Per il calcolo del contributo unificato nell'appello si fa riferimento alla parte della sentenza che viene appellata e quindi, in caso di parziale soccombenza, è soltanto su tale somma che occorre quantificare il contributo. Le controversie inerenti le operazioni catastali e il ricorso contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus sono di valore indeterminabile e pertanto scontano il contributo di 120 euro. Le Agenzie fiscali prenoteranno a debito il contributo, essendo amministrazioni dello Stato. Sono questi alcuni degli aspetti più interessanti chiariti dalla circolare 1/DF del 21/9/2011 del dipartimento delle Finanze relativa al contributo unificato, che, tuttavia, lascia irrisolti alcuni dubbi operativi.
Sono soggetti al contributo gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dal 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito in Commissione tributaria. Le novità introdotte dalla legge 148/2011 invece decorrono dal 17 settembre 2011: è il caso del contributo unificato di 120 euro per le controversie di valore indeterminabile e di 1.500 euro in ipotesi di omessa indicazione del valore. Per il periodo precedente andava calcolato il contributo di 30 euro mentre non trova applicazione la maggiorazione di 1500 euro.
Se il giudizio si è instaurato innanzi alle Commissioni e il resistente si è costituito prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento è la parte resistente, sempreché il ricorrente si sia costituito poi in giudizio.
Nell'atto di appello il contributo deve essere quantificato avendo riguardo all'importo oggetto dell'impugnazione presso la commissione regionale.
Ne consegue che, in ipotesi di soccombenza parziale, sarà quantificato con riferimento alle sole imposte oggetto di appello. In caso di appello incidentale il contributo si calcola sulla parte di imposte oggetto di impugnazione e quindi relative alla soccombenza parziale in primo grado.
La circolare, a questo proposito, non fornisce alcun chiarimento sulla circostanza che, non di rado, la sentenza di primo grado conferma o annulla l'imponibile ritenuto evaso (e non l'imposta, ad esempio ricavi non dichiarati o costi non deducibili). Ciò comporterà che il difensore (e la segreteria della commissione in sede di controllo del valore dichiarato) in occasione dell'appello dovrà determinare le imposte desumibili dall'imponibile oggetto di soccombenza in primo grado. Il che appare non sempre facile in ipotesi di contribuente persona fisica, dovendosi calcolare anche eventuali perdite di deduzioni, detrazioni, passaggi a nuovi scaglioni, eccetera.
A seguito delle modifiche apportate dalla recente manovra viene confermato che per le controversie di valore indeterminabile il contributo è pari a 120 euro. Tra queste, chiarisce la circolare, vi rientrano le operazioni catastali (intestazioni, classamenti, eccetera) e il ricorso contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus. Nulla viene detto in merito ad altre controversie (ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli disapplicativi) che ‐ è da ritenere ‐ rientrano comunque in tale categoria.
Tra gli atti esclusi dal contributo si segnalano le sospensive, le memorie contenenti integrazioni o chiarimenti di motivi già contenuti nel ricorso.
Le amministrazioni dello Stato sono comunque obbligate a dichiarare nella conclusione del ricorso, il valore della lite con l'indicazione della norma che ammette la prenotazione a debito del contributo. Secondo la circolare vi rientrano le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio). Sono invece esclusi gli enti locali.
FONTE:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-21/liti-catastali-versano-euro-215052.shtml?uuid=Aa308T6D
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Ricorsi Tributari
giovedì 22 settembre 2011
mercoledì 21 settembre 2011
Cessione del diritto di superficie, la durata orienta l’imponibilità
ilcasodelgiorno
Cessione del diritto di superficie, la durata orienta l’imponibilità
La plusvalenza coincide con il corrispettivo, se il trasferimento è contratto a tempo determinato
Il diritto di superficie (artt. 952-954 c.c.) rappresenta una situazione giuridica reale di godimento, in virtù della quale si verifica una netta separazione tra la piena proprietà del suolo e quella delle opere su di esso realizzate, liberamente trasferibile.Nel caso di cessione da parte di una persona fisica che non opera nell’esercizio di imprese, arti o professioni, si possono riscontrare alcuni significativi effetti fiscali, ad eccezione dell’IVA e dell’IRAP: la fattispecie è, infatti, esclusa dal campo di applicazione di tali imposte, per carenza del presupposto soggettivo in capo all’alienante (artt. 1 del DPR n. 633/1972, e 3, comma 1, lett. b) e c) del DLgs. n. 446/1997).
