi ogni aspetto della vita quotidiana, e non soltanto i tipici beni di lusso: dagli immobili agli elettrodomestici, dalle colf all’antiquariato, passando per automobili, imbarcazioni (e natanti), mezzi di trasporti in leasing (o noleggio) e aerei. Non basta: il redditometro terrà conto delle spese per assicurazioni, contributi previdenziali, istruzione (inclusi gli asili nido), assegni coniugali, gioielli e donazioni a favore di ONLUS. Con l’aggiunta, poi, delle eventuali iscrizioni a circoli (sportivi, culturali, ricreativi), del pagamento di viaggi organizzati o di soggiorni benessere, e persino del mantenimento di cavalli o dell’abbonamento alla pay-tv (per l’intero elenco, si veda la tabella in calce all’articolo).
“Strumento di controllo, ma soprattutto di compliance”, ha voluto sottolineare l’Agenzia. E proprio da questo termine, compliance, emerge lo spirito “orientativo” del nuovo redditometro. Letteralmente, compliance può significare “condiscendenza, remissività, sottomissione o conformità”: parafrasando, si potrebbe tradurre come “meccanismo di persuasione a compiere il proprio dovere di contribuenti”. Contribuenti che – ha spiegato Befera – “con una procedura semplicissima, potranno verificare la coerenza tra il livello di spesa e il reddito dichiarato”.
Parte quindi la fase sperimentale, attraverso un software di autovalutazione rigorosamente anonima che sarà distribuito sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it). Associazioni di categoria e Ordini professionali contribuiranno a raccogliere casi pratici, che dovranno essere inviati via internet alla SOSE (www.sose.it), la quale a sua volta restituirà le proprie valutazioni. La fase di test dovrebbe concludersi a fine febbraio, dando via libera al debutto ufficiale.
Oggetto della valutazione saranno circa 22 milioni di famiglie, pari a 50 milioni di contribuenti. Più precisamente, il redditometro si basa su gruppi omogenei di nuclei familiari, suddivisi per aree geografiche (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole): i risultati saranno quindi diversi a seconda che il soggetto considerato sia una persona sola (tre diverse fasce d’età), una coppia senza figli (anche qui tre diverse fasce d’età), una coppia con figli (uno, due, tre o più figli), un nucleo monogenitore o altro. L’Agenzia ha proposto, in merito, un possibile caso di “non coerenza”: prima della dichiarazione, ad esempio, il redditometro calcola nella misura di 107mila euro la soglia di coerenza del reddito complessivo di un nucleo familiare; i coniugi, però, vorrebbero dichiarare rispettivamente un valore complessivo di reddito pari a 32mila e 26mila euro. In quest’ipotesi, essendo lo scostamento notevole, qualora i due contribuenti scelgano comunque di dichiarare quanto preventivato, l’Amministrazione finanziaria predisporrà un accertamento. Esistono tre livelli di rischio: se il gap risulta molto elevato, il rischio è “alto” e comporterà controlli ordinari approfonditi; se lo scostamento è elevato, il rischio è classificato come “medio” e necessiterà di eventuali accertamenti di natura presuntiva (prima fase del contradditorio e, in mancanza di chiarimenti adeguati, accertamento sintetico o diverso strumento presuntivo che si concentri sulle spese); nulla accade, invece, se lo scostamento è “basso”.
“È chiaro che punteremo alle situazioni di maggior livello”, ha voluto assicurare Befera. Dello stesso avviso Luigi Magistro, direttore centrale accertamento dell’Agenzia: “Non scocceremo chi non merita di essere scocciato”. Dimostrazioni di prudenza, in nome della già citata compliance, che non sono sfuggite ai commercialisti italiani. “Sotto questo punto di vista – commenta Longobardi, presidente dell’ODCEC di Roma – non si può che essere d’accordo. Chiedevamo, come categoria, qualcosa che si discostasse dagli studi di settore, e il nuovo redditometro sembra andare in questa direzione”. Occorrerà attendere, comunque, la predisposizione definitiva degli indici, “ma l’aver chiesto la collaborazione delle categorie per arrivare alla definizione di quei parametri è molto positivo”. Soddisfatto dal richiamo alla compliance anche il consigliere del CNDCEC Paolo Moretti, che però aggiunge: “Nel mio intervento in rappresentanza del Consiglio nazionale, ho ribadito la nostra disponibilità a collaborare, magari promuovendo delle indagini tra i nostri clienti. Ma è evidente che, anche in questo caso, quello che andremo a ricoprire è un ruolo di interesse pubblico. Un ruolo che deve esserci riconosciuto dall’Agenzia”.

