Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

venerdì 12 agosto 2011

Ampliata la definizione agevolata delle sanzioni, ma non troppo

Accertamento

Ampliata la definizione agevolata delle sanzioni, ma non troppo

Se le deduzioni difensive non sono accolte, la definizione agevolata rimane preclusa
/ Venerdì 12 agosto 2011
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 41/2011, ha commentato anche le innovazioni introdotte dalla “manovra correttiva” in tema di procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative.
La prima modifica concerne l’art. 17 del DLgs. 472/97, in quanto viene previsto che l’ente impositore debba irrogare le sanzioni unitamente all’avviso di accertamento, e non in via separata. Ciò ha effetti sia favorevoli sia sfavorevoli nei confronti dei contribuenti, in quanto:
- da un lato, la necessaria contestazione delle sanzioni unitamente all’accertamento fa sì che il contribuente possa sempre fruire di una maggiore riduzione delle stesse in caso di acquiescenza (se l’atto non è preceduto da un PVC definibile o da un invito al contraddittorio, la riduzione è pari a un sesto del minimo edittale e non a un terzo dell’irrogato, come avverrebbe se si trattasse di definizione agevolata), come del resto rileva l’Agenzia delle Entrate nella circolare, e, inoltre, impedisce che si eludano i benefici derivanti dal cumulo giuridico e dalla continuazione, questione messa in risalto più volte dalla stampa specializzata;
- dall’altro, viene meno la speciale procedura di cui all’art. 16 del DLgs. 472/97, relativa alle deduzioni difensive, di cui si dirà in prosieguo.
La contestazione in via separata delle sanzioni, comunque, rimane necessaria per le sanzioni non collegate al tributo (esempio, omessa compilazione del modulo RW) e, come dice la circolare, ove vengano irrogate nei confronti di responsabili solidali.
Per ciò che riguarda la definizione agevolata, il procedimento prevede che, qualora il contribuente sia raggiunto da un atto di contestazione delle sanzioni, possa scegliere se avvalersi della definizione agevolata (ottenendo la riduzione delle stesse a un terzo dell’irrogato) o se presentare deduzioni difensive. In quest’ultimo caso, prima della modifica del DL 98/2011, il diritto alla definizione veniva meno, ma, come del resto avviene tuttora, l’Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
Sanzioni irrogate sempre con l’accertamento
Il DL 98/2011, introducendo il comma 7-bis nell’art. 16 del DLgs. 472/97, stabilisce che la definizione agevolata è ammessa anche ove le somme vengano rideterminate a seguito di deduzioni difensive presentate dal contribuente.
La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del DL 98/2011 (quindi, dal 7 luglio 2011), nonché a quelli notificati prima ove i termini per il ricorso siano ancora pendenti.
Per contro, e questo è un aspetto che, nonostante non sia stato affrontato dalla circolare (in quanto, onestamente, ovvio), bisogna tenere nella dovuta considerazione, pare potersi escludere che il contribuente possa beneficiare della definizione agevolata ove l’Ufficio, a seguito delle deduzioni difensive, non abbia accolto le eccezioni del contribuente.
Quindi, il DL 98/2011 solo in un certo senso ha ampliato la definizione agevolata: in breve, notificato l’atto di contestazione, il contribuente deve tenere presente che, se decide di presentare deduzioni difensive, la definizione sarà possibile solo se e nella misura in cui dette deduzioni trovino il favore dell’ente impositore.

martedì 9 agosto 2011

ICI: il terreno edificabile è comunque «agricolo» se coltivato

ilcasodelgiorno

ICI: il terreno edificabile è comunque «agricolo» se coltivato

Tale terreno, a prescindere dal fatto che a coltivarlo sia soltanto uno fra i proprietari, soggiace all’ICI in base al valore catastale