La vendita in parola è, invece, soggetta alle imposte d’atto, poiché perfezionata mediante atto pubblico, in misura proporzionale: registro (8%), ipotecaria (2%) e catastale (1%). La determinazione della corrispondente base imponibile non è, tuttavia, disciplinata da un’espressa disposizione normativa, rendendo, pertanto, necessario il ricorso ai principi generali: nel caso di specie, operano le previsioni di cui all’art. 51, comma 2 del DPR n. 131/1986, che prescrive, rispetto al trasferimento di diritti reali immobiliari, la rilevanza del valore venale in comune commercio, in deroga al criterio dell’importo dichiarato dalle parti nell’atto ovvero – in mancanza, oppure se superiore – del corrispettivo stabilito per l’intera durata del contratto (artt. 43, comma 1, lett. a) e 51, comma 1 del TUR).
Per quanto riguarda, invece, l’imposizione diretta, trova applicazione l’art. 9, comma 5 del TUIR, secondo cui le disposizioni previste per le cessioni a titolo oneroso esplicano i propri riverberi anche nei confronti della costituzione o vendita dei diritti reali di godimento in genere e, quindi anche di quelli di superficie. Con l’effetto che l’alienazione in parola comporta, in capo al privato cedente (non imprenditore), il conseguimento di un reddito diverso, la cui determinazione e relativa tassazione – disciplinata dall’art. 67, comma 1, del TUIR – è diversamente interpretata dalla dottrina.
Alcuni autori hanno sostenuto che il provento della cessione del diritto di superficie sia disciplinato dalla lett. l) della predetta disposizione, in quanto componente positivo derivante dall’assunzione dell’obbligo di permettere di costruire (art. 952, comma 1 c.c.), e come tale:
- imponibile ai fini IRPEF, per il corrispettivo riscosso nel periodo d’imposta, al netto delle spese eventualmente sostenute per la produzione dello stesso (art. 70, comma 2 del TUIR);
- soggetto, quindi, all’applicazione della ritenuta fiscale d’acconto del 20% se la persona fisica cedente risiede nel territorio dello Stato, altrimenti nella misura del 30% a titolo d’imposta, qualora il percipiente non sia ivi domiciliato (art. 25, comma 2 del DPR n. 600/1973).
Tale tesi appare, tuttavia, criticabile, per una serie di motivazioni, tra le quali la considerazione che l’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR sembra riferirsi, nel caso delle obbligazioni di permettere, ai soli diritti personali, e non anche a quelli reali. A ciò si aggiunga che risulta, invece, maggiormente coerente con la fattispecie la precedente lett. b) della norma in parola, che stabilisce un trattamento differenziato in base alla natura del terreno oggetto del diritto di superficie.
Ad esempio, qualora il trasferimento di quest’ultimo riguardi un’area edificabile, può determinare l’emersione di una plusvalenza imponibile, pari alla differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito nel periodo d’imposta ed il costo fiscalmente riconosciuto del diritto di superficie (art. 68, commi 1 e 2 del TUIR).
Sul punto, si riscontra, però, un diverso orientamento dell’Agenzia delle Entrate, fondato sull’imponibilità dell’intero corrispettivo di cessione del diritto di superficie a tempo determinato, come peraltro desumibile dalla risoluzione n. 112/2009.
A parere dell’Amministrazione finanziaria, rilevano, infatti, alcune circostanze oggettive, tra le quali l’esclusione del valore del terreno dalla cessione del diritto di superficie, che deve ritenersi sostanzialmente assimilabile all’acquisto in proprietà esclusivamente nel caso in cui sia contratto a tempo indeterminato (risoluzioni n. 192/2007 e n. 157/2007): diversamente, non esiste un definitivo depauperamento in capo al proprietario, tale da giustificare la presunzione di rilevanza tributaria di un costo da contrapporre al corrispettivo percepito, in sede di determinazione della plusvalenza derivante dal predetto trasferimento temporaneo.
/ Greta POPOLIZIO
Prescrizione «più lunga» per ricorrere al fondo di garanzia per il TFR
diritto del lavoro
Prescrizione «più lunga» per ricorrere al fondo di garanzia per il TFR
Per la Corte di Cassazione, la decorrenza non scatta dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dall’esito della procedura esecutiva
/ Martedì 20 settembre 2011
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS l’erogazione del trattamento di fine rapporto – a carico dell’apposito Fondo di garanzia previsto all’art. 2 della L. 297/1982 – è un diritto di credito relativo a una prestazione previdenziale, completamente differente da quello vantato nei confronti del datore di lavoro. Di conseguenza, il diritto attribuito al dipendente non si perfeziona con la cessazione del rapporto lavorativo, ma all’esito della procedura esecutiva, determinando la decorrenza della prescrizione di tale diritto dal verificarsi di quest’ultimo evento.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19081 di ieri, 19 settembre 2011.