Voci di spesa
  Abitazione Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, collaboratori domestici, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas   
 Mezzi di trasporto   Automobili, minicar, caravan, moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di trasporto in leasing o noleggio 
  Assicurazioni e contributi Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro; contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare
  Istruzione Asili nido, scuola per l’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni studio all’estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazione per studenti universitari  
Attività sportive e ricreative, cura della persona   Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, cavalli, abbonamenti pay-tv, giochi online, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura della persona  
  Altre spese significative Oggetti d’arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate  
  Investimenti immobiliari e mobiliari netti (separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all’anno di stima) Fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi d’investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica  
    Nuclei familiari
 Persona sola con meno di 35 anni Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari Coppia con un figlio Monogenitore
 Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni Coppia con età compresa tra 35 e 64 anni senza figli e/o altri familiari Coppia con due figli Altre tipologie
 Persona sola con 65 anni o più Coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari Coppia con tre o più figli


Società di comodo, credito IVA limitato

iva

Società di comodo, credito IVA limitato

La normativa prevede il divieto di compensazione, rimborso e cessione, e restrizioni anche per la liquidazione di gruppo

/ Mercoledì 26 ottobre 2011
Le società non operative, aventi ricavi effettivi inferiori a quelli presunti derivanti dall’applicazione dell’art. 30 della L. n. 724/1994, sono soggette a particolari vincoli di utilizzo del credito IVA. Il comma 4 della disposizione stabilisce, infatti, che il credito della società non operativa, risultante dalla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, non può essere richiesto a rimborso, né ceduto ovvero utilizzato in compensazione orizzontale (art. 17 del DLgs. n. 241/1997), essendo prospettabile soltanto quella verticale, ovvero a diminuzione oppure estinzione di debiti IVA.
A questo proposito, la normativa in parola dispone, tuttavia, la decadenza dal diritto alla riportabilità del credito IVA – a scomputo del tributo relativo ai periodi d’imposta successivi – in capo alle imprese non operative che, per tre periodi d’imposta consecutivi, non effettuino complessivamente operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo almeno equivalente ai ricavi minimi.
I predetti principi possono, inoltre, incidere sulle modalità di liquidazione e versamento dell’IVA di gruppo (art. 73, comma 3, del DPR n. 633/1972) – assolte esclusivamente dalla controllante, per conto di tutte le imprese appartenenti all’aggregazione – alla quale eventualmente partecipi la società non operativa, che rimanga tale anche nel corso del periodo annuale di efficacia dell’opzione. Al ricorrere di tale ipotesi, l’eccedenza detraibile dalla stessa maturata non può essere utilizzata dalla controllante della fiscal unit.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che tale peculiare strumento di determinazione dell’imposta da versare rappresenta, per le società con posizione creditoria, una sostanziale forma di rimborso dell’IVA in tempi più ristretti rispetto ai contribuenti ordinari, come peraltro desumibile dall’art. 6, comma 3, del DM n. 11065/1979 (circ. n. 26/2008). Tale provvedimento aveva stabilito – nel caso di eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale della controllante o della controllata, compensate con somme dovute da altre società del gruppo IVA – l’applicazione del medesimo regime delle garanzie previsto per l’esecuzione dei rimborsi (art. 38-bis del DPR n. 633/1972).
In altri termini, la società appartenente alla fiscal unit che trasferisce alla controllante il proprio credito IVA è obbligata alla prestazione della medesima fideiussione richiestale nelle ordinarie ipotesi di rimborso. Conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i limiti e i vincoli all’utilizzazione dell’eccedenza del credito IVA da parte della società di comodo operino anche nell’ipotesi in cui tale impresa si avvalga della procedura di liquidazione di gruppo del tributo: il meccanismo procedurale dell’IVA di gruppo si caratterizza, infatti, per un effetto di sostanziale conservazione dell’autonomia giuridica e fiscale delle singole società partecipanti alla compensazione. La circostanza che le stesse trasferiscano la propria eccedenza di credito IVA al gruppo non determina alcuna interruzione della medesima eccedenza detraibile con l’impresa che lo ha effettivamente originato, comportando una sostanziale equivalenza tra l’ipotesi dell’istanza di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA e il suo trasferimento ad altre società del gruppo.
Qualora l’impresa titolare dell’eccedenza detraibile sia non operativa, l’importo in parola non può, quindi, essere utilizzato in compensazione dell’IVA dovuta dagli altri componenti della fiscal unit, né essere richiesto a rimborso dalla controllante della stessa. La medesima conclusione deve, inoltre, ritenersi valida qualora la società, successivamente risultata non operativa, abbia trasferito crediti IVA periodici, medio tempore utilizzati in compensazione: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, in sede di liquidazione annuale, la controllante non può tenere conto delle eccedenze detraibili trasferite, con l’effetto che, nel caso di parziale utilizzo delle stesse, dovrà riversare le somme impiegate, maggiorate dei corrispondenti interessi, senza applicazione, però, delle sanzioni (circ. n. 25/2007).
A questo proposito, un successivo documento dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che le eccedenze non utilizzate dal gruppo devono essere ritrasferite alla società controllata non operativa, che deve indicarle nella propria dichiarazione annuale IVA (ris. n. 180/2008). In tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha altresì chiarito che, nell’ipotesi di successivo ripristino – nell’ambito del triennio di cui all’art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994 – dell’operatività della società, il credito in parola potrà essere trasferito alla controllante, in occasione della prima liquidazione IVA, per poter essere utilizzato dal gruppo.