/ Martedì 09 agosto 2011
Ai fini dell’ICI, un terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG o PGT), adottato dal Comune, va considerato comunque “agricolo” se posseduto in comproprietà o in contitolarità da soggetti dei quali almeno uno lo conduca per lo svolgimento dell’attività agricola, nella sua qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP). È questo il principio di diritto desumibile dalle sentenze (gemelle) n. 14825 e n. 14824 depositate il 5 luglio 2011, con le quali la Corte di Cassazione (sezione tributaria) ha accolto i ricorsi proposti da due contribuenti (madre e figlia). Si tratta di un principio già affermato dalla Suprema Corte.
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione dei due avvisi di accertamento, con i quali un Comune impositore competente aveva richiesto ai contribuenti il pagamento della maggiore imposta dovuta con riferimento a un terreno posseduto in comproprietà per un terzo con un altro erede (rispettivamente, figlia e sorella dei contribuenti), ma condotto direttamente soltanto da quest’ultimo soggetto, che rivestiva la qualità di “coltivatrice diretta”.
Secondo l’ente locale, il terreno era “agricolo” limitatamente alla quota di diritto spettante alla coltivatrice diretta, che poteva accedere ai regimi di favore stabiliti dagli artt. 2 e 9 del DLgs. 504/1992 (decreto ICI). In particolare la lettera b), secondo periodo, dell’art. 2 esprime la “finzione giuridica” secondo cui, in ogni caso, non sono considerati fabbricabili i terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. In buona sostanza, secondo la tesi dell’Amministrazione comunale, l’equiparazione del terreno “edificabile” a quello “agricolo” non era possibile per le quote di proprietà possedute dalla madre e dall’altra figlia, entrambe non esercenti l’attività agricola.
In altre parole, nel caso di specie si sono cristallizzate distinte e autonome pretese tributarie, ciascuna delle quali calibrata in funzione delle condizioni e caratteristiche in cui ogni singolo soggetto passivo si pone nei confronti della norma (C.T. Prov. di Ravenna, sentenza n. 30/5 del 20 novembre 2003). I primi giudici tributari avevano accolto i ricorsi introduttivi, ritenendo che il fondo rustico dovesse essere considerato agricolo per tutti i comproprietari, avendo il bene, di fatto, la destinazione agricola ed essendo coltivato per l’intera superficie dalla quotista che rivestiva la qualità di coltivatrice diretta. La C.T. Reg. di Bologna, invece, ha accolto gli appelli dell’ente locale. Le decisioni dei giudici di appello sono state impugnate dinanzi alla Suprema Corte che, nell’accogliere i ricorsi perché fondati, ha così rafforzato il proprio orientamento edificato sulle sentenze n. 15566 del 30 giugno 2010 e n. 26878 del 21 dicembre 2009.
Sfruttamento edilizio incompatibile con la destinazione agricola
A parere dei giudici del Palazzaccio, un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, va considerato agricolo ogniqualvolta sussistano le seguenti condizioni:
- il possesso e la conduzione diretta del terreno da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali;
- la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.
Ricorrendo queste condizioni, il terreno soggiace all’ICI in base al valore catastale (reddito dominicale, rivalutato del 25%, per il coefficiente 75), dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edificatoria, per ciascuno dei comproprietari del reddito fondiario. Secondo gli Ermellini, infatti, lo sfruttamento edilizio è incompatibile con la permanente destinazione del terreno a scopo agricolo sia per la coltivatrice diretta, sia per le altre comproprietarie. Tesi, questa, avvalorata dalle successive sentenze n. 16639 e n. 16636 depositate il 29 luglio 2011. Il consolidato indirizzo della Suprema Corte merita profondo rispetto, anche se è possibile intravedere qualche ombra sulla bontà del principio di diritto che, a nostro parere, sembra più adeguato sull’esegesi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ICI.

Agevolazione «prima casa» anche senza residenza: basta il volontariato

immobili

Agevolazione «prima casa» anche senza residenza: basta il volontariato

L’attività di volontariato nel Comune in cui si trova l’immobile può anche essere individuale ed episodica, senza iscrizione a un’associazione