Nella vicenda processuale in esame, l’INPS veniva condannato in primo grado a pagare ad un lavoratore l’importo dovutogli a titolo di trattamento di fine rapporto da un’azienda in precedenza dichiarata fallita, respingendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal medesimo Istituto previdenziale.
La Corte d’Appello, su ricorso dell’INPS, conferma la sentenza emessa dai giudici di primo grado, osservando che il diritto in esame è riconducibile a un credito relativo ad una prestazione previdenziale e perciò non afferente a quello in essere nei confronti del datore di lavoro fallito, con la conseguenza che la prescrizione non va calcolata dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma più in là nel tempo, ovvero dal momento in cui si verifica l’esito della procedura esecutiva.
Contro questa decisione dei giudici di merito, l’INPS propone ricorso in Cassazione con un unico motivo, chiedendo se il principio secondo cui l’obbligazione a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva e non previdenziale possa comportare la prescrizione quinquennale del credito (ex art. 2948 c.c.) a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente estinzione del diritto del lavoratore.
Innanzitutto, per i giudici di legittimità è necessario fare riferimento in toto alla precedente sentenza Cass. Sez. Lavoro 19 dicembre 2005 n. 27917, con la quale si afferma che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale Fondo di garanzia istituito presso il medesimo Istituto previdenziale ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (si escludono, quindi, anche eventuali ipotesi di obbligazioni solidali).
Di conseguenza, per i supremi giudici, la Corte d’Appello ha agito correttamente affermando che tale diritto non si perfeziona con il venir meno del rapporto di lavoro, ma con il verificarsi di presupposti previsti per il fallimento, quali l’insolvenza del datore di lavoro, la domanda di ammissione al passivo, la verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, insomma all’esito di procedura esecutiva.
Quindi, prima del verificarsi di tali presupposti non può essere rivolta all’INPS nessuna domanda di pagamento e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19081 di ieri, 19 settembre 2011.
Nella vicenda processuale in esame, l’INPS veniva condannato in primo grado a pagare ad un lavoratore l’importo dovutogli a titolo di trattamento di fine rapporto da un’azienda in precedenza dichiarata fallita, respingendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal medesimo Istituto previdenziale.
La Corte d’Appello, su ricorso dell’INPS, conferma la sentenza emessa dai giudici di primo grado, osservando che il diritto in esame è riconducibile a un credito relativo ad una prestazione previdenziale e perciò non afferente a quello in essere nei confronti del datore di lavoro fallito, con la conseguenza che la prescrizione non va calcolata dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma più in là nel tempo, ovvero dal momento in cui si verifica l’esito della procedura esecutiva.
Contro questa decisione dei giudici di merito, l’INPS propone ricorso in Cassazione con un unico motivo, chiedendo se il principio secondo cui l’obbligazione a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva e non previdenziale possa comportare la prescrizione quinquennale del credito (ex art. 2948 c.c.) a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente estinzione del diritto del lavoratore.
L’obbligazione a carico del Fondo di garanzia ha natura retributiva
Per la Suprema Corte, il ricorso non merita accoglimento.Innanzitutto, per i giudici di legittimità è necessario fare riferimento in toto alla precedente sentenza Cass. Sez. Lavoro 19 dicembre 2005 n. 27917, con la quale si afferma che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale Fondo di garanzia istituito presso il medesimo Istituto previdenziale ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (si escludono, quindi, anche eventuali ipotesi di obbligazioni solidali).
Di conseguenza, per i supremi giudici, la Corte d’Appello ha agito correttamente affermando che tale diritto non si perfeziona con il venir meno del rapporto di lavoro, ma con il verificarsi di presupposti previsti per il fallimento, quali l’insolvenza del datore di lavoro, la domanda di ammissione al passivo, la verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, insomma all’esito di procedura esecutiva.
Quindi, prima del verificarsi di tali presupposti non può essere rivolta all’INPS nessuna domanda di pagamento e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
PENALE TRIBUTARIO : Nuove soglie penali già con UNICO 2011
penale tributario
Nuove soglie penali già con UNICO 2011
Le modifiche apportate dalla manovra-bis dovrebbero applicarsi alle dichiarazioni «presentate» tra il 18 settembre e la scadenza dei termini
Le nuove soglie di punibilità sono applicabili alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011) ove “presentate” tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei termini.
L’art. 2, comma 36-vicies semel del DL 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), inserito in sede di conversione nella legge 14 settembre 2011 n. 148, apporta rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari (DLgs. 10 marzo 2000 n. 74). In particolare, le novità introdotte determinano: l’abrogazione delle ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di emissione ed utilizzazione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti; una minor riduzione di pena in relazione alla circostanza attenuante correlata al pagamento dei debiti tributari (circostanza che diviene condizione imprescindibile per richiedere il c.d. “patteggiamento”); limiti, per talune fattispecie, al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; l’ampliamento, per talune fattispecie, dei termini di prescrizione.