Contenzioso Sulle liti pendenti le linee guida dell’Agenzia

Contenzioso

Sulle liti pendenti le linee guida dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate illustra punto per punto la sanatoria dei processi, confermando varie volte precedenti circolari

/ Martedì 25 ottobre 2011
È stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la circ. 24 ottobre 2011 n. 48 sulla definizione delle liti pendenti, introdotta dall’art. 39 comma 12 del DL 98/2011, articolo che richiama, per quanto da esso non disposto, il “vecchio” art. 16 della L. 289/2002.
Si rammenta che sono definibili le liti pendenti allo scorso 1° maggio 2011 sugli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
Nella circolare vengono affrontate punto per punto le problematiche nonché gli aspetti applicativi del nuovo condono dei processi, confermando varie volte le prese di posizione assunte con le precedenti circolari del 2003, con particolare riferimento alla n. 12 e alla n. 17 di detto anno.
Innanzitutto, si rammenta che il momento iniziale di pendenza della causa coincide con la notifica del ricorso, e non con la costituzione in giudizio, per cui è sufficiente che al 1° maggio il contribuente abbia notificato il ricorso: per contro, non sono definibili le liti ove, in detta data, fossero solo pendenti i termini per l’impugnazione, senza che questa sia stata proposta.
Poi, viene affermato che non possono ritenersi condonabili i processi ove il giudicato si sia formato nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2011 e il 5 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011), in quanto sostenere la possibilità di sanatoria striderebbe con l’intangibilità del giudicato.
Confermate le principali questioni relative alla determinazione del valore della lite, utile, per il 2011, sia per vagliare l’accesso alla sanatoria (non si dimentichi la soglia dei 20.000 euro) sia per quantificare le somme da versare, sintetizzabili come segue:
- si deve sempre considerare la parte di atto ancora sub judice, quindi non concorrono a formare il valore della lite le parti di atto annullate d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, così come i giudicati interni (in questo senso, “Chiusura delle liti: attenzione al valore della causa” del 3 ottobre 2011);
- se nell’atto sono contestati più tributi, il valore è dato dalla somma di questi, quindi il contribuente non può decidere, ad esempio, di chiudere il processo solo con riferimento all’IRAP o all’IVA proseguendo per il resto, sempre che, come detto, le diverse imposte siano state contestate con un unico atto;
- se il contribuente propone un ricorso contro più provvedimenti impositivi, oppure propone più ricorsi contro diversi atti che vengono successivamente riuniti dal giudice, le liti non perdono autonomia, e occorre sempre fare riferimento alle imposte contestate nel singolo atto.
Nel calcolo del valore della lite si computano le sanzioni non collegate al tributo, mentre non rilevano quelle collegate (nessun riferimento viene fatto al problema del cumulo giuridico e della continuazione, si veda “Valore della lite complicato dal cumulo giuridico delle sanzioni” del 3 ottobre 2011).
Ampia condonabilità per le cartelle di pagamento
Per gli accertamenti sulle perdite d’impresa, rimane ferma la possibilità di affrancare le perdite stesse, in modo da “tenerle buone” per i successivi periodi d’imposta.
In merito alle liti condonabili, si conferma che occorre prescindere dal nomen iuris e dare rilievo al contenuto del provvedimento: così, rientrano nella definizione le cause scaturenti da cartelle di pagamento diverse da omessi versamenti (si veda “Chiusura liti pendenti aperta anche alle cartelle” del 7 ottobre 2011), e lo stesso vale per gli avvisi di liquidazione.
Niente condono per le cartelle da 36-bis ove i contribuenti, ai fini IRAP, abbiano dichiarato l’imposta ma omesso i versamenti: evidentemente, l’Agenzia delle Entrate si è “dimenticata” del fatto che tale condotta è stata imposta dal sistema telematico che, magari a causa di un errore di programmazione del software, obbligava i contribuenti a dichiarare anche se non fosse sussistente l’autonoma organizzazione, ma sul punto ritorneremo.