/ Martedì 09 agosto 2011
Spetta l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, sebbene non abbia trasferito la propria residenza entro 18 mesi nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, svolga in tale Comune la propria attività di volontariato diretto e senza remunerazione nei confronti della suocera invalida. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Venezia, con la sentenza numero 62 del 24 maggio 2011.
L’agevolazione in oggetto – disciplinata dalla Nota II-bis dell’art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86, nonché dalla Tabella A, parte seconda e terza, allegata al DPR n. 633/72 – consente di applicare l’imposta di registro al 3% (anziché al 7%) e quelle ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 euro ciascuna (anziché rispettivamente al 2% e 1%) sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (e relative pertinenze) e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse case e pertinenze. Nell’ipotesi di atti traslativi soggetti ad IVA, l’agevolazione consiste nella riduzione dell’aliquota al 4% (anziché al 10%).
Affinché il beneficio fiscale possa essere usufruito occorre, però, che siano soddisfatti alcuni requisiti: tra gli altri, che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.
Dai fatti di causa si evince che effettivamente il contribuente, in sede di rogito notarile per l’acquisto dell’immobile, aveva reso la suddetta dichiarazione, ma poi non aveva provveduto a trasferire la residenza. L’Ufficio, allora, notificava l’avviso di liquidazione per il recupero dell’IVA, dovuta in misura ordinaria anziché agevolata, stante la mancanza del requisito del trasferimento di residenza.
Il contribuente proponeva ricorso alla C.T. Prov., adducendo che, invero, l’immobile oggetto di acquisto agevolato era stato concesso in comodato alla suocera, che era invalida al 100% e che aveva trasferito la sua residenza presso il Comune di ubicazione di tale unità immobiliare; inoltre, il ricorrente affermava di prestare volontariato diretto nei confronti del predetto familiare e, sulla base della normativa vigente, chiedeva, quindi, il riconoscimento dell’agevolazione, perché l’immobile, come previsto dalle norme sopra illustrate, era “ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente (…) svolge la propria attività” di volontariato.
I giudici di primo grado si pronunciavano a favore del contribuente, ma l’Ufficio appellava la decisione, eccependo che questi non risultava iscritto ad alcuna associazione di volontariato, né era inserito in qualche programma assistenziale, sicché tale asserita circostanza non poteva costituire un’esimente al mancato trasferimento della residenza, normativamente previsto ai fini della spettanza dell’agevolazione.
I giudici del riesame, però, non hanno condiviso l’assunto erariale, e sulla base della documentazione prodotta dal contribuente – un certificato di accoglimento dell’istanza di trasferimento della residenza della suocera, nonché una certificazione medica comprovante l’invalidità di quest’ultima e il suo diritto all’accompagnamento – hanno deciso che risultava acclarato che la suocera faceva parte del nucleo familiare del contribuente, e che questi prestava in modo continuativo l’assistenza alla suocera, senza alcun compenso e volontariamente.
Secondo la C.T. Reg., contrariamente a quanto eccepito dall’Ufficio, non assumeva alcuna rilevanza l’assenza dell’iscrizione del contribuente a un’associazione di volontariato: tale attività può essere prestata non soltanto all’interno delle strutture organizzate tipiche delle associazioni, ma anche direttamente e individualmente in modo più o meno episodico. I giudici di seconda istanza hanno ricordato, poi, che l’Amministrazione finanziaria, con la CM n. 1/1994, si era così espressa: “Per quanto attiene all’acquisto effettuato nel comune ove l’acquirente svolge la propria attività, si precisa che il legislatore, con detto termine, ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come a esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva”.
Nel caso di specie, l’attività di volontariato era stata svolta direttamente dal contribuente presso l’immobile oggetto di acquisto agevolato (in cui viveva la suocera assistita) e, pertanto, il contestato requisito previsto dalla normativa risultava soddisfatto: l’agevolazione, quindi, era dovuta e l’atto impositivo doveva essere annullato.

Accertamento - Sanzioni ridotte per l’omesso versamento

Accertamento

Sanzioni ridotte per l’omesso versamento sino a 15 giorni

Nella circ. 41, l’Agenzia delle Entrate ha commentato il «nuovo» art. 13 del DLgs. 471/97, così come modificato dalla manovra correttiva