Particolarmente rilevante, inoltre, risulta l’irrigidimento delle soglie di punibilità delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione; reati che, si badi bene, si perfezionano al momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o ai fini IVA.
L’integrazione della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) richiede il superamento congiunto di due soglie di punibilità: la soglia correlata all’imposta evasa passa da 77.468,53 euro a 30.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, passa da 1.549.370,70 euro a 1.000.000 di euro.
Resta ferma, invece, l’alternativa (“percentuale”) rispetto a quest’ultima soglia. La fattispecie in esame, quindi, deve ritenersi integrata quando, non solo l’imposta evasa (sui redditi o IVA) è superiore a 30.000 euro, ma l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, seppure non superiore a 1.000.000 di euro, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.
Anche l’integrazione della dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) richiede il superamento congiunto di due analoghe soglie di punibilità. In tal caso, la soglia correlata all’imposta evasa passa da 103.291,38 euro a 50.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; mentre quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, passa da 2.065.827,60 euro a 2.000.000 di euro.
Resta ferma, anche in tal caso, l’alternativa (“percentuale”) rispetto a quest’ultima soglia. La fattispecie in esame, quindi, deve ritenersi integrata quando, non solo l’imposta evasa (sui redditi o IVA) è superiore a 50.000 euro, ma l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, seppure non superiore a 2.000.000,00 di euro, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.
Con riguardo, infine, all’omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), occorre il superamento di un’unica soglia di punibilità correlata all’imposta evasa. Questa dovrà essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte (sui redditi o IVA), non più a 77.468,53 euro, ma a 30.000 euro.
Ne consegue che le nuove disposizioni sono applicabili: alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011) ove “presentate” tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei termini; nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011); alle ulteriori fattispecie penali tributarie commesse a partire dalla suddetta data.
/ Maurizio MEOLI
L’art. 2, comma 36-vicies semel del DL 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), inserito in sede di conversione nella legge 14 settembre 2011 n. 148, apporta rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari (DLgs. 10 marzo 2000 n. 74). In particolare, le novità introdotte determinano: l’abrogazione delle ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di emissione ed utilizzazione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti; una minor riduzione di pena in relazione alla circostanza attenuante correlata al pagamento dei debiti tributari (circostanza che diviene condizione imprescindibile per richiedere il c.d. “patteggiamento”); limiti, per talune fattispecie, al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; l’ampliamento, per talune fattispecie, dei termini di prescrizione.
Particolarmente rilevante, inoltre, risulta l’irrigidimento delle soglie di punibilità delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione; reati che, si badi bene, si perfezionano al momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o ai fini IVA.
L’integrazione della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) richiede il superamento congiunto di due soglie di punibilità: la soglia correlata all’imposta evasa passa da 77.468,53 euro a 30.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, passa da 1.549.370,70 euro a 1.000.000 di euro.
Resta ferma, invece, l’alternativa (“percentuale”) rispetto a quest’ultima soglia. La fattispecie in esame, quindi, deve ritenersi integrata quando, non solo l’imposta evasa (sui redditi o IVA) è superiore a 30.000 euro, ma l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, seppure non superiore a 1.000.000 di euro, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.
Anche l’integrazione della dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) richiede il superamento congiunto di due analoghe soglie di punibilità. In tal caso, la soglia correlata all’imposta evasa passa da 103.291,38 euro a 50.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; mentre quella legata all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, in valore assoluto, passa da 2.065.827,60 euro a 2.000.000 di euro.
Resta ferma, anche in tal caso, l’alternativa (“percentuale”) rispetto a quest’ultima soglia. La fattispecie in esame, quindi, deve ritenersi integrata quando, non solo l’imposta evasa (sui redditi o IVA) è superiore a 50.000 euro, ma l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, seppure non superiore a 2.000.000,00 di euro, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.
Con riguardo, infine, all’omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), occorre il superamento di un’unica soglia di punibilità correlata all’imposta evasa. Questa dovrà essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte (sui redditi o IVA), non più a 77.468,53 euro, ma a 30.000 euro.
Applicabilità ai “fatti successivi” all’entrata in vigore della L. 148/2011
A fronte di tutto ciò, l’art. 2 comma 36-vicies bis del DL 13 agosto 2011 n. 138 convertito precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione “ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione”. Sulla base di un’interpretazione rigorosamente letterale della norma, le nuove disposizioni sembrerebbero applicabili ai fatti posti in essere dal 18 settembre 2011, in quanto “successivi” alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 (ovvero il 17 settembre 2011).Ne consegue che le nuove disposizioni sono applicabili: alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011) ove “presentate” tra il 18 settembre 2011 e la scadenza dei termini; nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 (UNICO 2011); alle ulteriori fattispecie penali tributarie commesse a partire dalla suddetta data.