Ferma restando l’impossibilità di definizione per gli atti di semplice liquidazione dell’imposta, sono definibili anche i processi sul canone RAI, mentre non lo sono (né concorrono a formare il valore della causa) le liti su contributi previdenziali, di competenza di altri enti e rientranti nella giurisdizione ordinaria.
Per le società di persone, come evidenziato, pur non condividendo l’assunto, in un recente intervento (“La definizione delle liti «travolge» il litisconsorzio per le società di persone” del 24 ottobre 2011), si accoglie l’orientamento della Cassazione, per cui la definizione non deve coinvolgere tutti i soci, né sarà possibile la definizione ad opera della sola società, trattandosi di avviso “senza imposta”.

Contenzioso Il versamento delle somme da condono ferma la riscossione

Contenzioso

Il versamento delle somme da condono ferma la riscossione

Gli Uffici, verificata sommariamente la regolarità del condono, sospenderanno subito la riscossione, anche senza istanza

/ Martedì 25 ottobre 2011
I versamenti delle somme da condono vanno eseguiti in un’unica soluzione entro il termine perentorio del 30 novembre 2011, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Invece, per la domanda di definizione è possibile attendere sino al 2 aprile 2012, anche se, come dice la circolare, è bene inviare subito la domanda per scongiurare l’ipotesi che, tra versamento e domanda, intervenga una sentenza che comporti la necessità di rideterminazione delle somme o di restituzione delle stesse (si veda, sulla problematica, “Versamenti sprint per il condono delle liti pendenti” del 16 settembre 2011).
Per un esempio di compilazione del modello F24 e della domanda di definizione, si veda “Definizione delle liti: come compilare l’F24 e la domanda di condono” del 14 ottobre 2011.
Nella circolare viene affrontato un problema molto sentito dagli “attori” del diritto tributario: il coordinamento tra definizione della lite e riscossione delle somme relative all’atto oggetto della lite stessa.
Ora, nessuna norma impone né agli Uffici né ad Equitalia di sospendere le attività esecutive/cautelari nelle more del c.d. “procedimento di condono”: l’estinzione del giudizio verrà infatti dichiarata dalla Commissione tributaria o dalla Cassazione solo dopo la comunicazione degli Uffici di regolarità del condono.
In merito alla suddetta questione, l’Agenzia delle Entrate afferma che, dopo aver riscontrato l’integrale pagamento del dovuto, l’Ufficio dispone subito, senza necessità di istanza di parte, la sospensione della riscossione dei ruoli, il cui obbligo di pagamento verrà ovviamente meno come conseguenza della sanatoria.
Poi, successivamente all’accertamento sulla regolarità della definizione, verrà disposto lo sgravio definitivo.
Lo sgravio verrà disposto successivamente
Alla luce di quanto esposto, pare che gli uffici delle Entrate ed Equitalia “se la sbrighino da soli”, con la conseguenza che il contribuente non dovrebbe presentare a Equitalia la prova dell’avvenuto pagamento degli importi. Tuttavia, ove i versamenti da condono siano avvenuti decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, potrebbe essere opportuno che i contribuenti, per scongiurare l’eventualità di fermi e ipoteche anche involontari, si rechino personalmente presso gli uffici sia di Equitalia che delle Direzioni provinciali, al fine di far presente la questione, nonostante le affermazioni contenute nella circolare possano ritenersi più che rassicuranti.
In merito alla sospensione del processo, l’Agenzia delle Entrate ritiene operante il meccanismo di cui all’art. 16 della L. 289/2002, non riproposto espressamente nel DL 98/2011: così, il contribuente che non sia intenzionato alla definizione potrebbe presentare istanza di trattazione della lite senza problemi.
/ Alfio CISSELLO