/ Martedì 09 agosto 2011
La cosiddetta “manovra correttiva” (DL 98/2011, conv. L. 111/2011) ha modificato l’art. 13 del DLgs. 471/97, estendendo alla generalità dei casi il “ravvedimento sprint”, concernente gli omessi versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione con un ritardo non superiore ai quindici giorni.
Con la circ. 41/2011 (§ 10), l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti specificazioni sulla nuova normativa.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97 ante “manovra correttiva”, era previsto che le sanzioni del 30% sui ritardi di versamenti di tributi sarebbero state ridotte ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo solo ove i crediti fossero stati garantiti da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge. Formulata in tal modo, la norma aveva una ristretta applicazione, posto che operava, ad esempio, per i versamenti dell’imposta di successione, garantiti ex art. 38 del DLgs. 346/90, e per altre sporadiche fattispecie (versamenti derivanti da accertamento con adesione, che, nel sistema ante DL 98/2010, erano, al ricorrere di determinate circostanze, assistiti da garanzia, come aveva, a suo tempo, precisato la circ. 65/2011).
Ora, il Legislatore ha espunto il riferimento ai crediti assistiti da garanzia, attribuendo così alla norma un’efficacia generalizzata.
Pertanto, il beneficio, che si cumula con quello derivante dal ravvedimento operoso, opera, ad esempio, per i “lievi ritardi” in tema di versamenti a saldo o in acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Nella circolare si precisa che “se, ad esempio, un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo, sconta la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15) pari ad euro 40. La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15)”.
Trattandosi di disposizione sanzionatoria più favorevole nei confronti dei contribuenti, essa si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore del DL 98/2011, sempre che non sia divenuto definitivo l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione.
È stato anticipato che la disposizione in esame si aggiunge al ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, che, in base alla lett. a), consente di fruire della riduzione della sanzione a un decimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione.
Riduzione valida anche senza ravvedimento operoso
Allora, “se un versamento di euro 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4 per cento (30 x 2/15 x 1/10) pari ad euro 4”.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ricorda che il “nuovo” art. 13 del DLgs. 471/97 si applica a prescindere dal fatto che il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso: se il contribuente non ne fruisce, l’Ufficio applicherà la sanzione per omesso versamento tenendo conto, se del caso, della riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

lunedì 8 agosto 2011

IMMOBILI

IMMOBILI

Assegnazione da cooperativa entro l’anno: valida l’agevolazione prima casa

Il contribuente non decade dai benefici prima casa se, entro un anno dalla cessione, acquisisce a qualsiasi titolo un’altra casa di abitazione

/ Lunedì 08 agosto 2011
Non decadono le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98, se entro un anno dall’alienazione dell’abitazione acquisita fruendo del beneficio, viene assegnato un alloggio di una cooperativa a proprietà divisa. Lo afferma la C.T. Prov. di Bari, nella sentenza n. 125/2/11 del 15 giugno scorso.
L’agevolazione prima casa, si ricorda, è disciplinata dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 e comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi, dell’imposta di registro (nella misura del 3% anziché del 7%), dell’IVA (nella misura del 4% anziché del 10%) e delle imposte ipotecaria e catastale (in misura fissa, anziché nella misura del 2% e dell’1%).
Decade dall’agevolazione colui che trasferisce a titolo gratuito o oneroso l’immobile acquistato con i benefici prima casa “prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”.
La decadenza, tuttavia, non si realizza nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Nel caso sottoposto all’analisi dei giudici pugliesi, la Direzione provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente un avviso di liquidazione in cui contestava la decadenza dai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa e recuperava le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
La Direzione sosteneva la decadenza dall’agevolazione, in quanto il contribuente, nel 2005, aveva acquistato una casa di abitazione avvalendosi delle agevolazioni previste dalla nota II-bis sopracitata e il 20 febbraio 2008 l’aveva ceduta a titolo oneroso.
Avverso tale atto, il contribuente ha proposto ricorso, poiché dopo un mese dalla cessione dell’immobile gliene era stato assegnato un altro, in via provvisoria, da parte di una cooperativa edilizia, come da verbale di assegnazione del 26 marzo 2008 e successivo verbale di consegna del 29 marzo 2008, regolarmente trascritti nell’apposito registro della società, poi confluiti nel rogito notarile del 31 marzo 2009 di assegnazione definitiva. A tale unico motivo di ricorso, l’ufficio replicava che né il verbale di assegnazione, né il verbale di consegna dell’alloggio erano stati registrati e, pertanto, risultavano privi di data certa.
Nessun obbligo di registrazione per i verbali di assegnazione provvisoria
La C.T. Prov., pertanto, è stata chiamata a decidere se la decadenza per rivendita infraquinquennale si eviti con l’acquisizione di altra casa di abitazione ottenuta con l’assegnazione di alloggio, ancorché provvisoria, da parte di una cooperativa edilizia, e se si possa attribuire data certa a tale acquisizione sulla base delle risultanze dei registri sociali tenuti dalla cooperativa.
Al primo quesito viene risposto affermativamente sulla base dei chiarimenti della giurisprudenza e della prassi (ris. Agenzia delle Entrate 11 luglio 2005 n. 87).
In relazione alla seconda questione, invece, la C.T. Prov. ha osservato che la legge non prevede alcun obbligo di registrazione dei verbali di assegnazione provvisoria e di consegna dell’alloggio, che hanno mera “natura di atti interni alla cooperativa”. Infatti, “la validità legale dei due atti, momento temporale compreso, deliberati, rispettivamente, il 26 ed il 29 marzo 2008, entro, cioè, il canonico anno ed avanti la data del rogito notarile di assegnazione definitiva, a parere di questo collegio, va sostenuta sino a querela di falso, e va ulteriormente affermata in relazione alla circostanza che essi costituiscono parte indefettibile e propedeutica alla redazione in rito del rogito notarile medesimo”.