/ Maurizio MEOLI
Il periodo d’imposta delle società di persone è sempre «solare»
Dichiarazione dei redditi
Il periodo d’imposta delle società di persone è sempre «solare»
Lo chiarisce la ris. n. 92 dell’Agenzia, anche in relazione al caso in cui l’atto costitutivo della società preveda un esercizio «a cavallo»
Il periodo d’imposta di una società di persone è sempre coincidente con l’anno solare, anche qualora l’atto costitutivo della società preveda un esercizio “a cavallo”. I soci persone giuridiche dichiareranno il relativo reddito di partecipazione nel proprio periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata.
Sono questi gli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 92 di ieri, che ufficializza la risposta che era fornita da una Direzione Regionale ad una richiesta di consulenza giuridica, in relazione ad una sas costituita nel novembre 2008 e il cui atto costitutivo prevede che “l’esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno di durata della società”.
L’Agenzia ribadisce che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del TUIR, nei confronti di tutti i soggetti IRPEF, comprese quindi le società di persone, “l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma”.
Pertanto, è con riferimento all’anno solare che assume rilevanza la base imponibile sulla quale applicare l’imposta, anche se la ditta individuale o la società di persone ha un esercizio “non solare”; la risoluzione, infatti, osserva come non vi sia una esplicita esclusione alla possibilità, per le imprese individuali e le società di persone, di individuare come proprio esercizio sociale un periodo diverso dall’anno solare.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del TUIR, i redditi indicati nelle singole categorie di cui al precedente art. 6 vanno imputati al periodo d’imposta in cui si verificano i relativi presupposti impositivi, con la conseguenza che, per le imprese individuali e le società di persone con esercizio “non solare”, il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude. La società non deve quindi redigere, “ai soli fini fiscali”, un bilancio relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno.
Ad esempio, entro il 30 settembre 2011 deve essere presentato il modello UNICO 2011 SP, relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, per dichiarare il reddito d’impresa derivante dal conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo d’imposta (es. esercizio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010).
Tale reddito d’impresa è quello rilevante anche ai fini IRAP e ai fini dell’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci.
Anche ai fini IVA il periodo d’imposta è necessariamente coincidente con l’anno solare, con la conseguenza che la relativa dichiarazione può essere presentata in forma unificata con il modello UNICO, oppure in via “autonoma”, per effetto delle modifiche all’art. 3, comma 1 del DPR n. 322/98 apportate dall’art. 10 del DL n. 78/2009, anche se la dichiarazione IVA evidenzia un saldo a debito o pari a zero (circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011 n. 1).
In relazione alla posizione fiscale dei soci, se si tratta di persone fisiche il relativo reddito di partecipazione deve essere dichiarato in relazione allo stesso periodo d’imposta in cui viene dichiarato dalla società partecipata, stante la coincidenza dei due periodi d’imposta (anno solare). Ad esempio, in relazione al reddito dichiarato nel modello UNICO 2011 SP, il socio persona fisica deve dichiarare la propria quota, imputata per trasparenza, nel modello UNICO 2011 PF, da presentare sempre entro il 30 settembre 2011.
Qualora, invece, i soci siano persone giuridiche, l’imputazione del reddito pro quota deve avvenire nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili. Ad esempio, qualora uno dei soci della sas in esame sia una persona giuridica con periodo d’imposta “non solare” (es. 1 luglio – 30 giugno), il reddito dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2010 della società partecipata deve essere imputato per trasparenza nel periodo d’imposta in corso a tale data della società partecipante.
/ Massimo NEGRO
Sono questi gli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 92 di ieri, che ufficializza la risposta che era fornita da una Direzione Regionale ad una richiesta di consulenza giuridica, in relazione ad una sas costituita nel novembre 2008 e il cui atto costitutivo prevede che “l’esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno di durata della società”.
L’Agenzia ribadisce che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del TUIR, nei confronti di tutti i soggetti IRPEF, comprese quindi le società di persone, “l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma”.
Pertanto, è con riferimento all’anno solare che assume rilevanza la base imponibile sulla quale applicare l’imposta, anche se la ditta individuale o la società di persone ha un esercizio “non solare”; la risoluzione, infatti, osserva come non vi sia una esplicita esclusione alla possibilità, per le imprese individuali e le società di persone, di individuare come proprio esercizio sociale un periodo diverso dall’anno solare.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del TUIR, i redditi indicati nelle singole categorie di cui al precedente art. 6 vanno imputati al periodo d’imposta in cui si verificano i relativi presupposti impositivi, con la conseguenza che, per le imprese individuali e le società di persone con esercizio “non solare”, il risultato dell’esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude. La società non deve quindi redigere, “ai soli fini fiscali”, un bilancio relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno.