Iva Elenco «clienti e fornitori», per i contratti collegati conta il valore complessivo

Iva

Elenco «clienti e fornitori», per i contratti collegati conta il valore complessivo

L’Agenzia ha chiarito che, in caso di pagamento frazionato, l’obbligo sorge anche se il corrispettivo del singolo contratto è inferiore a 3.000 euro

/ Martedì 25 ottobre 2011
L’Agenzia delle Entrate, dopo averne dato notizia con un comunicato stampa, ha pubblicato ieri le risposte ai quesiti, proposti da operatori professionali e associazioni di categoria, riguardanti l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro. In merito ai contratti collegati, è stato chiarito che:
- in conformità alla circ. n. 24/2011, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo relativo a più contratti tra loro collegati, la soglia va verificata rispetto al valore complessivo dei contratti. L’obbligo comunicativo sorge, quindi, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a 3.000 euro, nel qual caso la modalità di pagamento da indicare è quella corrispondente all’importo frazionato;
- nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate, le operazioni rese e ricevute, anche se inferiori alla soglia, vanno comunicate se il singolo contratto stipulato con il consorziato sia di valore almeno pari a 3.000 euro; ai fini della verifica della soglia, è irrilevante il valore dell’eventuale contratto originariamente stipulato dal consorzio con il committente.
In linea di principio, per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, occorre compilare un’unica riga del tracciato record, indicando l’importo complessivo delle operazioni rese o ricevute se i relativi corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente di importo almeno pari a 3.000 euro. Sul punto, è stato tuttavia precisato che ogni operazione documentalmente distinta può essere riportata in un autonomo record di dettaglio.
Le fatture ricevute dai contribuenti minimi, benché non riportanti l’addebito dell’imposta, documentano operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza, le stesse, se di importo almeno pari alla soglia, devono essere comunicate indipendentemente dalla sussistenza di un analogo obbligo in capo al contribuente minimo. Per le cessioni di beni scortate da documento di trasporto, il superamento della soglia deve essere verificato con riguardo all’importo della fattura differita, che può rivestire anche carattere riepilogativo rispetto alle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario. Per le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, per le quali il cedente abbia emesso autofattura, eventualmente riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nello stesso mese anche a favore di soggetti diversi, nel campo codice fiscale della controparte occorre indicare la partita IVA del cedente.
In caso di fattura cointestata, l’operazione va comunicata per ciascun cointestatario, in distinti record di dettaglio, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all’importo totale della fattura; se la quota-parte dell’importo relativo a ciascun cointestatario è inferiore al limite di 3.000,00 euro, la modalità di pagamento da indicare nella comunicazione è quella di “importo frazionato”. Le fatture riportanti uno sconto condizionato vanno comunicate, se superiori alla soglia, per l’importo corrispondente alla somma incassata e, quindi, al netto della riduzione operata. Nell’ipotesi in cui, in un’unica fattura, siano rappresentate operazioni di natura diversa di importo complessivo almeno pari alla soglia, occorre comunicare il valore totale e, nella casella denominata “tipologia della operazione”, va indicata l’operazione prevalente (cessione di beni o prestazione di servizi).
Riguardo alle note di variazione, è stato precisato che:
- i record di dettaglio n. 4 e 5, riferiti alle note relative alle operazioni con soggetti non residenti, riguardano le cessioni e le prestazioni già comunicate e non già effettuate nello stesso anno in cui viene emesso o ricevuto il documento rettificativo. Di conseguenza, in linea con la circolare n. 24/2011, l’operazione va comunicata al netto dell’importo rettificato, purché di importo almeno pari alla soglia;
- spetta al contribuente decidere se comunicare o meno le operazioni al netto delle note di variazioni emesse o ricevute dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della comunicazione;
- le note di variazione registrate in un anno successivo a quello della fattura originaria non devono riportare l’importo del documento precedentemente non comunicato in quanto inferiore alla soglia.
In caso di emissione di ricevuta o scontrino fiscale nei confronti di un soggetto passivo, occorre effettuare lo scorporo dell’IVA ai fini della separata indicazione dell’imponibile e dell’imposta, così come richiesto dal record di dettaglio n. 6, in cui è prevista l’indicazione dell’importo dell’operazione al netto dell’IVA. Infine, è stato chiarito che, a differenza di importazioni ed esportazioni, non rientranti nell’obbligo comunicativo, i servizi correlati a tali operazioni (es. servizi di spedizione e di trasporto), non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 633/1972, vanno comunicati salvo che siano esclusi da IVA ex art. 15 del DPR n. 633/1972, come nel caso dei diritti doganali.
/ Marco PEIROLO