Accertamento

 
 

Adesione: sanzioni inasprite per le rate non versate

Stando alla recente circolare 41, le garanzie non sono più necessarie, nemmeno nell’acquiescenza

/ Lunedì 08 agosto 2011
Come già rilevato in un precedente intervento (“Cancellate le garanzie per adesione e conciliazione giudiziale” del 6 luglio 2011), il DL 98/2011, c.d. “manovra correttiva”, convertito con L. 111/2011, ha modificato il sistema degli istituti deflativi del contenzioso, agendo sia sulle garanzie che sulle sanzioni da omesso versamento delle rate da adesione, conciliazione o acquiescenza.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 5 agosto 2011 n. 41, ha commentato le novità normative.
Prima dell’intervento legislativo, ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000 euro, il contribuente, pena il mancato perfezionamento della definizione, avrebbe dovuto prestare idonea garanzia fideiussoria, e ciò valeva per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e l’acquiescenza, in quanto per l’adesione ai PVC e per l’adesione agli inviti il Legislatore aveva già ritenuto, ab origine, di non prevedere alcuna forma di garanzia.
Il DL 98/2011 ha espunto la necessità di prestazione della garanzia, al fine di rendere più agevole il ricorso a tali istituti. Nel contempo, però, è stato inasprito il sistema sanzionatorio degli omessi versamenti delle rate da adesione: infatti, in caso di mancato versamento di anche una sola delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della dilazione e sulle intere somme dovute a titolo di tributo viene irrogata la sanzione del 60% sugli importi così individuati (in sostanza, la sanzione dell’art. 13 del DLgs. 471/97 sugli omessi versamenti non viene irrogata sul solo importo della rata non versata, ma su tutte le somme ancora dovute a titolo di tributo e, inoltre, non viene irrogata nella misura del 30%, ma del 60%).
Per l’Agenzia delle Entrate, anche se il punto desta qualche perplessità, il contribuente non decade, invece, dal beneficio della dilazione se non onora una rata successiva alla prima, ma provvede a ravvedersi entro il termine per il pagamento della rata successiva. Occorrerebbe, in questo caso, versare, per effetto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), gli importi delle rate diverse dalla prima entro il termine previsto per la rata successiva, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione da omesso versamento del 30% (anche se la circolare non lo dice espressamente, va da sé che la sanzione deve essere ridotta, a seconda delle circostanze, a un decimo del minimo o ad un ottavo del minimo, a seconda di quando venga posto in essere il ravvedimento).
Eliminazione della garanzia anche per il pregresso
Il discorso in esame non concerne la prima rata, in quanto il suo pagamento comporta il perfezionamento della definizione, sicché l’omesso versamento causa la prosecuzione del procedimento o del processo.
Un importante chiarimento concerne la decorrenza delle nuove norme:
- per il pregresso, stante il principio del favor rei, non troverà applicazione la maggiore sanzione del 60%;
- per le garanzie, come stabilisce il DL 98/2011, le nuove norme non si applicano alle definizioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto, che coincide con il 6 luglio 2011.
Se, per ipotesi, il contribuente, prima di detta data, avesse versato la prima rata, ma omesso la prestazione della garanzia (il che avrebbe comportato il mancato perfezionamento della definizione), la definizione si considera, secondo la circolare, perfezionata, a condizione che “gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento”.
Invece, se l’accordo ha avuto esito positivo prima del 6 luglio, e la prima rata deve essere versata dopo, nessuna garanzia dovrebbe essere prestata.