Dichiarazioni: termine ordinario del 30 settembre dell’anno successivo
La società di persone “non solare” deve quindi presentare il modello UNICO SP nel termine ordinario del 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 322/98.Ad esempio, entro il 30 settembre 2011 deve essere presentato il modello UNICO 2011 SP, relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, per dichiarare il reddito d’impresa derivante dal conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo d’imposta (es. esercizio 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010).
Tale reddito d’impresa è quello rilevante anche ai fini IRAP e ai fini dell’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci.
Anche ai fini IVA il periodo d’imposta è necessariamente coincidente con l’anno solare, con la conseguenza che la relativa dichiarazione può essere presentata in forma unificata con il modello UNICO, oppure in via “autonoma”, per effetto delle modifiche all’art. 3, comma 1 del DPR n. 322/98 apportate dall’art. 10 del DL n. 78/2009, anche se la dichiarazione IVA evidenzia un saldo a debito o pari a zero (circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2011 n. 1).
In relazione alla posizione fiscale dei soci, se si tratta di persone fisiche il relativo reddito di partecipazione deve essere dichiarato in relazione allo stesso periodo d’imposta in cui viene dichiarato dalla società partecipata, stante la coincidenza dei due periodi d’imposta (anno solare). Ad esempio, in relazione al reddito dichiarato nel modello UNICO 2011 SP, il socio persona fisica deve dichiarare la propria quota, imputata per trasparenza, nel modello UNICO 2011 PF, da presentare sempre entro il 30 settembre 2011.
Qualora, invece, i soci siano persone giuridiche, l’imputazione del reddito pro quota deve avvenire nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili. Ad esempio, qualora uno dei soci della sas in esame sia una persona giuridica con periodo d’imposta “non solare” (es. 1 luglio – 30 giugno), il reddito dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2010 della società partecipata deve essere imputato per trasparenza nel periodo d’imposta in corso a tale data della società partecipante.
/ Massimo NEGRO
accertamento : Sanzioni al 50% «senza contante»: rebus decorrenza
accertamento
Sanzioni al 50% «senza contante»: rebus decorrenza
La riduzione alla metà delle sanzioni dovrebbe cumularsi con l’ulteriore riduzione prevista per la definizione agevolata e per l’acquiescenza
La L. 148 del 2011, di conversione del DL 138/2011, è come noto stata pubblicata in Gazzetta ufficiale e ha, tra l’altro, trovato conferma la disposizione che prevede, al ricorrere di determinate circostanze, la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per gli imprenditori e i professionisti che non utilizzano contante.
Sull’assurdità di tale norma, chiaramente discriminatoria nei confronti dei commercianti che, per le più varie ragioni, non possono, per motivi oggettivi, rispettarne i requisiti (appare difficile che un bar esiga il pagamento di un caffè mediante carta di credito), si è già scritto (in proposito, si veda “Sanzioni ridotte della metà per chi non usa contanti” del 3 settembre 2011).
Giova in questa sede rilevare che la disposizione, così come è scritta, appare di dubbia tenuta sul piano costituzionale, in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento.
In sintesi, è previsto che, per gli imprenditori e gli esercenti arti/professioni con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione (artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97) siano ridotte alla metà se, congiuntamente, non viene mai utilizzato il contante nelle transazioni commerciali (quindi sia nelle vendite che in ogni acquisto concernente l’attività) e vengono indicati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Pertanto, non si tratta di una disposizione di favore avente una base, per così dire, oggettiva, come accade nella definizione agevolata delle sanzioni, ma legata a un presupposto talvolta indipendente dalla volontà del contribuente. In altre parole, per fruire della definizione ex art. 16 del DLgs. 472/97, occorre semplicemente aver ricevuto un atto di contestazione della sanzione definibile, requisito chiaramente oggettivo. Nel caso della norma in esame, occorre evitare alla radice l’utilizzo del contante, il che molte volte è impossibile, da qui l’irragionevole disparità di trattamento.
Tanto premesso, per i pochi eletti (togliamo tutti i commercianti anche con ingente fatturato) che potranno rispettare i requisiti di cui sopra, notevoli sono gli sconti sul versante sanzionatorio.