imposte sostitutive Con la nuova rivalutazione «salta» la rata del 31 ottobre

imposte sostitutive

Con la nuova rivalutazione «salta» la rata del 31 ottobre

In caso di precedente rideterminazione, chi vuole aderire alla nuova proroga può detrarre l’imposta già versata e non pagare le rate ancora dovute

/ Martedì 25 ottobre 2011
Il DL 70/2011 ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data dell’1 luglio 2011 e non detenuti in regime d’impresa (cfr. artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001).
A tal fine, occorrerà che, entro il termine del 30 giugno 2012: un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (2% o 4%) per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
La nuova proroga contenuta nell’art. 7, comma, 2 lett. da dd) a gg) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha previsto che, qualora i contribuenti abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
Sul tema, è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 di ieri, 24 ottobre 2011, la quale ha precisato che, in caso di “ulteriore rivalutazione”, il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012) e detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione.
Ciò significa che, se si è aderito alla precedente rivalutazione per le partecipazioni detenute all’1 gennaio 2010 e si intende avvalersi della nuova proroga del regime, è possibile non effettuare il versamento che scade il prossimo 31 ottobre.
Si precisa poi che, qualora il contribuente non decida di avvalersi dell’ultima procedura di rideterminazione, può in ogni caso detrarre dall’imposta ancora dovuta, con riferimento alla procedura effettuata relativa ai beni posseduti alla data dell’1 gennaio 2010, l’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni, sempreché, per tale importo, non sia stata già presentata l’istanza di rimborso e, conseguentemente, può ricalcolare le rate pendenti (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012).
Chiarimento opportuno in ragione del fatto che dalla relazione al Ddl. di conversione sembrava desumersi che tale principio fosse applicabile solo alla nuova rivalutazione.
Con riferimento ai contribuenti che, in sede del nuovo versamento, non effettuano lo scomputo, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.
La suddetta disciplina dei rimborsi si applica anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del DL 70/2011 (14 maggio 2011). Per tali somme, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data di versamento dell’imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Rimborso: scaduto il termine di 48 mesi si ha ancora un anno di tempo
Inoltre, si ricorda che il Legislatore ha tenuto conto anche delle ipotesi in cui quest’ultimo termine sia già scaduto. In questo caso, è consentito presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011.
In applicazione dei principi generali, la circolare in commento afferma che, nell’ipotesi in cui l’istanza sia stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, la definitività del provvedimento non esclude l’autotutela.
In ogni caso, il contribuente può presentare una nuova istanza di rimborso nel rispetto dei termini sopracitati.
Qualora, infine, l’istanza sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contribuente, il contribuente potrà sollecitare l’Amministrazione a dare seguito al rimborso alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal DL 70/2011.
/ Salvatore SANNA