giovedì 4 agosto 2011

Per la territorialità IVA conta l’accatastamento

iva

Per la territorialità IVA conta l’accatastamento

La recente circ. 37/2011 ha fornito chiarimenti sull’individuazione delle prestazioni immobiliari, alla luce del «nuovo» regime territoriale

/ Giovedì 04 agosto 2011
La circolare n. 37/2011, esplicativa del “nuovo” regime della territorialità IVA introdotto dal DLgs. n. 18/2010 (di recepimento della Direttiva 2008/8/CE), contiene rilevanti precisazioni sull’individuazione delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, di cui all’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, per le quali il criterio di individuazione del luogo di tassazione corrisponde a quello di ubicazione del bene.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che, rispetto alla disciplina previgente, sono, ora, annoverati – nell’ambito dei servizi relativi a beni immobili – anche la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o con funzioni analoghe, nonché quella di alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio e, infine, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili, nel cui ambito rientrano le locazioni, le sub-locazioni, le concessioni e le sub-concessioni, comprese le sottostanti attività di intermediazione, a differenza di quelle di prenotazione dei servizi alberghieri (risoluzione n. 48/2010).
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha rammentato che, qualora queste ultime siano fornite da un’agenzia di viaggi, nell’ambito della fornitura di un pacchetto turistico, trova applicazione il regime speciale di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, con conseguente rilevanza territoriale dell’intero pacchetto nello Stato in cui ha sede l’impresa erogante il servizio. Sono parimenti esclusi, in quanto configuranti cessioni di beni, la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su tali beni: è il caso, ad esempio, dell’usufrutto, per il quale si rendono quindi applicabili i criteri previsti nell’art. 7-bis del DPR 633/72.
La circolare in commento ha altresì precisato che rientrano nel novero dei servizi relativi a beni immobili anche le perizie immobiliari, nonché le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, come le “le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri professionisti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo dell’immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti integrati”. Al contrario, sono esclusi da tale ambito i servizi di mera consulenza e assistenza tecnica o legale non direttamente afferenti la preparazione e il coordinamento dei lavori immobiliari, sia pure riferiti a un bene immobile: si pensi, ad esempio, all’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione dell’atto di vendita dell’immobile, oppure a quella del consulente incaricato di valutare i profili fiscali dell’operazione, costituenti dei veri e propri servizi generici di cui all’art. 7-ter.
D’altro canto, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare quali prestazioni di servizi possano rientrare nell’ambito delle deroghe, è necessario evidenziare che, come più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia Ue (sentenze 28 ottobre 2010, causa C-49/09, 10 giugno 2010, causa C-308/96 e 22 ottobre 1998, causa C-94/97), “le disposizioni della direttiva che prevedono deroghe rispetto al principio generale devono essere interpretate in maniera restrittiva”.
Distinzione fra beni mobili e immobili
La circolare n. 37 ha sviluppato interessanti considerazioni pure in merito alla distinzione tra beni mobili e beni immobili, particolarmente rilevante a decorrere dal periodo d’imposta 2010, in quanto incidente, a dispetto del passato, sulla determinazione del luogo di rilevanza territoriale delle prestazioni, individuato, nel caso degli immobili, dal sito di ubicazione degli stessi. Diversamente, nell’ipotesi di cespiti mobili, opera in principio generale di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento”.
In particolare, è stato precisato che, con riferimento ai beni situati nel territorio dello Stato, è necessario avere riguardo – almeno sino a quando l’Unione Europea non avrà emanato i generali criteri distintivi – all’eventuale accatastamento del bene, circostanza che qualificherebbe oggettivamente lo stesso come immobile. Il documento di prassi ha, infine, chiarito che per l’applicazione del criterio territoriale, “quando il bene mobile, nel momento in cui il servizio è eseguito, sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili”.