In primo luogo, ad esempio, la sanzione per infedele dichiarazione viene irrogata nella misura che va dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata, anziché dal 100% al 200%, il che, di per sé, non è da poco. Inoltre, pare potersi sostenere che la riduzione alla metà vada a sommarsi con le ulteriori riduzioni previste dai vari istituti deflativi del sistema.
L’altro aspetto dolente della neointrodotta norma di favore riguarda la decorrenza, siccome, in assenza di norme espresse, trova applicazione dallo scorso 17 settembre.
Allora, chi nel 2011 ha utilizzato solo mezzi di pagamento diversi dal contante beneficia della suddetta norma ove, in UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA 2012 indichi i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Il tutto, però, a danno dei contribuenti che, non essendosi posti il problema, non hanno fatto in modo, nel 2011, di evitare il contante, il che costituisce un’ulteriore irragionevolezza dell’operato del Legislatore.
Per ovviare a ciò, si potrebbe sostenere che la decorrenza coincida con l’annualità 2012, ma in tal modo ci si scontrerebbe con il favor rei.
/ Alfio CISSELLO
Sull’assurdità di tale norma, chiaramente discriminatoria nei confronti dei commercianti che, per le più varie ragioni, non possono, per motivi oggettivi, rispettarne i requisiti (appare difficile che un bar esiga il pagamento di un caffè mediante carta di credito), si è già scritto (in proposito, si veda “Sanzioni ridotte della metà per chi non usa contanti” del 3 settembre 2011).
Giova in questa sede rilevare che la disposizione, così come è scritta, appare di dubbia tenuta sul piano costituzionale, in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento.
In sintesi, è previsto che, per gli imprenditori e gli esercenti arti/professioni con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione (artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97) siano ridotte alla metà se, congiuntamente, non viene mai utilizzato il contante nelle transazioni commerciali (quindi sia nelle vendite che in ogni acquisto concernente l’attività) e vengono indicati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Pertanto, non si tratta di una disposizione di favore avente una base, per così dire, oggettiva, come accade nella definizione agevolata delle sanzioni, ma legata a un presupposto talvolta indipendente dalla volontà del contribuente. In altre parole, per fruire della definizione ex art. 16 del DLgs. 472/97, occorre semplicemente aver ricevuto un atto di contestazione della sanzione definibile, requisito chiaramente oggettivo. Nel caso della norma in esame, occorre evitare alla radice l’utilizzo del contante, il che molte volte è impossibile, da qui l’irragionevole disparità di trattamento.
Tanto premesso, per i pochi eletti (togliamo tutti i commercianti anche con ingente fatturato) che potranno rispettare i requisiti di cui sopra, notevoli sono gli sconti sul versante sanzionatorio.
In primo luogo, ad esempio, la sanzione per infedele dichiarazione viene irrogata nella misura che va dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata, anziché dal 100% al 200%, il che, di per sé, non è da poco. Inoltre, pare potersi sostenere che la riduzione alla metà vada a sommarsi con le ulteriori riduzioni previste dai vari istituti deflativi del sistema.
Possibile applicazione anche per il 2011
Quindi, una volta ricevuto l’atto di accertamento contenente le sanzioni già ridotte alla metà, il contribuente potrà fruire dell’ulteriore riduzione a un terzo dell’irrogato (definizione agevolata) o a un sesto (acquiescenza “rinforzata”).L’altro aspetto dolente della neointrodotta norma di favore riguarda la decorrenza, siccome, in assenza di norme espresse, trova applicazione dallo scorso 17 settembre.
Allora, chi nel 2011 ha utilizzato solo mezzi di pagamento diversi dal contante beneficia della suddetta norma ove, in UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA 2012 indichi i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.
Il tutto, però, a danno dei contribuenti che, non essendosi posti il problema, non hanno fatto in modo, nel 2011, di evitare il contante, il che costituisce un’ulteriore irragionevolezza dell’operato del Legislatore.
Per ovviare a ciò, si potrebbe sostenere che la decorrenza coincida con l’annualità 2012, ma in tal modo ci si scontrerebbe con il favor rei.
/ Alfio CISSELLO
Nuove società di comodo al test delle cause di esclusione
società non operative
Nuove società di comodo al test delle cause di esclusione
Le novità del DL 138/2011, operanti dal 2012, impongono un’attenta valutazione delle risultanze del triennio 2009-2011
La nuova disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), così come ridisegnata dal DL 138/2011, impone alcune prime riflessioni in merito al rapporto tra i presupposti per l’applicazione della normativa in questione e le relative cause di esclusione.
Secondo l’art. 2, comma 36-decies, del DL, le società e gli enti in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi si considerano non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta; la norma prosegue, poi, affermando che “restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.