BOLLO Dossier titoli a saldo zero, l’imposta di bollo non si applica

BOLLO

Dossier titoli a saldo zero, l’imposta di bollo non si applica

Con la circolare n. 46 di ieri, l’Agenzia ha risolto alcuni dubbi in relazione all’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative a depositi di titoli

/ Martedì 25 ottobre 2011
Con lo scopo di risolvere alcuni dubbi sorti in sede di applicazione della nuova disciplina prevista, ai fini dell’imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la circ. n. 46.
La novità, si ricorda, è contenuta nell’art. 23 comma 7 del DL n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, che ha modificato l’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972. Le prime istruzioni erano state fornite con la circ. 4 agosto 2011 n. 40, ma erano ancora molti i dubbi degli operatori del settore.
Innanzitutto, viene chiarito cosa si intenda per “intermediari finanziari”. Secondo l’Agenzia, sono tenuti all’applicazione della nuova norma anche le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti. Non devono essere assoggettate all’imposta di bollo in oggetto le comunicazioni inviate da detti intermediari nel caso in cui non intrattengano rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione di titoli.
Sono escluse dall’imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque, oggetto di successiva dematerializzazione, quando il valore nominale complessivo presso ciascuna banca è pari o inferiore a 1.000 euro. Se presso la stessa banca ci sono più depositi di valore inferiore a 1.000 euro, ma di valore complessivo superiore, l’esclusione dall’imposta non trova applicazione.
Inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo sulle comunicazioni di depositi titoli che hanno saldo zero alla data di chiusura del periodo rendicontato, né sulle comunicazioni relative all’estinzione di tali depositi (quelli con saldo zero).
L’Agenzia chiarisce che le nuove disposizioni, dettate dall’art. 13 comma 2-ter in oggetto, si applicano anche ai titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti presso le banche.
Al fine di determinare l’ammontare dei depositi e conseguentemente l’imposta di bollo, la circ. n. 46 precisa che occorre tenere conto non soltanto dei titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata, ma anche di quelli non sottoposti al regime di gestione accentrata (per i quali non è, quindi, obbligatoria l’apertura di un deposito titoli) che vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l’intermediario finanziario e il cliente.
Nel caso in cui vi siano più depositi intestati al medesimo soggetto con la medesima periodicità di rendicontazione, l’imposta relativa al deposito di maggior ammontare deve essere determinata in considerazione del valore complessivo dei depositi. Per i restanti depositi di minore ammontare, l’imposta deve essere determinata in considerazione del valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione. Se, ad esempio, si possiedono quattro depositi con rendicontazione annuale di valore pari a 350.000, 100.000, 40.000 e 10.000 euro, l’imposta è rispettivamente pari a 680, 70, 34,20 e 34,20 euro. Nel caso in cui i depositi di titoli abbiano una diversa periodicità di rendicontazione, occorre confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data, ancorché in relazione a detti depositi non si proceda alla rendicontazione. A tal fine, la circ. n. 46 in oggetto riporta diversi esempi che possono aiutare a comprendere meglio la modalità di determinazione dell’imposta.
Alla luce dei chiarimenti forniti nella circ. 40/2011, inoltre, l’Agenzia precisa che, al fine di determinare il valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario, non deve essere operato il cumulo dei depositi nell’ipotesi in cui il fiduciante intrattenga presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio (i depositi, infatti, non risultano intestati al medesimo soggetto). Il cumulo deve essere operato, invece, nel caso in cui la fiduciaria intrattenga con l’intermediario più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante.
Al fine di individuare lo scaglione dell’imposta da applicare, l’Agenzia precisa che i titoli espressi in valuta devono essere valorizzati in base al cambio dell’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.
Infine, la circ. 40/2011 ha precisato che, per stabilire la disciplina applicabile ai depositi titoli, occorre individuare la data di invio delle comunicazioni (si veda “L’Agenzia chiarisce la portata del bollo sui depositi di titoli” del 5 agosto 2011). A tal fine, la circ. 46/2011 precisa che la “data di emissione della comunicazione debba essere considerata quella di chiusura del rendiconto”.
/ Arianna ZENI