La nuova “stretta” opera a decorrere dal 2012, sebbene per l’acconto relativo al 2012 stesso si debba rideterminare l’imposta del periodo precedente (il 2011) così come se le nuove disposizioni fossero già in vigore. Ciò sembrerebbe significare che, nel caso in cui le dichiarazioni relative al 2009, al 2010 e al 2011 siano in perdita (fiscale, è bene ribadirlo), dal 2012 la società sarebbe di diritto “di comodo”; sempre in presenza dei suddetti requisiti, inoltre (triennio 2009 – 2011 in perdita), andrebbe calcolata un’imposta virtuale 2011 considerando già nel 2011 la società quale non operativa, ai soli fini degli acconti da corrispondere in giugno e novembre del 2012.
Nel primo caso, in particolare, appare essenziale verificare bene già nel modello UNICO 2011 la corretta indicazione delle cause di esclusione; se questa impostazione verrà confermata, infatti, l’esclusione dalla normativa delle società non operative nel 2010 garantirebbe, pur in presenza di una dichiarazione in perdita, che il primo periodo d’imposta potenzialmente interessato dalla “stretta” sia il 2014, in presenza di un triennio 2011-2013 sempre in perdita (la presenza di una causa di esclusione, in altre parole, “spezzerebbe” la concatenazione delle dichiarazioni che, se in perdita, fanno scattare la presunzione di non operatività).
Un’ulteriore questione va, poi, posta relativamente alla natura di tali cause di esclusione: la norma fa riferimento, come detto, alle “cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30” della L. 724/94; ora, non vi è dubbio che tra le predette situazioni debbano essere annoverate anche le cause di disapplicazione della disciplina menzionate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 (società che hanno ottenuto parere favorevole all’interpello nel periodo d’imposta precedente, holding che detengono partecipazioni in società non di comodo o escluse ecc.); il Provvedimento, infatti, è stato emanato dall’Agenzia ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30, che rappresenta quindi fonte primaria per tutte le esimenti di legge.
/ Gianluca ODETTO
Secondo l’art. 2, comma 36-decies, del DL, le società e gli enti in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi si considerano non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta; la norma prosegue, poi, affermando che “restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.
La nuova “stretta” opera a decorrere dal 2012, sebbene per l’acconto relativo al 2012 stesso si debba rideterminare l’imposta del periodo precedente (il 2011) così come se le nuove disposizioni fossero già in vigore. Ciò sembrerebbe significare che, nel caso in cui le dichiarazioni relative al 2009, al 2010 e al 2011 siano in perdita (fiscale, è bene ribadirlo), dal 2012 la società sarebbe di diritto “di comodo”; sempre in presenza dei suddetti requisiti, inoltre (triennio 2009 – 2011 in perdita), andrebbe calcolata un’imposta virtuale 2011 considerando già nel 2011 la società quale non operativa, ai soli fini degli acconti da corrispondere in giugno e novembre del 2012.
Cause di esclusione da verificare nel triennio in perdita
Venendo alla questione delle cause di esclusione, non è chiaro se la norma debba interpretarsi nel senso che la presenza di una causa di esclusione in uno dei tre periodi d’imposta in perdita rappresenta una sorta di “esimente” che impedisce di considerare la società come “di comodo” nel quarto, ovvero nel senso che, se la società è in perdita nel triennio, ma nel quarto periodo d’imposta è esclusa dalla normativa, essa si considera appunto non interessata dalla stessa, con il che le novità del DL 138/2011 non esplicherebbero efficacia.Nel primo caso, in particolare, appare essenziale verificare bene già nel modello UNICO 2011 la corretta indicazione delle cause di esclusione; se questa impostazione verrà confermata, infatti, l’esclusione dalla normativa delle società non operative nel 2010 garantirebbe, pur in presenza di una dichiarazione in perdita, che il primo periodo d’imposta potenzialmente interessato dalla “stretta” sia il 2014, in presenza di un triennio 2011-2013 sempre in perdita (la presenza di una causa di esclusione, in altre parole, “spezzerebbe” la concatenazione delle dichiarazioni che, se in perdita, fanno scattare la presunzione di non operatività).
Un’ulteriore questione va, poi, posta relativamente alla natura di tali cause di esclusione: la norma fa riferimento, come detto, alle “cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30” della L. 724/94; ora, non vi è dubbio che tra le predette situazioni debbano essere annoverate anche le cause di disapplicazione della disciplina menzionate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 (società che hanno ottenuto parere favorevole all’interpello nel periodo d’imposta precedente, holding che detengono partecipazioni in società non di comodo o escluse ecc.); il Provvedimento, infatti, è stato emanato dall’Agenzia ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30, che rappresenta quindi fonte primaria per tutte le esimenti di legge.
/ Gianluca ODETTO
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